Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 198 del 08/01/2025
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 237
La 6a Commissione (Finanze e tesoro),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (Atto del Governo n. 237),
premesso che:
lo schema di decreto reca disposizioni importanti e significative in materia di accise, attuando la delega prevista dagli articoli 12, 16 e 18, comma 3, lettera a) della legge n. 111 del 2023, di rilevanza strategica
considerato che
le imprese interessate dalle modifiche normative introdotte con l'articolo 1 hanno sottolineato l'esigenza di avere più tempo per allineare i sistemi informatici e conformare le procedure aziendali alle novità normative;
considerato inoltre che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto introduce la lettera f.1) all'articolo 1, comma 2, del TUA Testo Unico delle Accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) prevedendo la figura del soggetto obbligato accreditato (SOAC), con diverse declinazioni in relazione al settore di attività del soggetto e che tali soggetti qualificati potranno accedere alla possibilità di esonero di prestare cauzioni a garanzia del versamento delle accise. Lo schema di decreto tuttavia esclude i soggetti obbligati di cui all'articolo 61 del TUA, ossia i soggetti operanti nel settore dei bitumi e degli oli lubrificanti, di accedere alla qualifica SOAC e ai relativi benefici, tra cui l'esonero dal prestare cauzione a differenza di quanto previsto attualmente dal TUA;
l'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995 - introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto - prevede che ai fini della valutazione dell'affidabilità, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esamini i profili di cui al comma 2, lettere da a) a e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria e che tale estensione del periodo di riferimento a cinque anni appare piuttosto gravosa per le società che si apprestano a richiedere la qualifica SOAC nell'anno 2025. In tale ipotesi, infatti, gli indicatori farebbero riferimento anche all'anno 2020, con la conseguenza che gli stessi sarebbero influenzati dagli effetti della pandemia COVID che hanno impattato negativamente sui bilanci di tutte le società;
l'articolo 9-sexies, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1995 - introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto - prevede che in relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riconosca al SOAC le percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute. L'attuale indicazione delle percentuali di esonero prevede una forbice molto ampia tra i livelli SOAC Medio e Avanzato; non prevede, cioè, la possibilità di concedere anche l'esonero cauzionale per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa, tenuto conto che il diritto unionale armonizzato in materia di accisa stabilisce espressamente che, qualora i trasferimenti in parola coinvolgano più Stati membri dell'UE, la prestazione della relativa cauzione sia sempre obbligatoria;
valutato infine che
occorre contrastare in maniera più efficace, le condotte abusive di travaso di GPL in serbatoi di terzi, rispetto alle quali, negli ultimi anni, si è registrato un sempre crescente aumento (a dimostrazione della sostanziale inefficacia dell'attuale regime sanzionatorio basato sul sistema sanzionatorio di natura amministrativa previsto dalla norma vigente);
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. Valuti il Governo la possibilità di posticipazione dei termini di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, dal luglio 2025 al gennaio 2026.
2. Valuti il Governo l'opportunità di includere i soggetti operanti nel settore dei bitumi e degli oli lubrificanti tra i soggetti accreditati (SOAC) per ottenere l'esonero dal prestare cauzioni.
3. Valuti il Governo di allineare i requisiti SOAC a quelli previsti a livello unionale per il rilascio della certificazione AEO (con particolare riferimento al periodo di verifica dei requisiti e alle percentuali di esonero) prevedendo l'esame degli indicatori su un arco temporale di tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza e le medesime percentuali di esonero, previste in ambito doganale, anche in ambito accise (50 per cento SOAC Base, 70 per cento SOAC Medio, 100 per cento SOAC Avanzato).
4. Valuti il Governo il ripristino delle possibilità di esonero per le spedizioni in sospensione di accisa per via marittima in modo tale da chiarire se l'articolo 6, comma 4, quinto periodo TUA debba intendersi abrogato completamente oppure, stando all'indicazione di cui alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, per la sola parte relativa ai trasferimenti intraunionali. A tale fine si suggerisce di modificare l'articolo 7 introducendo al comma 5 le parole "e depositi" dopo le parole "esercenti fabbriche", al fine di evitare l'esclusione dei cosiddetti "depositi" ovvero gli impianti in cui vengono introdotti i prodotti contenenti o meno nicotina dai soggetti per i quali può essere previsto l'esonero della cauzione in caso di affidabilità e notoria solvibilità.
5. Valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti del seguente tenore:
a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".