Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 290 del 05/03/2025
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IN SEDE REDIGENTE
(1379) Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI), facente funzione di relatore in sostituzione della senatrice Spinelli, riferisce sul disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che apporta modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.
Il testo si compone di sette articoli.
L'articolo 1 dispone in merito alla continuità dell'Ordine e all'obbligo di adeguamento del relativo statuto.
In primo luogo, dà conto della storia giuridica dell'ente e prevede che l'Ordine sia disciplinato in conformità al disegno di legge in esame. Stabilisce altresì che la Fondazione adegui il proprio statuto al presente provvedimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni transitorie e finali di cui al successivo articolo 6. Lo statuto deve poi essere sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti i Ministri dell'interno e della cultura. È inoltre previsto che il medesimo procedimento di approvazione si osservi per le successive modifiche statutarie, fermo restando il controllo sull'amministrazione della Fondazione svolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del codice civile.
L'articolo 2delinea gli scopi della Fondazione, nonché la disciplina, la durata e l'assenza di fini di lucro. In particolare, si prevedono, quali scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto: la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata a Parma, quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico; la tutela, in ambito nazionale e internazionale, del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali; la valorizzazione degli altri elementi del suo patrimonio. Quale scopo accessorio della Fondazione, è indicata l'attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche.
Si dispone, inoltre, che la Fondazione abbia durata illimitata, operi senza fini di lucro e non effettui distribuzioni o assegnazioni di utili o utilità, neppure in forma indiretta. È previsto anche che il patrimonio dell'ente sia destinato ai già richiamati scopi principali e accessori.
L'articolo 3 reca la disciplina degli organi della Fondazione, che sono: il presidente, il consiglio generale e il collegio dei revisori dei conti. In particolare, è previsto che il presidente sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, che duri in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio, che sia il rappresentante legale della Fondazione e che presieda il consiglio generale. Il consiglio generale è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto dal presidente e da ulteriori otto membri, tra i quali il vescovo della diocesi di Parma, il sindaco di Parma, il presidente della provincia di Parma e il rettore dell'Università di Parma. Gli altri quattro membri del consiglio generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della cultura e durano in carica cinque anni, salvo rinnovo. Si stabilisce altresì che il consiglio generale possa attribuire a uno dei membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione.
È disciplinato anche il collegio dei revisori dei conti, che è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'interno, mentre gli altri due revisori sono designati rispettivamente dal vescovo e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. Con riferimento alle funzioni del collegio dei revisori dei conti, la disposizione rinvia agli articoli 2403 e 2409-bis del codice civile.
Inoltre, si stabilisce che non possono essere nominati come presidenti, come membri non di diritto del consiglio generale e come membri del collegio dei revisori dei conti coloro i quali siano interdetti, inabilitati, falliti, nonché condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Se una di tali condizioni si verifica dopo la nomina, ciò comporta la decadenza dalla carica.
È previsto, infine, che la partecipazione agli organi della Fondazione dia diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa.
L'articolo 4assicura la continuità dell'esercizio del culto cattolico. Si prevede che la Fondazione agisca nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma. Si dispone, inoltre, che la Basilica e i beni di proprietà della Fondazione in essa contenuti non possano essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità al diritto canonico. Sono fatte salve le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio applicabili alla Basilica e ai beni in essa contenuti.
L'articolo 5 prevede che il controllo sull'amministrazione della Fondazione sia svolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del codice civile.
L'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, si prevede che, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le nomine del presidente della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti siano disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di entrata in vigore di tale decreto, cessano di avere effetto le nomine a vita disposte ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946 e decade il collegio dei revisori in carica fino a tale data.
Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Dal momento che il testo è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno fissare fin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti.
Non essendoci osservazioni, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 17 marzo.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.