Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 221 del 22/01/2025
Azioni disponibili
IN SEDE REDIGENTE
(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome
(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
- (918) Ilaria CUCCHI e altri.- Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.
Il senatore RASTRELLI (FdI), anticipando che la posizione politica del suo Gruppo sarà espressa in sede di intervento del Capogruppo in Commissione, prende la parola in discussione generale per chiarire le proprie perplessità sul tema delicato affrontato dai disegni di legge in discussione. La propria posizione problematica in ordine al tema del doppio cognome è frutto di considerazioni di natura tecnico-giuridica, politica, culturale e di metodo, che ritiene utile illustrare nel dettaglio al fine di allontanare il rischio di un'accusa di oscurantismo e per sostenere le ragioni di prudenza che consigliano una ulteriore riflessione del legislatore. Sotto il profilo del metodo ritiene che con riferimento alle sentenze cosiddette additive ed interpretative, la Corte costituzionale negli anni ha svolto un ruolo suppletivo sempre più attivo, di fatto ponendo il Parlamento nella condizione di dover compensare i vuoti legislativi creati dalle sentenze della Corte stessa. Nel tempo, la Corte costituzionale infatti ha allargato i suoi spazi di intervento nella legislazione, sostituendosi in talune occasioni al legislatore, assumendo decisioni di grande rilievo politico. Ciò è accaduto anche sul tema del doppio cognome, nel presupposto che la normativa codicistica rappresentasse un vulnus alla parità tra i genitori, senza tuttavia considerare che il primo bene da tutelare fosse quello dell'identità del minore, identità che storicamente è sempre stata garantita dal cognome paterno. I pronunciamenti della Corte, ovviamente, hanno avuto un peso a cascata su tutte le norme dell'ordinamento connesse a questo tema ingenerando un'incertezza sul diritto vigente. Ritiene tuttavia essenziale ricordare che le sentenze della Corte non formano giudicato e che molto spesso sono il frutto della sensibilità del tempo in cui vengono emanate. Giudica altresì necessario ricordare che il primo tratto dell'identità di ogni persona è quello che discende dallo status filiationis, che affianca il nuovo nato ai suoi ascendenti, per cui nel nome c'è tutto l'ancoraggio del soggetto alla società che lo accoglie e alle sue radici. Quanto alle due rationes che sostengono la pronuncia n. 131 del 2022 della Corte costituzionale certamente rappresenta un elemento fondamentale il principio di uguaglianza tra coniugi, mentre la protezione dell'identità del minore
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) giudica sorprendenti le parole del senatore Rastrelli perché rappresentano una forte critica ai poteri della Corte costituzionale: proprio in questo periodo, forse non casualmente, il Parlamento non riesce ad eleggere i giudici necessari al completarne il plenum. La sua preoccupazione parte da una considerazione più generale che riguarda i sovranismi che si vanno manifestando in molti Paesi in cui sono attaccati i poteri delle Corti costituzionali per arrivare a colpire i diritti fondamentali dei cittadini. Non è un caso che anche in un Paese di chiara tradizione democratica come gli Stati Uniti la nomina dei giudici della Corte suprema stia molto a cuore al sistema politico che attraverso di essa può mettere in discussione diritti acquisiti, come è avvenuto nel caso della recente sentenza che ha annullato lo storico pronunciamento del 1973 "Roe V. Wade". Auspica pertanto che le aspre critiche del senatore Rastrelli siano limitate al tema oggetto della discussione della Commissione anche perché nelle democrazie in cui vige lo stato di diritto la volontà popolare incontra il limite delle Costituzioni, che sono le vere leggi delle minoranze nel senso che, attraverso procedimenti aggravati di revisione, proteggeranno i diritti fondamentali che in questo modo non sono a disposizione delle maggioranze. Il ruolo di garanzia delle Costituzioni è rafforzato dalla presenza delle Corti costituzionali le quali, a differenza da quanto afferma il senatore Rastrelli, non intervengono autonomamente ma in risposta a singoli quesiti nell'applicazione delle leggi. A questo riguardo, ad esempio, ricorda che fino al 1965, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948 ed in particolare dell'articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza, alle donne non era consentito l'accesso alla magistratura: fu solo grazie alla Corte costituzionale che questo ostacolo alla piena realizzazione di quel principio è stato rimosso. La Consulta, cioè, interviene quando la società presenta un livello di maturazione alto rispetto a determinate istanze che il legislatore non affronta direttamente dal punto di vista normativo, anche per ragioni squisitamente politiche. Per questa ragione, anche sul tema del doppio cognome, la Corte costituzionale è intervenuta per affermare i principi di uguaglianza e di pari dignità tra coniugi al fine di ricollocare correttamente nella cornice costituzionale l'articolo 262 del codice civile. Diversamente da quanto ritiene il senatore Rastrelli, infatti, la tradizione non rappresenta un valore di per sé, tanto che persino nelle istituzioni più conservatrici come le monarchie è stato abbandonato il principio della successione dinastica in linea maschile affermato sin dalla lex salica e si è passati a successioni dinastiche che coinvolgono anche le donne. Ciò dovrebbe valere anche per il cognome dei figli in attuazione di una legge ormai cinquantennale sul diritto di famiglia che ha affermato la parità tra i coniugi, parità che oggi deve dirsi pienamente acquisita anche rispetto ai ruoli sociali che non relegano più la donna ad una mera funzione di cura della famiglia ma la vedono parte attiva nel mondo esterno. Il ruolo del Parlamento non viene affatto ridimensionato dalle statuizioni della Corte costituzionale, che il legislatore è chiamato a rendere pienamente vigenti nell'ordinamento con il contemperamento di tutti gli interessi in gioco. Il potere legislativo quindi, è chiamato a risolvere proprio quei problemi applicativi che il senatore Rastrelli ha elencato. Ritiene in conclusione che il principio di una discendenza patrilineare, dovuta al ruolo maschile nella società, sia ormai superato. Il corpo sociale si è enormemente trasformato e il legislatore è chiamato a scegliere il criterio con il quale dare ordine alla riaffermazione del principio posto dalla Corte costituzionale dell'uguaglianza dei coniugi. Appare in definitiva necessario un ammodernamento complessivo dell'ordinamento per renderlo corrispondente alla mutata realtà sociale.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,50.