Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 198 del 08/01/2025
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NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 7-00016
PRESENTATA DAL SENATORE GARAVAGLIA
La 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro),
premesso che:
sin dalla sua creazione, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, oggetto di annuo rifinanziamento, è stato fondamentale per garantire la resilienza del credito, soprattutto per le microimprese e per il Mezzogiorno, ed in particolare per i finanziamenti a medio-lungo termine, ovvero per i comparti in cui sono più acuti i fallimenti del mercato;
nella grave congiuntura pandemica, è stato realizzato un intervento straordinario di potenziamento del fondo in funzione anti COVID (si vedano il "decreto cura Italia" e il "decreto liquidità") che ha avuto impatti materiali (210 miliardi di euro di crediti garantiti tra il 2020 e il 2021) e costi inferiori alle attese;
l'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha attuato una riforma (valida per il solo anno 2024) del fondo di garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la riforma, con l'obiettivo di ricondurre le percentuali medie di garanzia e gli schemi di intervento ai livelli prevalenti prima degli interventi emergenziali pandemici, ha previsto, tra l'altro: a) la rivisitazione delle scale di copertura, principalmente secondo la tipologia di operazione (investimento e liquidità) e di classe di rating associata; b) la concessione di garanzie all'80 per cento per le operazioni di importo ridotto (sino a 40.000 euro in garanzia diretta e sino a 80.000 euro in caso di controgaranzia confidi); c) la gratuità delle garanzie per le microimprese;
valutato che:
a metà 2024, si stima che gli stanziamenti allocati in epoca pandemica (circa 20 miliardi di euro) siano ampiamente capienti rispetto alle escussioni corrispondenti (circa 4 miliardi di euro allo stato attuale) e tali da supportare l'operatività del fondo di garanzia per le PMI per ulteriori esercizi; alcuni elementi legati al quadro economico-finanziario meriterebbero una riflessione approfondita, in particolare come segue;
quanto alla contrazione del credito, a maggio 2024, secondo i dati del bollettino della Banca d'Italia, i prestiti bancari alle imprese sono scesi dell'1,1 per cento, fenomeno che sembrerebbe ancor più marcato per le micro-imprese (9,4 per cento in meno a febbraio 2024), verosimilmente in considerazione del calo dei nuovi crediti garantiti dal fondo (10 per cento in meno nei primi 5 mesi del 2024);
quanto alla dotazione ed articolazione del fondo, non vi è piena trasparenza su alcuni dati, in particolare quelli sui crediti garantiti, sulle escussioni delle garanzie, sull'utilizzo delle riserve del fondo centrale di garanzia (e di SACE), con il rischio di attenuare la chiarezza necessaria nel documentare e garantire le scelte relative al rifinanziamento ed adattamento al contesto attuale del fondo;
quanto ai consorzi fidi, l'ultimo aggiornamento della riforma ha ridotto gli spazi della garanzia diretta ed ampliato il ruolo di questi ultimi, cui sono state assegnate maggiori risorse, dinamica che richiede una valutazione generale sul relativo impatto sugli andamenti creditizi;
quanto al recupero dei crediti escussi al fondo centrale di garanzia di Mediocredito centrale da parte dello Stato, si prevede l'assegnazione dei crediti impagati all'Agenzia delle entrate-riscossione, alterando così la flessibilità garantita dal recupero dei crediti in logica bancaria (negoziazioni extragiudiziali, erogazione di nuova finanza, rateazioni, eccetera);
considerato infine il ruolo di primordine del Fondo di garanzia per le PMI nell'erogazione del credito alle microimprese e l'importanza di continuare a monitorare attentamente la sua dotazione, i suoi meccanismi di funzionamento e gli impatti sull'attività creditizia, anche pianificando eventuali correttivi ed interventi dedicati;
preso atto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, laddove si dispone, con una specifica novella del citato articolo 15-bis, comma 1, del decreto legge n. 145 del 2023,
· la determinazione della percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità al 50 per cento, per tutte le PMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono, in modo da essere più efficace per le imprese che hanno un merito di credito più basso e operando come prima per quelle che possono già godere di un costo del finanziamento più basso;
· si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro - anziché 80 mila euro come attualmente previsto - nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
· si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cosiddette "mid cap";
considerando positiva e apprezzabile la decisione di prorogare le misure anche per l'esercizio 2025;
considerato anche le informazioni acquisite dall'intervento in Commissione del sottosegretario Massimo Bitonci circa l'andamento delle erogazioni del Fondo di cui al comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito presso il Mediocredito Centrale;
impegna il Governo:
1) a continuare l'opera di informazione circa i dati, in quanto relativi ad utilizzo di risorse pubbliche, su erogazioni, garanzie, escussioni, uso della controgaranzia, stanziamenti e utilizzo dei medesimi sia da parte del Fondo centrale di garanzia che di SACE;
2) a comparare gli impatti ed i costi per le imprese derivanti, da un lato, dall'uso della garanzia diretta e, dall'altro, dall'utilizzo della controgaranzia, proseguendo il disegno di riforma dei consorzi di garanzia dei fidi;
3) a valutare forme alternative di recupero delle escussioni, anche prendendo in considerazione la realizzazione di una cartolarizzazione dei crediti impagati ed escussi al fondo centrale di garanzia.