Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 318 del 06/05/2025
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IN SEDE REDIGENTE
(1452) MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali
(Discussione e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Malan e altri, che reca modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali.
Nello specifico, l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge prevede, al comma 1, che il numero dei consiglieri regionali non debba essere modificato qualora la variazione demografica, in aumento o in diminuzione, sia contenuta entro il cinque per cento rispetto alle soglie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 (20 per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti; 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; 70 per le Regioni con popolazione fino a otto milioni di abitanti; 80 per le Regioni con popolazione superiore a otto milioni di abitanti).
Il comma 1 interviene poi sulla disciplina relativa al numero massimo degli assessori regionali, consentendo alle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e a quelle con popolazione fino a due milioni di abitanti di incrementare di due unità il numero massimo degli assessori, mantenendo comunque invariato il principio generale di proporzionalità rispetto al numero dei consiglieri stabilito dal medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale principio prevede infatti che il numero massimo degli assessori sia pari o inferiore a un quinto del numero dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Si precisa altresì che il presidente della giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei consiglieri regionali.
Il comma 2, infine, attribuisce alle Regioni, nell'ambito della loro autonomia statutaria e legislativa, la facoltà di adeguare i rispettivi ordinamenti a tali disposizioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il senatore CATALDI (M5S) chiede lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.
Il PRESIDENTE, pur ritenendo non necessarie le audizioni, trattandosi di un provvedimento di natura strettamente politica, propone di fissare alle ore 18 di lunedì 12 maggio il termine entro cui indicare al massimo due esperti per ciascun Gruppo, ai quali chiedere l'invio di un contributo scritto.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.