Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 209 del 13/05/2025

(1482) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore ANCOROTTI (FdI) riferisce sul decreto-legge in esame, specificando che esso, entrato in vigore il 31 marzo 2025, si compone di due articoli e interviene in materia di obblighi assicurativi per i rischi catastrofali, con particolare riferimento alle piccole, medie e grandi imprese. Chiarisce che la disposizione risponde all'esigenza di prorogare termini, definire modalità attuative e introdurre eccezioni e chiarimenti interpretativi alla disciplina vigente.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 1, il cui comma 1 dispone la proroga dei termini previsti per la stipula obbligatoria di contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali, inizialmente fissati dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) e successivamente prorogati dal decreto-legge n. 202 del 2024. Le nuove scadenze sono il 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e il 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese secondo la medesima definizione. Per le grandi imprese, come definite dalla direttiva (UE) 2023/2775 che modifica la direttiva 2013/34/UE, il termine - secondo quanto previsto dal comma 3 - rimane fissato al 31 marzo 2025.

Fa indi presente che il comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che l'inadempimento dell'obbligo assicurativo rileva ai fini dell'accesso a contributi pubblici, anche per eventi catastrofali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 102, della citata legge di bilancio 2024. Per le grandi imprese, tale disposizione si applica a partire dal 30 giugno 2025, ossia novanta giorni dopo l'insorgenza dell'obbligo assicurativo. Per le altre imprese, la rilevanza decorre dalla data di insorgenza dell'obbligo stesso.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine è differito al 31 dicembre 2025, come previsto dall'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge n. 202 del 2024.

In relazione al comma 3-bis dell'articolo 1, evidenzia che esso stabilisce i parametri per la determinazione del valore dei beni da assicurare, chiarendo che per gli immobili si considera il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili il costo di rimpiazzo e per i terreni il costo di ripristino delle condizioni. Tali definizioni sono riprese dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 18 del 2025.

Riguardo al comma 3-ter, precisa che esso introduce una deroga alle limitazioni all'oggetto del contratto di assicurazione relative a scoperto e franchigia previste dall'articolo 1, comma 104, della legge di bilancio 2024, escludendone l'applicazione alle grandi imprese, definite con riferimento al fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti, nonché alle società controllate e collegate che soddisfano tali requisiti e abbiano stipulato una polizza globale di gruppo.

Passa, quindi, a dar conto dei successivi commi dell'articolo 1, a partire dal comma 3-quater, che affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il compito di monitorare i contratti assicurativi offerti dalle compagnie, con l'obiettivo di evitare fenomeni speculativi sui premi assicurativi. Tale attività di vigilanza può essere attivata anche su segnalazione delle imprese soggette all'obbligo.

Il comma 3-quinquies disciplina le condizioni di assicurabilità degli immobili, stabilendo che sono assicurabili solo quelli costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di regolarizzazione. Gli immobili che non rispettano tali condizioni sono esclusi non solo dalla copertura assicurativa ma anche dall'accesso a indennizzi o finanziamenti pubblici.

Il comma 3-sexies chiarisce che, nel caso in cui l'imprenditore assicuri beni di proprietà altrui utilizzati per l'attività d'impresa, l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sia corrisposto al proprietario, purché informato della stipula della polizza. La norma, peraltro, prevede che l'indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma pari al lucro cessante, fino al 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Ricorda, al riguardo, che il decreto prevede che SACE S.p.A. possa coprire fino al 50 per cento degli indennizzi per gli anni 2024-2026, fino a un massimo di 5 miliardi di euro annui, con garanzia statale. Inoltre, l'IVASS è incaricata della gestione di un portale per la trasparente comparazione delle polizze assicurative, anche utilizzando quello delle assicurazioni auto, ai sensi della legge n. 193 del 2024.

Fa cenno, infine, all'articolo 2, ai sensi del quale il decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 marzo 2025. Rammenta, conclusivamente, che il decreto-legge si fonda su motivazioni di urgenza legate alla necessità di evitare la scadenza automatica dell'obbligo assicurativo al 31 marzo 2025.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 15 maggio, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dalla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Nel dibattito prende quindi la parola il senatore MARTELLA (PD-IDP), rilevando criticamente come, ancora una volta, la Commissione si trovi ad esaminare un provvedimento senza poter apportare modifiche. Il testo interviene sull'obbligo di stipulare polizze assicurative contro i danni da rischi catastrofali, introducendo proroghe di termini vigenti diversificate in relazione alle tipologie di imprese. Nel riconoscere che si tratta di una esigenza rilevante e sentita in considerazione dei numerosi accadimenti che si susseguono nel tempo, lamenta il verificarsi di un paradosso. In proposito, stigmatizza infatti che, ad una giusta necessità, il Governo risponde scaricando di fatto l'onere di copertura assicurativa sulle imprese senza intervenire, più in generale, elaborando un sistema di gestione del rischio equo e sostenibile, che garantisca la continuità delle attività economiche.

Deplora perciò che si pretenda un atto di responsabilità da parte dei soggetti economici senza una analoga assunzione di responsabilità della parte pubblica, mostrando una evidente contraddizione. Né l'Esecutivo investe risorse sulla pianificazione territoriale, sul contrasto al dissesto idrogeologico e sulla protezione civile.

Nel ricordare che il proprio schieramento, durante l'esame in prima lettura, ha manifestato un orientamento di astensione, si augura comunque che vi siano spazi per interventi correttivi in relazione ai quali preannuncia emendamenti del proprio Gruppo.

La senatrice Aurora FLORIDIA (Aut (SVP-PATT, Cb)) registra con disappunto che dall'inizio della legislatura si esaminano provvedimenti relativi agli effetti del cambiamento climatico solo in fase successiva ad una emergenza, a dimostrazione dell'assenza di una visione e di una governance multilivello del fenomeno. Nel ribadire l'importanza di una legge quadro sul clima, su cui sono all'esame dell'8ª Commissione due disegni di legge, condivide le critiche del senatore Martella circa l'onere che viene a gravare sul privato, considerato che le aziende pagano il prezzo della crisi climatica.

Lamenta poi la mancanza di una strategia pubblica di adattamento al cambiamento climatico, di una adeguata pianificazione, nonché di azioni di sostegno e monitoraggio a lungo termine rispetto ad una crisi che ha una dimensione planetaria. Si rammarica pertanto che si rincorra nuovamente l'emergenza, senza una programmazione che aiuti il Paese, e si appella alla Commissione affinché non faccia mancare il supporto unanime sulle citate proposte legislative volte ad introdurre una legge quadro sul clima.

La senatrice FREGOLENT (IV-C-RE) dopo aver rammentato che le disposizioni oggetto di proroga sono state introdotte nella legge di bilancio 2024, ritiene che il punto centrale della questione sia l'elaborazione di risposte concrete per le imprese, considerato che gli oneri gravanti su di esse risultano assai consistenti, specialmente per le piccole e medie imprese.

Pur ritenendo condivisibile, in linea di principio, che anche i privati collaborino per superare fasi emergenziali, rileva anzitutto che il susseguirsi assai frequente degli eventi catastrofali meriterebbe una riflessione più approfondita. Afferma inoltre che prima di imporre obblighi assicurativi occorrerebbe una concertazione preliminare con le compagnie assicurative, anche con azioni di sensibilizzazione.

Dopo aver rammentato con rammarico la rigida posizione assunta dalle compagnie assicurative volta a negare i risarcimenti ai clienti colpiti dall'alluvione di Bardonecchia, risalente a due anni fa, puntualizza che in quel caso l'amministrazione regionale e quella comunale sono dovute intervenire per dare ristoro ai danneggiati. Sollecita quindi l'Esecutivo ad intervenire sul fronte assicurativo e anticipa la contrarietà del proprio schieramento.

Il seguito dell'esame è rinviato.