Legislatura 19ª - 7ª e 8ª riunite - Resoconto sommario n. 1 del 11/03/2025

COMMISSIONI 7ª e 8ª RIUNITE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

MARTEDÌ 11 MARZO 2025

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

FAZZONE

indi del Presidente della 7ª Commissione

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Esame e rinvio)

La relatrice per l'8ª Commissione, senatrice TUBETTI (FdI), segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame - che si compone di tre articoli - ha l'obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

Rileva dunque che l'articolo 1 individua, quali finalità dell'intervento: la riduzione dei tempi amministrativi; la garanzia dell'efficacia dell'azione degli enti locali; lo sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e, infine, il rafforzamento della certezza del diritto.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che modifica alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

In particolare, il comma 1, lettera a), introduce il meccanismo del silenzio-assenso qualora il soprintendente non renda il suo parere entro il termine perentorio di 45 giorni. La lettera b) modifica la natura del parere del soprintendente con riferimento agli interventi soggetti a particolari prescrizioni di cui all'articolo 152 del codice (apertura di strade e di cave, posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni), sostituendo il parere vincolante con il parere obbligatorio ma non vincolante. Le lettere c) e d) intervengono invece sulla parte del codice recante le sanzioni amministrative e penali relative ai beni paesaggistici, introducendo il meccanismo del silenzio-assenso per il parere che la soprintendenza deve rendere in merito all'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica che può essere presentata in caso di: lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ricorda infine che il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'adozione di un regolamento volto a includere nell'elenco degli interventi e opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell'esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), illustra il contenuto dell'articolo 3, che reca una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi di revisione del codice con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica, su proposta del Ministro della cultura.

Nell'esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai seguenti princìpi e criteri direttivi: garantire il coordinamento delle attività delle soprintendenze, per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale; prevedere che gli interventi di lieve entità non siano sottoposti a parere della soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il piano paesaggistico regionale; prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura; escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati; al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante; istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza; prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione di sanzioni, in caso di dichiarazioni mendaci; individuare tipologie di interventi che, qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica; escludere dall'applicazione delle disposizioni precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale individuate ogni anno dal Ministero della cultura e prevedere che, per tali aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro 45 giorni, decorsi i quali opera il silenzio-assenso.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il provvedimento in esame incide su temi delicati nell'ambito dei quali le esigenze di semplificazione dei procedimenti si intersecano con quelle di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Chiede pertanto lo svolgimento di un ciclo di audizioni dirette ad approfondire i temi in discussione.

Il presidente MARTI condivide la richiesta di avvio di una procedura informativa sul disegno di legge in titolo, giudicando importante che il Legislatore sia messo in condizione di acquisire elementi conoscitivi al fine di valutare l'impatto delle norme. Propone pertanto di fissare alle ore 12 di martedì 18 marzo il termine entro il quale tramettere alla Segreteria dell'8ª Commissione eventuali proposte di audizione in ragione di due per Gruppo parlamentare per ciascuna Commissione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARTI dichiara indi aperta la discussione generale, e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.