Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 185 del 05/02/2025

IN SEDE REFERENTE

(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

(Esame e rinvio)

Il presidente DE CARLO (FdI), in sostituzione del relatore Pogliese, riferisce sul provvedimento in titolo, precisando che l'urgenza delle disposizioni in esso contenute deriva dall'esigenza di disciplinare il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli stabilimenti industriali di interesse strategico (tra cui, in primis, l'ex Ilva), a seguito del pronunciamento della Corte di giustizia (sentenza 24 giugno 2025 in causa C-626/22, su rinvio dell'Autorità giudiziaria italiana) che impone, nell'ambito del predetto procedimento, la valutazione dei profili di rischio sanitario.

Passando ad illustrare il provvedimento in dettaglio, fa presente che l'articolo 1 modifica la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le novelle di cui all'articolo 1 prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti: l'aggiornamento con cadenza decennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'AIA, nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto. L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS, la richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dà indi conto dell'articolo 2, il cui comma 1 richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). Ricorda, al riguardo, che l'AIA, in base all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è soggetta a periodico riesame, in ragione del progredire delle conoscenze scientifiche in materia ambientale e degli avanzamenti tecnologici. Specifica che l'avanzamento tecnologico, con i relativi costi di sostituzione dell'esistente con nuovi manufatti o tecnologie, non è, di per sé, causa di riesame dell'AIA, ma solo qualora le migliori tecniche disponibili (BAT) hanno subito modifiche sostanziali. Sulla base della relazione illustrativa, evidenzia che le caratteristiche degli impianti strategici e la disciplina speciale loro riservata giustificano una regolamentazione più dettagliata dei loro obblighi informativi all'interno del procedimento di riesame dell'AIA, con particolare riguardo alle pianificazioni produttive di più lungo periodo - con conseguente capacità di stimare quantità e qualità di emissioni nelle matrici ambientali - nonché alle soluzioni tecniche nel frattempo adottate. Gli impianti dichiarati strategici alla luce del diritto europeo, così come da ultimo interpretato dalla Corte di giustizia europea, sono dunque onerati di fornire la valutazione di impatto sanitario (VIS), fino a che non venga aggiornato il decreto ministeriale per la redazione della VDS.

Menziona poi il comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale lo studio di VIS relativo agli impianti deve essere predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019. Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria la disposizione indica, quale parametro di riferimento, i valori limite previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010; per l'apprezzamento del rischio sanitario, il rinvio è invece alla norma tecnica US-EPA.

In relazione al comma 3, fa presente che esso richiede al Ministero dell'ambiente di acquisire il parere dell'Istituto superiore della sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore, potendo richiedere, per una sola volta e direttamente al gestore dell'impianto industriale, integrazioni dello studio: il gestore deve fornirle nel termine di quindici giorni in pendenza del quale il termine di trenta giorni concesso all'ISS è sospeso, così come nel caso le integrazioni non vengano fornite affatto. Il comma 4 prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell'ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale le quali debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e aventi ad oggetto impianti strategici. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, si prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria, designato dal Ministero della salute, e rilasci il proprio parere nei successivi trenta giorni e che la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sia emessa nei successivi trenta giorni.

Fa cenno, infine, agli articoli 4 e 5, i quali recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione di entrata in vigore.

Il sottosegretario BERGAMOTTO ricorda che è già all'esame in sede referente della Commissione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex Ilva. Rammenta altresì che, con il richiamato decreto, il Governo ha incrementato la quota utilizzabile delle risorse costituenti il cosiddetto "patrimonio destinato" per assicurare la continuità produttiva dell'impianto dichiarato di interesse strategico nazionale.

A distanza di una settimana - prosegue il Sottosegretario - il Governo ha adottato il decreto-legge n. 5 del 2025, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, incardinato oggi, che si pone in assoluta continuità con il precedente. Evidenzia infatti che in entrambi i casi il Governo è intervenuto con disposizioni urgenti volte ad assicurare la continuità dell'esercizio produttivo delle imprese di interesse strategico nazionale, tra cui anzitutto l'ex Ilva, anche al fine di non compromettere la procedura di cessione a terzi del compendio aziendale.

Ribadisce quindi che con il decreto-legge n. 5 sono state previste specifiche misure in materia di procedimento di riesame dell'AIA ed è stata introdotta, all'articolo 1, nell'ambito della suddetta procedura, la valutazione dei profili di rischio sanitario, in linea con quanto previsto dal recente pronunciamento della Corte di giustizia del 24 giugno 2024.

Inoltre, sempre con riferimento agli impianti di interesse strategico, è stata delineata una disciplina specifica per i procedimenti di riesame dell'AIA che sono già in corso (articoli 2 e 3), grazie alla quale l'ex Ilva potrà ottenere l'AIA entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 2025 (ossia dal 31 gennaio).

In ragione dell'analogia e dell'affinità delle materie trattate e della stretta connessione delle tematiche rappresentate nei decreti-legge richiamati, comunica l'intenzione del Governo di rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 5 del 2025 in favore di un emendamento di confluenza dei suoi contenuti nel disegno di legge n. 1359, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2025, di imminente presentazione.

Con riferimento al decreto-legge n. 3 del 2025 - che ha aumentato di 250 milioni di euro l'ammontare del trasferimento di somme provenienti dal patrimonio destinato da ILVA in amministrazione straordinaria ad Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria - dichiarandosi consapevole dei profili di preoccupazione emersi anche in sede di audizioni che si sono svolte nei giorni scorsi, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che l'ulteriore prelievo non pregiudica gli impegni adottati per il 2025 con riferimento alle opere di bonifica ambientale già pianificate.

Conclude anticipando l'intenzione del Governo di individuare una soluzione al fine di prevedere ulteriori risorse per la bonifica delle aree interessate dagli interventi. Informa che, in questa prospettiva, il Governo sta già lavorando in vista della presentazione di proposte emendative.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) domanda al Sottosegretario se la nuova procedura per il riesame dell'AIA sia finalizzata a proseguire nella vendita in corso.

Conferma il sottosegretario BERGAMOTTO.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il PRESIDENTE in considerazione della volontà, resa nota oggi dal Governo durante l'esame del disegno di legge n. 1366, di presentare un emendamento di confluenza dei contenuti del predetto disegno di legge nel provvedimento in titolo, propone di confermare il termine di giovedì 13 febbraio, alle ore 18, per la presentazione tanto di emendamenti quanto di subemendamenti al preannunciato emendamento governativo, ove giunga in un tempo congruo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.