Legislatura 19ª - 7ª e 8ª riunite - Resoconto sommario n. 2 del 08/04/2025

IN SEDE REDIGENTE

(1312) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani

(Discussione e rinvio)

Il presidente MARTI (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore per la 7a Commissione, anche a nome del correlatore FAZZONE (FI-BP-PPE), riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso è volto a promuovere la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento agli standard internazionali degli stadi e degli impianti calcistici ad essi collegati.

Evidenzia, in primo luogo, l'articolo 1, che - nell'individuare le finalità dell'intervento - introduce il concetto di rinascenza delle aree urbane su cui insistono gli impianti, definito quale processo di rigenerazione urbana che combini salute, sostenibilità e innovazione architettonica.

L'articolo in esame - prosegue il Presidente relatore - prevede inoltre che gli enti proprietari degli impianti favoriscano il coinvolgimento di soggetti privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali e realizzativi degli interventi.

Si sofferma poi sull'articolo 2, ai sensi del quale il provvedimento si applica ai progetti di realizzazione ex novo di stadi e strutture sportive, nonché ai progetti di ristrutturazione e adeguamento agli standard internazionali degli stadi e delle strutture calcistiche esistenti che assumano, quale obiettivo prioritario degli interventi, la rinascenza delle aree su cui insistono gli impianti.

Con riferimento all'articolo 3, fa presente che esso prevede che, presso gli enti che intendono dare avvio alla realizzazione di nuovi stadi ovvero a operazioni di ristrutturazione e adeguamento agli standard di impianti esistenti, sia istituita una struttura di missione per lo sport, a cui è affidato il coordinamento delle fasi di realizzazione delle opere e che assume anche le funzioni di stazione appaltante. Precisa che il coordinatore della struttura, che può non appartenere ai ranghi dell'amministrazione che lo nomina, rilascia l'autorizzazione unica secondo modalità di cui agli articoli successivi.

Menziona, quindi, l'articolo 4, ai sensi del quale, qualora sia necessario il ricorso all'esterno, la progettazione è affidata tramite concorsi internazionali, articolati in due sezioni, una cui concorrono i professionisti esperti e una riservata a giovani architetti under 35.

Fa indi cenno all'articolo 5, che disciplina la realizzazione degli interventi in partenariato pubblico-privato, e all'articolo 6, che detta disposizioni in materia di procedimento autorizzatorio unico.

Segnala l'articolo 7, che reca semplificazioni delle procedure autorizzative, tra le quali l'introduzione di una serie di termini perentori entro i quali le pubbliche amministrazioni si devono esprimere e la previsione che la mancata comunicazione delle loro determinazioni entro i suddetti termini o la comunicazione di una determinazione priva di adeguate motivazioni equivalgano ad assenso senza condizioni.

Passa poi ad illustrare i successivi articoli, a partire dall'articolo 8, ai sensi del quale gli investimenti privati possono beneficiare di un credito d'imposta fino al 30 per cento o, per i progetti che ottengono certificazioni ambientali, fino al 40 per cento.

L'articolo 9 istituisce il Fondo nazionale per la rinascita degli stadi e degli impianti calcistici, gestito dal Ministro per lo sport e i giovani, volto a finanziare i costi sostenuti per la predisposizione dei progetti degli stadi, con preferenza per quelli ubicati nelle aree urbane degradate.

L'articolo 10, in materia di qualità architettonica e sostenibilità, dispone, tra l'altro, che i progetti devono prevedere sistemi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e di raccolta e riciclo delle acque piovane.

L'articolo 11 istituisce il Catalogo nazionale degli stadi, gestito da Sport e salute S.p.a., che raccoglie dati tecnici, economico-finanziari e di contesto degli stadi e degli impianti calcistici che presentino una capienza superiore ai 1.000 posti. Il Catalogo è tenuto presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero della cultura.

Dà conto, conclusivamente, dell'articolo 12, volto a promuovere l'integrazione degli impianti con le relative aree di pertinenza da destinare a strutture compatibili di natura commerciale, per il tempo libero, turistico-ricettive, direzionali e di servizio, prevedendo che, a determinate condizioni, i progetti caratterizzati dalla multifunzionalità abbiano priorità di accesso ai fondi pubblici e alle agevolazioni fiscali.

Il PRESIDENTE comunica che nella prossima seduta verrà fissato un termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi dei soggetti da audire, in modo tale che le audizioni abbiano luogo al termine di quelle in corso nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1372.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.