Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 264 del 15/01/2025

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1241

 

Art. 7

7.0.1 (testo 3)

Romeo, Murelli, Minasi, Silvestro, Ternullo

          Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)

          1. Al fine di uniformare la revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale, alle procedure di individuazione dei contraenti e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale a norma degli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, sulla base degli esiti delle attività del tavolo di lavoro di cui all'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193,  è definito con la più ampia partecipazione delle amministrazioni territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, il nuovo sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari secondo i seguenti principi:

          a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;

          b) prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alle regole del sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) e delle strutture ospedaliere pubbliche e private al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;

          c) stabilire che l'esatta osservanza dei princìpi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;

          d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali di prevenzione e appropriatezza tecnologica e procedurale ad un aumento della produzione fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni, fino alle disponibilità residue di ogni singola regione;

          e) prevedere che i princìpi di cui alle lettere a) e b) costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori;

          f) prevedere che le regioni possano mettere a contratto nuove strutture private accreditate previa procedura di individuazione meritocratica fondata su criteri oggettivi e trasparenti di valutazione comparativa, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale degli standard di offerta previsti dalle norme vigenti e dell'equilibrio di bilancio, fatta salva la possibilità di utilizzo di risorse proprie. La procedura di individuazione, da svolgere con periodicità non inferiore ai tre anni, valuta contestualmente la qualità, l'efficienza e l'efficacia in rapporto all'appropriatezza e all'innovazione delle tecnologie e procedure impiegate nelle aree cliniche di pertinenza delle prestazioni sanitarie da erogare rispetto agli standard e alle specifiche quanti qualitative a budget e conseguentemente esclude sole valutazioni comparative dei costi, ivi compresi ribassi tariffari.  La procedura di cui al precedente periodo tiene inoltre conto dell'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, in ragione dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, che abbiano positivamente performato a norma delle lettere precedenti e che siano disposte ad aderire a sistemi di valutazione della soddisfazione dell'utenza.

          2. Le disposizioni di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valgono anche per le strutture e le attività sociosanitarie, mentre l'applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto legislativo, per la sola componente riferita al nuovo sistema di regolazione contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo, è limitata alle strutture sanitarie, nelle more della completa attuazione della delega legislativa di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33.»