Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 264 del 15/01/2025

10ª Commissione permanente

(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025

264ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) lamenta la generale tendenza del Governo a trascurare il bisogno di investimento nel settore sanitario, come dimostrato, nella fase preparatoria del provvedimento in esame, dall'abbandono dei progetti relativi al rinnovo dei contratti per i medici già pensionati, oltre che dal mancato rinnovo del contratto del personale infermieristico. È dunque giustificata la preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario, a fronte della perdurante inerzia nei confronti dell'urgenza di serie misure per il suo rilancio.

In un contesto caratterizzato da un arretramento del tasso di adesione alle vaccinazioni, non si comprendono le ragioni dell'atteggiamento del Ministro della salute, evidentemente disponibile ad accettare misure fortemente criticabili sul piano etico, quale l'abolizione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi vaccinali disposti durante la pandemia, nonostante la dimostrata efficacia delle campagne di vaccinazione. Attualmente, invece, la diminuita propensione del pubblico nei confronti delle vaccinazioni, assecondato dal Governo, costituisce un serio fattore di rischio sanitario sistemico.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) rammenta la coesione e il senso di responsabilità ampiamente dimostrati dal complesso del personale sanitario, adeguatamente supportato dalle istituzioni, nella fase pandemica. Le politiche dell'attuale Governo, come dimostrato dal decreto-legge in esame, concorrono invece a minare la fiducia della collettività nei confronti delle vaccinazioni e di conseguenza comportano un arretramento preoccupante sul fronte della prevenzione.

Risulta poi fortemente criticabile la proroga in materia di contratti a tempo determinato in assenza di causali, la quale non può che alimentare l'area della precarietà. Questa costituisce a sua volta un fattore di insicurezza per numerose persone e rappresenta un fattore sfavorevole riguardo la natalità, oltretutto in assenza di reali benefici per le imprese. Altresì grave l'incertezza riguardante il regime IVA applicabile al Terzo settore, che non tiene conto del suo ruolo, ormai imprescindibile, a fronte delle lacune del settore pubblico.

È possibile accogliere favorevolmente la proroga delle graduatorie relative a procedure concorsuali di selezione del personale, mentre non vengono apportate soluzioni alle carenze di personale che limitano le possibilità di intervento degli enti locali, cagionando ritardi nell'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

Il senatore SATTA (FdI) rammenta il proprio personale impegno in qualità di medico durante la pandemia e il proprio favore rispetto alla pratica della vaccinazione. Attualmente è tuttavia opportuno tenere conto del mutamento di contesto ai fini di una più serena valutazione della questione degli obblighi vaccinali, rammentando peraltro le constatazioni degli operatori sul piano degli effetti indesiderati dei vaccini impiegati.

La senatrice CASTELLONE (M5S) pone in evidenza la scarsa entità degli interventi in materia sanitaria recati dal provvedimento, sebbene le emergenze del settore sanitario richiedano un serio impegno di investimenti. Sono tra l'altro disattese le aspettative riguardanti la stabilizzazione del personale, in un quadro di generale mancanza di programmazione.

Le misure di abolizione delle sanzioni per violazione degli obblighi vaccinali costituiscono un trattamento di favore ingiustificato verso determinati soggetti e contraddicono l'esigenza di promuovere il ricorso ai vaccini quale mezzo essenziale di tutela della salute. La mancanza di comunicazione in merito all'evoluzione del Covid-19 e alle sue conseguenze concorre a una generale mancanza di chiarezza che rende necessario interrogarsi sull'effettiva disponibilità di un piano pandemico e sull'adeguatezza del Servizio sanitario nazionale riguardo alla prevenzione. A tale riguardo suscita particolare preoccupazione l'inerzia concernente gli investimenti e le carenze di risorse umane.

La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) rileva che il decreto-legge n. 202 denota le lacune del Governo relativamente alla programmazione riguardante il settore sanitario. Piuttosto, si coglie un tentativo di avvicinamento ai settori dell'opinione pubblica contrari alle vaccinazioni attraverso misure sostanzialmente premiali.

La presenza di disposizioni valutabili positivamente in materia di lavoro non devono indurre a trascurare la gravità della scelta di non affrontare effettivamente la questione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, preferendo rimandare la soluzione delle questioni aperte. La valutazione del provvedimento è pertanto nel complesso nettamente negativa.

La senatrice MANCINI (FdI) osserva che le preoccupazioni espresse in ordine alla questione dei contratti di lavoro a tempo determinato è incomprensibile alla luce del riscontrato notevole aumento dei rapporti a tempo indeterminato, cagionato dalle scelte strategiche delle imprese. Il ricorso a contratti di durata annuale costituisce invece uno strumento alternativo all'uscita del mercato del lavoro, risultando pertanto preferibile.

Intervenendo in replica, il relatore ZULLO (FdI) specifica in primo luogo che la richiamata carenza di personale sanitario è dovuta principalmente agli errori di programmazione compiuti nell'ambito della gestione del sistema del numero chiuso per le facoltà di medicina e chirurgia, per cui si pone al Governo la necessità di interventi di urgenza.

Dopo aver rammentato il favore accordato in passato dallo stesso Movimento 5 Stelle ai movimenti "no vax", fa presente le notevoli incertezze sull'impiego dei vaccini disponibili durante l'emergenza pandemica, le quali hanno inevitabilmente contribuito ad ampliare la fisiologica area di diffidenza di parte dell'opinione pubblica nei confronti della pratica vaccinale. Il Governo ha dunque inteso intervenire nel senso di una pacificazione con coloro che hanno contravvenuto agli obblighi vaccinali, allo scopo di favorire una più serena opera di informazione sui benefici dei vaccini.

Il provvedimento in esame interviene inoltre opportunamente rispetto alla finalità di potenziare le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche, permettendo loro di far fronte alle sfide di attuazione del PNRR.

La questione dell'esenzione IVA per il Terzo settore è inoltre oggetto di un atteggiamento di prudente responsabilità, teso a favorire un successivo riordino complessivo a beneficio del settore.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241

In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione del testo 3 dell'emendamento 7.0.1, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 16 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1241

 

Art. 7

7.0.1 (testo 3)

Romeo, Murelli, Minasi, Silvestro, Ternullo

          Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)

          1. Al fine di uniformare la revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale, alle procedure di individuazione dei contraenti e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale a norma degli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, sulla base degli esiti delle attività del tavolo di lavoro di cui all'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193,  è definito con la più ampia partecipazione delle amministrazioni territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, il nuovo sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari secondo i seguenti principi:

          a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;

          b) prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alle regole del sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) e delle strutture ospedaliere pubbliche e private al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;

          c) stabilire che l'esatta osservanza dei princìpi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;

          d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali di prevenzione e appropriatezza tecnologica e procedurale ad un aumento della produzione fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni, fino alle disponibilità residue di ogni singola regione;

          e) prevedere che i princìpi di cui alle lettere a) e b) costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori;

          f) prevedere che le regioni possano mettere a contratto nuove strutture private accreditate previa procedura di individuazione meritocratica fondata su criteri oggettivi e trasparenti di valutazione comparativa, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale degli standard di offerta previsti dalle norme vigenti e dell'equilibrio di bilancio, fatta salva la possibilità di utilizzo di risorse proprie. La procedura di individuazione, da svolgere con periodicità non inferiore ai tre anni, valuta contestualmente la qualità, l'efficienza e l'efficacia in rapporto all'appropriatezza e all'innovazione delle tecnologie e procedure impiegate nelle aree cliniche di pertinenza delle prestazioni sanitarie da erogare rispetto agli standard e alle specifiche quanti qualitative a budget e conseguentemente esclude sole valutazioni comparative dei costi, ivi compresi ribassi tariffari.  La procedura di cui al precedente periodo tiene inoltre conto dell'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, in ragione dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, che abbiano positivamente performato a norma delle lettere precedenti e che siano disposte ad aderire a sistemi di valutazione della soddisfazione dell'utenza.

          2. Le disposizioni di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valgono anche per le strutture e le attività sociosanitarie, mentre l'applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto legislativo, per la sola componente riferita al nuovo sistema di regolazione contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo, è limitata alle strutture sanitarie, nelle more della completa attuazione della delega legislativa di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33.»