Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 62 del 22/05/2025
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IN SEDE REFERENTE
(1457) Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore per la 2a Commissione, senatore SALLEMI (FdI), anche a nome del relatore per la 1ª Commissione, senatore Tosato, illustra il provvedimento in titolo che apporta modifiche alla legge n. 20 del 1994 e al codice della giustizia contabile, introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale e conferisce al Governo una delega per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Il provvedimento, già approvato con modifiche e integrazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa, il cui giudice è individuato nella Corte dei conti (articolo 103 della Costituzione), nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Più nel dettaglio, le novelle proposte agli articoli 1 e 3 della legge n. 20 del 1994 sono volte a: modificare la definizione di "colpa grave"; estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; disciplinare il cosiddetto potere riduttivo, ossia la possibilità riconosciuta ai giudici contabili di addivenire a una proporzionale riduzione del danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie; introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale; ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione relativi ai contratti connessi all'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).
L'articolo 2 disciplina le modalità con le quali la Corte dei conti è chiamata a esercitare una nuova competenza consultiva in materia di contabilità pubblica, legittimandola a esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Nello specifico, si dispone che i pareri espressi dalla sezione centrale della Corte dei conti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico, e dalle sezioni regionali di controllo della medesima Corte, su richiesta degli enti territoriali, siano resi entro il termine perentorio di trenta giorni e che, in caso di mancata espressione del parere entro tale termine, lo stesso si intenda reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di incrementarne l'efficienza e prevedere, nell'ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa. Il termine per l'esercizio della delega, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati, è fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 4 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico del pubblico ufficiale responsabile di un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC. La norma specifica che resta salvo l'eventuale esercizio dell'azione per responsabilità erariale.
L'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina concernente la responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilità civile dei magistrati. La norma specifica, inoltre, che tale disciplina trova applicazione anche nei casi di responsabilità erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
È infine prevista una disciplina transitoria in base alla quale il nuovo regime di responsabilità per gli avvocati e i procuratori dello Stato trova applicazione anche all'interno dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, nonché di quelli già definiti, ma in cui ancora non è stato eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti dalla sentenza di condanna.
In ultimo, l'articolo 6, anch'esso introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che il nuovo regime di responsabilità erariale di cui all'articolo 1 si applichi anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Il presidente SISLER - anche sulla base delle interlocuzioni avute con il presidente della 1ª Commissione, senatore Balboni - propone che ogni Gruppo indichi al massimo due soggetti da audire.
La senatrice LOPREIATO (M5S) ritiene che il numero di due soggetti a Gruppo sia troppo contenuto.
Il presidente SISLER reputa al momento opportuno limitarsi a due soggetti per Gruppo. Le eventuali richieste di ulteriori audizioni verranno poi esaminate in un prossimo Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite.
Invita quindi i Gruppi ad indicare i soggetti da audire - nel numero massimo di due ciascuno - entro le ore 13 di martedì 27 maggio.
Le Commissioni riunite prendono atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 8,50.