Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 177 del 16/12/2024

7ª Commissione permanente

(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2024

177ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che ha definito la programmazione del provvedimento in titolo, calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di domani, martedì 17 dicembre. Nella seduta odierna si svolgeranno la relazione illustrativa, nonché la discussione generale, e nella seduta antimeridiana di domani si svolgeranno l'illustrazione e la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, che saranno presentati alla scadenza del termine, fissato per oggi, alle ore 19.

Prende atto la Commissione.

Il presidente MARTI (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore in sostituzione della relatrice Bucalo, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 1, che reca misure per il contrasto del lavoro sommerso.

Evidenzia che i commi 1 e 2 sostituiscono il riferimento alla soppressa Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL) con il riferimento all'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nelle norme relative alla Rete del lavoro agricolo di qualità e al Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, mentre il comma 3 prevede la definizione, da parte dell'INAIL, di criteri di premialità, al fine dell'accesso ad alcuni finanziamenti per le imprese iscritte alla suddetta Rete.

Il comma 4 - prosegue il relatore - limita gli effetti dell'iscrizione, conseguente agli accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nella lista di conformità del medesimo Ispettorato; la novella non esclude (come invece faceva la versione previgente) che l'Ispettorato svolga accertamenti omologhi, con riferimento al medesimo datore di lavoro, anche nei dodici mesi successivi all'iscrizione, prevedendo soltanto che gli accertamenti possano non essere svolti nel suddetto periodo temporale.

Dà conto, quindi, dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, i quali prevedono l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici - di imprese o lavoratori autonomi - dal 1° gennaio 2026 e successivamente, anche gradualmente, ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali, emanati secondo la procedura di cui al comma 7, l'individuazione dei settori - nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva - e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

Con riferimento al comma 10, precisa che esso provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC (onere quantificato in 414.800 euro per l'anno 2025 e in 1.250.000 euro per l'anno 2026) e provvede alla relativa copertura, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"). Ricorda che la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di conversione del decreto rileva che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia ai fondi derivanti dalle economie relative ai suddetti interventi.

Il successivo comma 11 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza.

Passa poi a dar conto dei contenuti dell'articolo 2, il quale consente, per una frazione di periodo dell'anno 2024 e per il mese di gennaio 2025, il riconoscimento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori. Specifica che l'ambito di questi ultimi è costituito dai settori tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda - dai settori individuati dalla tabella A e da quello dei lavori di meccanica generale; l'intervento è previsto per un periodo massimo di dodici settimane, compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge in esame (29 ottobre 2024) e il 31 gennaio 2025; il trattamento in oggetto è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L'intervento in esame è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS contemplata dal comma 3. L'intervento è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni per l'anno 2025. Si provvede, infine, alla copertura finanziaria dell'onere corrispondente al suddetto limite.

In relazione all'articolo 3, sottolinea che esso reca misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. In particolare, si dispone che, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento degli interventi volti a sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, il cui comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti nell'apposito bando emanato nel 2023, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'ASN, a pena di esclusione, è presentata, rispettivamente, a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate sulla base dell'apposito decreto direttoriale emanato nel luglio del 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.

Fa presente che il comma 2 dello stesso articolo 4 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. La finalità indicata è quella di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti universitari anche in funzione dell'attuazione delle misure del PNRR e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva.

Fa indi menzione del comma 2-bis, che eleva da undici a dodici anni la durata dell'ASN per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

Accenna poi all'articolo 5, che, nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), prevede che quest'ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 6, il cui comma 1 reca disposizioni tese a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (oltre che taluni beni immobili dello Stato) possano essere destinati a residenze e alloggi universitari. Inoltre, estende l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari agli interventi volti a destinare i beni immobili dello Stato e quelli confiscati alla criminalità organizzata a residenze e alloggi universitari per i quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante. Inserisce il Ministero dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti istituzioni titolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.

Ricorda che, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono stati inseriti due commi aggiuntivi. Con il comma 1-bis si dispone un ulteriore elemento di semplificazione, consentendo il mutamento di destinazione d'uso funzionale degli immobili da destinare a residenze universitarie anche in deroga a specifiche normative regionali e statali, salvo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari. Con il comma 1-ter si dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 1-ter della legge n. 338 del 2000, recante la disciplina di un regime autorizzatorio specifico per l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse destinate al cosiddetto "Nuovo housing universitario".

Fa indi cenno all'articolo 7, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano denominato «Campus Nord», situato nel quartiere Bovisa di Milano.

L'articolo 8 prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell'ambito del "Piano Mattei". A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche con riferimento a percorsi attivati all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa.

L'articolo 8-bis dispone che l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane permanga, in via ordinaria (e non più quindi solo fino a esaurimento), quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del made in Italy, non dovendo più confluire in quest'ultimo, come previsto dalla normativa oggi vigente. La disposizione in commento statuisce, inoltre, che l'attivazione dei percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti non più solo del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, ma anche dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente.

L'articolo 9 intende precisare che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l'abilitazione, mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.

L'articolo 10 dispone l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

Dopo aver menzionato l'articolo 11, il quale prevede un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, dell'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti, fa cenno, conclusivamente, all'articolo 12, che dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) stigmatizza la circostanza che la Commissione non sia messa in condizione di poter discutere in modo approfondito il decreto-legge in esame, tenuto conto dell'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della seduta dell'Aula di domani. Nel dare comunque atto della tempestiva informativa nei confronti dei Gruppi da parte del Presidente, sin dal momento dell'assegnazione del provvedimento, circa i tempi di esame in Commissione, auspica che, nel pur breve tempo a disposizione, sia possibile svolgere un effettivo esame di merito e, al riguardo, preannuncia l'intenzione, a nome del Gruppo di appartenenza, di presentare proposte emendative. Ciò al fine di migliorare, arricchendone i contenuti, il decreto-legge che, specie con riguardo ai settori della scuola e dell'università, contiene disposizioni estemporanee ed eterogenee, che non affrontano in modo risolutivo le criticità dei settori, che sono in sofferenza anche per via di misure contenute nel disegno di legge di bilancio in corso di esame presso la Camera dei deputati (Atto Camera n. 2112-bis).

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 18,35.