Legislatura 19ª - 7ª e 8ª riunite - Resoconto sommario n. 4 del 28/05/2025

NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 1372

 

NT

I Relatori

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

«Art. 1

(Finalità e princìpi generali)

          1.         Al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

«Art. 2

(Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento al silenzio assenso nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990;

          b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati al piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

          c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura;

          d) individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata;

          e) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentano variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata;

          f) rafforzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni degli sportelli unici di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al fine di semplificare, uniformare e attenuare gli oneri procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, anche attraverso la completa digitalizzazione delle relative procedure.

          3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

          4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

          5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.

          6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

«Art. 3

(Disposizioni per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela)

          1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, adotta linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio e alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all'articolo 106, comma 2 bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.