Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 234 del 13/05/2025
Azioni disponibili
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1467
G/1467/1/6
La 6a Commissione Finanze e Tesoro,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025" (AS 1467);
premesso che:
come noto, il provvedimento in esame interviene per porre rimedio ad un grossolano errore dovuto al veloce susseguirsi delle modifiche fiscali che hanno interessato i contribuenti nell'ultimo anno;
in particolare, relativamente all'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si sarebbe verificato un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che sarebbero stati gravati dell'onere di versare l'acconto IRPEF per l'anno 2025, anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto;
il predetto maggior onere fiscale sarebbe derivato dall'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, che, prevedendo la riduzione dal 25 al 23 per cento dell'aliquota IRPEF per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l'innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, ha stabilito che tali interventi non si applicano per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025 per i quali si deve considerare la disciplina in vigore per l'anno 2023;
tale errore è stato posto all'attenzione dagli operatori del settore che operando nell'interesse dei cittadini hanno rilevato il potenziale maggior onere fiscale;
considerato che:
l'inseguirsi di modifiche normative di carattere altamente impattante sulle vite dei cittadini nonché la farraginosità dei meccanismi messi in atto rende molto complesso, se non impossibile, per i contribuenti comprendere e di conseguenza adempiere correttamente agli oneri fiscali e contributivi;
a questo si aggiunga che per effetto delle norme di attuazione della delega fiscale il fitto calendario fiscale, con scadenze insostenibili, ha creato e continuare a creare numerosi disagi a professionisti e contribuenti;
impegna il Governo:
ad intervenire, con idonei strumenti anche di rango secondario, al fine di garantire una maggiore trasparenza e chiarezza nei rapporti tra fisco e contribuente nonché attività per la promozione della compliance dei cittadini;
ad intervenire al fine di semplificare le norme, le procedure e le istruzioni relative alla compilazione dei dichiarativi fiscali;
ad agevolare l'adempimento spontaneo e la correzione dei dati in possesso dell'Agenzia sia attraverso strumenti telematici, sia attraverso interlocuzioni front office.
G/1467/2/6
La 6a Commissione Finanze e Tesoro,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025" (AS 1467);
premesso che:
come noto, il provvedimento in esame interviene per porre rimedio ad un grossolano errore dovuto al veloce susseguirsi delle modifiche fiscali che hanno interessato i contribuenti nell'ultimo anno;
in particolare, relativamente all'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si sarebbe verificato un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che sarebbero stati gravati dell'onere di versare l'acconto IRPEF per l'anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto;
nell'ambito della riforma Irpef, l'ingannevolezza delle misure realizzate è manifesta: l'assorbimento nella disciplina Irpef della decontribuzione temporanea ha comportato una riduzione del netto in busta paga per alcune fasce di contribuenti, in particolar modo per i contribuenti con reddito tra gli 8.500 e i 9.000 euro, per i quali l'effetto in busta paga si sostanzia in una decurtazione della retribuzione netta di circa 100 euro mensili (pari al trattamento integrativo Irpef introdotto dal Governo Conte);
secondo l'analisi sulle misure condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, la riforma IRPEF aumenta le già ampie differenze nel trattamento fiscale delle diverse categorie di contribuenti (dipendenti, pensionati e autonomi) e produce un'architettura fiscale complessa e difficilmente intellegibile per i suoi destinatari;
analizzando il complesso degli interventi di agli ultimi provvedimenti in materia fiscale, l'Upb sottolinea come nel solo 2025 imprese e professionisti vedranno incrementarsi il proprio carico fiscale di 4,5 miliardi di euro, migliorando il saldo in tutti gli anni del triennio 2025-27 rispetto allo scenario a legislazione vigente, per effetto di interventi sia sulle entrate sia sulle spese;
a legislazione vigente, il 2025 sarà anche l'anno in cui termineranno importanti leve fiscali quali Transizione 4.0, l'accesso ai crediti d'imposta per l'attività di innovazione tecnologica (sia nella versione base sia nella versione maggiorata per tecnologie 4.0 e per la transizione energetica) e quelle di design e ideazione estetica nonché Decontribuzione Sud, misure che favoriscono le imprese nazionali attraverso la previsione di un insieme di misure organiche e complementari in grado di sostenere gli investimenti e lo sviluppo tecnologico del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato in prevalenza da realtà produttive piccole e medie;
considerato che:
sul piano fiscale la pressione sui contribuenti non migliora: secondo i dati diffusi da Istat, nel 2024 la pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al PIL) è risultata pari al 42,6%, in aumento rispetto all'anno precedente (41,4%), per effetto di una crescita delle entrate fiscali e contributive (+5,7%) superiore a quella del PIL a prezzi correnti (+2,9%);
stando all'ultimo «Rapporto sulla politica di bilancio - 2024» elaborato dall'UPB, attraverso un'analisi basata su un modello di micro-simulazione, l'inflazione ha completamente neutralizzato il beneficio fiscale del 3% precedentemente garantito ai lavoratori dipendenti nell'ultimo decennio grazie alla decontribuzione e al taglio del cuneo fiscale. Tale vantaggio è stato interamente assorbito dall'effetto del fiscal drag (che rappresenta una quota significativa di Irpef aggiuntiva pagata da dipendenti e pensionati senza un proporzionale incremento del reddito), il quale ha eroso i redditi disponibili del 3,6%;
impegna il Governo:
ad adottare idonee misure volte ad avviare una riduzione significativa e progressiva delle tasse per famiglie (soprattutto quelle a reddito medio-basso) e imprese, incentivando lavoro e partecipazione (giovani, donne, percettori di sostegno), garantendo la progressività del sistema tributario e la tassazione in base alla reale capacità contributiva;
ad introdurre modalità alternative per usufruire delle agevolazioni fiscali (a partire da detrazioni e deduzioni per spese essenziali, soprattutto pagate elettronicamente), come rimborsi diretti o crediti in busta paga, per semplificare e rendere più chiara la percezione del beneficio fiscale.
G/1467/3/6
La 6^ Commissione Finanze e tesoro
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l'anno 2025
Premesso che,
la legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, ha avviato un processo di riforma del sistema tributario con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, stimolare la crescita economica e sostenere la natalità. Gli esiti della Riforma, allo stato attuale, sono fallimentari e molti provvedimenti adottati in attuazione della delega, oltre alla scarsa efficacia sul fronte della della pressione fiscale, hanno ridotto il livello di progressività e di equità del sistema tributario nel suo complesso;
la rimodulazione dell'Irpef, la riduzione del cosiddetto "cuneo fiscale e contributivo" e la revisione delle detrazioni d'imposta rappresentano i provvedimenti cardine della Riforma fiscale. Nelle intenzioni del Governo, tali interventi avrebbero contribuito a ridurre in misura significativa la pressione fiscale a carico delle fasce di reddito medie e di quelle basse ma al contrario delle attese per gran parte di questi contribuenti si è trattato finora di un pesante aggravio di imposte;
l'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, modificando l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha introdotto un sistema formato da tre scaglioni di imposta cosi articolato: a) fino a 28.000 euro aliquota del 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. Nei successivi commi è stato introdotto, in sostituzione del cuneo fiscale e contributivo, un nuovo sistema di agevolazioni e detrazioni fiscali decrescenti in base al reddito del lavoratore;
il combinato disposto di tali misure è paradossale e ben visibile nelle buste paga dei lavoratori. I soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente pari a 8.800 euro, se nel corso del periodo di imposta 2024 aveva un netto pari a 9.700 euro, per effetto delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio per il 2025 si trovano con un reddito disponibile ridotto a 8.500 euro; analogo effetto per un'ipotesi di reddito complessivo pari a 34.000 euro, dove il reddito disponibile si riduce dai 27.000 euro del 2024 ai 26.000 del 2025; effetti negativi anche per i percettori di redditi medi, in quanto a fronte di un reddito lordo pari a 42.000 euro la retribuzione netta si ferma nel 2024 a 26.000 euro, mentre nel 2025 si riduce a 25.000 euro;
Considerato che,
la mancata revisione delle norme sulla determinazione degli acconti di imposta ha altresì rischiato di provocare un ulteriore aggravio per i contribuenti chiamati a pagare una maggiore acconto per l'anno 2025 non dovuto in relazione alla nuova articolazione delle aliquote IRPEF;
come espressamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la recente pubblicazione delle istruzioni al modello unico PF 2025, a pagina 150 si afferma che: "Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali si assume, infatti, quale imposta del periodo, quella che si sarebbe determinata applicando gli scaglioni di reddito vigenti per il periodo d'imposta 2023 e senza tener conto dell'innalzamento ad euro 1.955, in luogo dell'importo di euro 1.880, della detrazione per lavoro dipendente (articolo 1 decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216)";
l'effetto dell'extra-acconto Irpef sommato a quanto già evidenziato con riferimento alle buste paga percepite a partire dal mese di gennaio fanno emergere in tutta evidenza l'aggravio di pressione fiscale sui contribuenti a reddito medio basso e sui pensionati e la totale inefficacia delle politiche fiscali adottate dal Governo;
il provvedimento in esame ha posto rimedio ad un evidente errore di coordinamento delle norme vigenti commesso dal Governo in sede di revisione degli scaglioni di reddito e di introduzione, in sostituzione del cuneo fiscale e contributivo, un nuovo sistema di agevolazioni e detrazioni fiscali decrescenti in base al reddito del lavoratore, stabilendo che il vecchio metodo di calcolo degli acconti è da applicare esclusivamente al 2024, mentre dal 2025 gli acconti devono essere determinati sulla base del nuovo regime fiscale;
dai contributi pervenuti in sede d'esame del provvedimento viene sottolineata l'esigenza di una maggiore attenzione nella transizione al nuovo regime di calcolo degli acconti che potrebbero generare difficoltà per contribuenti e professionisti, in assenza di norme ed istruzioni chiare da applicare;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione del decreto legge in esame nel 2025, valutando l'effettiva semplificazione per i contribuenti e l'impatto finanziario reale, per identificare eventuali necessità di aggiustamenti in corso d'anno e nel 2026;
a prestare maggiore attenzione nella redazione e nel coordinamento delle norme in materia fiscale al fine di evitare inutili aggravi di pretesa tributaria nei confronti dei contribuenti;
a prestare maggiore attenzione nella fase di transizione al nuovo regime di calcolo degli acconti al fine di evitare di generare difficoltà per contribuenti e professionisti, in assenza di istruzioni chiare, sollecitando per il futuro interventi tempestivi anche da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante la pubblicazione di circolari esplicative e strumenti digitali per facilitare il calcolo degli acconti;
a porre rimedio al paradossale effetto della riforma delle aliquote e degli scaglioni Irpef e delle detrazioni fiscali adottata con la legge di bilancio 2025 sui contribuenti con redditi medio bassi che hanno visto ridurre, con importi significativi, la loro busta paga a partire dal mese di gennaio 2025;
a porre in essere misure per migliorare il profilo della progressività dell'IRPEF e riequilibrare il peso delle imposte tra le varie tipologie reddituali, rivedendo il complesso dei provvedimenti finora adottati in attuazione della Riforma fiscale che hanno inciso profondamente sul criterio della progressività dettato dalla Carta Costituzionale.
G/1467/4/6
La 6^ Commissione Finanze e tesoro
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef dovuti per l'anno 2025
Premesso che,
la legge 9 agosto 2023, n. 111 contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, ha avviato il processo di riforma del sistema tributario prevedendo tra gli obiettivi da perseguire quello della riduzione della pressione fiscale quale passaggio necessario per stimolare la crescita economica e la promozione della natalità fermo restando il rispetto dei principi di progressività e di equità del sistema nel suo complesso;
la Legge di bilancio 2025 ha previsto una serie di disposizioni volte, secondo l'intenzione del Governo, ha ridurre la pressione fiscale a carico delle fasce di reddito medio nonché per quelle basse, attraverso un complesso di misure riguardanti il cuneo fiscale e contributivo, il sistema Irpef e le detrazioni d'imposta;
i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendenti soggetti ad IRPEF nei primi giorni dell'anno 2025 hanno potuto constatare il peggioramento della loro situazione a partire dalla busta paga di gennaio 2025. In particolare, per un contribuente con un reddito complessivo pari a 8.800 euro, se nel corso del periodo di imposta 2024 aveva un netto pari a 9.700 euro, per effetto delle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2025 si trova con un reddito disponibile ridotto a 8.500 euro; analogo effetto per un'ipotesi di reddito complessivo pari a 34.000 euro dove il reddito disponibile si riduce dai 27.000 euro del 2024 ai 26.000 del 2025;
nessuno effetto in termini di maggior reddito per quanto riguarda redditi complessivi pari a 36.000 euro rispetto ai quali il reddito disponibile rimane pari a 27.000 euro nonostante le più volte dichiarate intenzioni di sostenere i redditi medi;
effetti negativi in termini di redditi disponibili per coloro che percepiscono un reddito lordo pari a 42.000 euro con retribuzione netta nel 2024 pari a 26.000 euro, valore che si riduce nel 2025 a 25.000 euro, per effetto della disarticolata operatività dei vari meccanismi di detrazioni e bonus che in fase di adozione non sono stati coordinati tra di loro;
drammatici gli effetti fiscali che saranno chiamati a sostenere i titolari di contratti di lavoro determinati nel corso del singolo periodo d'imposta, in quanto il meccanismo di sostituzione degli effetti della decontribuzione con i nuovi incentivi fiscali (detrazioni e somme aggiuntive) si altera pesantemente con riferimento ai lavoratori dipendenti che sono occupati solo per una parte dell'anno;
Considerato che,
come evidenziato da vari studi nel periodo d'imposta 2022, 2023 e 2024 caratterizzati da un'elevata inflazione ha iniziato ad operare il c.d. fiscal drag tipico dei sistemi fiscali di tipo progressivo ovvero l'incremento nominale del reddito complessivo e conseguentemente dell'Irpef pagata, in particolar modo dai lavoratori dipendenti e dai titolari di redditi da pensione, senza un reale aumento del reddito;
nel triennio 2022/2024, in termini macro, l'inflazione cumulata è stata pari al 17 per cento con una stima del c.d. fiscal drag pari a ben 25 miliardi di euro che in termini micro si traducono nel caso di un operaio metalmeccanico con redditi di 33.000 euro in un aggravio da inflazione pari a 1.169 euro. A fronte di un saldo IRPEF per l'anno d'imposta 2024 pari a 6.079 euro il suddetto reddito vale il 17 per cento in meno a causa dell'aumento dei prezzi;
i rinnovi dei contratti di lavoro nel periodo 2021/2024 hanno previsto degli incrementi dei salari che non sono stati in grado di coprire l'inflazione comunicata come più volte ricordato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio che ha anche sottolineato che le misure introdotte negli ultimi anni per ridurre la pressione fiscale sono stati completamente azzerati dall'aumento dell'inflazione;
i dati Istat su produzione e fatturato del settore manufatturiero registrano un calo da oltre 22 mesi consecutivi e i preoccupanti scenari geopolitici che si stanno manifestando a livello internazionale, ivi compresi gli annunciati dazi statunitensi, prefigurano previsioni negative per il nostro PIL anche nel 2025 con la conseguenza di andare incontro ad un periodo di bassa crescita economica e ripresa delle tensioni inflazionistiche con ulteriori effetti negativa sui redditi disponibili;
Tutto ciò premesso,
impegna il Governo
a provvedere, con urgenza, ad una profonda revisione degli interventi previsti nella legge di bilancio per l'anno 2025, con l'obiettivo di migliorare il profilo della progressività dell'IRPEF e di evitare aggravi d'imposta per i contribuenti, ed in particolare per quelli con redditi bassi e medi che hanno visto ridursi la busta paga rispetto all'anno precedente;
ad adottare, alla luce dei recenti andamenti economici e delle difficoltà di molti settori produttivi, provvedimenti urgenti finalizzati a contrastare un ulteriore impoverimento dei redditi disponibili in generale e, in particolare, di quelli dei lavoratori dipendenti e da pensione per effetto degli inefficaci provvedimenti di politica economica adottati con le leggi di bilancio 2024 e 2025, nonché dagli insufficienti, e tal volta mancati, rinnovi contrattuali;
ad adottare provvedimenti per la restituzione ai contribuenti del c.d. fiscal drag dovuto alla fiammata inflazionistica degli ultimi anni, nonché se intenda attivarsi per favorire il rinnovo dei contratti ancora non conclusi o in scadenza, al fine di riconoscere ai lavoratori dipendenti i dovuti incrementi dei salari e di sostenere i consumi;
a porre in essere misure per riequlibrare il peso delle imposte tra le varie tipologie reddituali, rivedendo il complesso dei provvedimenti finora adottati in attuazione della Rifroma fiscale che hanno inciso profondamente sul criterio della progressività dettato dalla Carta Costituzionale.
Art. 1
1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 30 per cento;
c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
1.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:
a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;
b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00";
b) al comma 01, lettera b), le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00."
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico.»."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.»."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.8
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Regime addizionale IRPEF relativo a stock options ed emolumenti variabili)
1. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati operatori del settore finanziario ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»
1.0.9
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Regime addizionale IRPEF relativo a stock options ed emolumenti variabili)
1 I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati operatori del settore finanziario ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»
1.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.0.11
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di soddisfare le pretese erariali con riguardo ai canoni delle concessioni demaniali delle aree del comprensorio denominato «Falconera» del comune di Caorle (VE) relativamente agli anni 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di euro 490.000 per l'anno 2025. Per effetto di quanto previsto dal periodo precedente nulla è più dovuto a titolo di canone per i medesimi anni, nonché per i periodi precedenti, comprese le somme iscritte a ruolo e relativi interessi e sanzioni.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 490.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»