Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 218 del 06/12/2024

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2024

218ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il PRESIDENTE rende noto che, entro il termine stabilito, al disegno di legge n. 1258 sono stati presentati n. 138 emendamenti e n. 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Si riserva di valutarne l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1258

 

G/1258/1/4

Borghesi, Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

     premesso che:

          la direttiva europea 2020/2184, entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e recepita in Italia con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, stabilisce norme armonizzate per la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire standard uniformi di sicurezza e protezione della salute pubblica su scala europea. La normativa impone un approccio basato sul rischio per la gestione delle forniture idriche e richiede l'adozione di misure specifiche per il controllo di materiali e prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile;

          la direttiva (UE) 2020/2184 aggiorna e sostituisce la precedente direttiva 98/83/CE, ponendo maggiore enfasi sulla qualità dei materiali utilizzati nella produzione di componenti per il settore idrico e sulle misure di tutela della salute pubblica;

          tra gli strumenti introdotti dalla direttiva si evidenzia l'istituzione di "Liste Positive Europee" che stabiliscono quali materiali possono essere utilizzati in conformità ai nuovi requisiti normativi, con particolare riferimento a metalli, leghe e altre sostanze chimiche;

          a partire dal 2027, entreranno in vigore restrizioni più severe sull'utilizzo di leghe metalliche contenenti piombo, con un abbassamento del limite di concentrazione ammissibile a 5 µg/l al rubinetto, rispetto all'attuale valore di 10 µg/l, che rimane valido fino al 2036;

     considerato che:

          il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, attua la direttiva (UE) 2020/2184 nel contesto italiano, stabilendo un quadro di regole per il controllo della qualità delle acque potabili, la conformità dei materiali e la sicurezza delle forniture idriche;

          tuttavia, il recepimento normativo deve essere completato attraverso la definizione di un periodo transitorio adeguato, che consenta alle imprese italiane del settore idrico e sanitario di adattarsi progressivamente ai nuovi standard senza compromettere la competitività o causare discontinuità produttive;

          in Italia, il settore delle valvole e della rubinetteria rappresenta un'eccellenza industriale con una forte incidenza economica e occupazionale. La produzione di leghe di rame e ottone è particolarmente diffusa, con un significativo impatto nei distretti industriali di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna;

          l'introduzione delle nuove restrizioni impone alle imprese di individuare alternative tecnologiche alle leghe di rame contenenti piombo. Tuttavia, le soluzioni attualmente disponibili non garantiscono le stesse prestazioni tecniche e potrebbero incrementare l'impatto ambientale e i costi produttivi, compromettendo la sostenibilità dell'intera filiera;

     considerato che:

          la Commissione europea ha previsto la possibilità di adottare periodi transitori fino al 31 dicembre 2032 per i prodotti conformi ai requisiti nazionali in vigore fino al 31 dicembre 2026;

          è indispensabile che anche l'Italia stabilisca un periodo transitorio che tenga conto delle peculiarità del contesto industriale nazionale,

     impegna il Governo:

          a prevedere, tramite la revisione del decreto legislativo 23 febbraio 2023 n.18, da realizzarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'applicazione di un periodo transitorio nazionale che consenta l'utilizzo delle leghe attualmente in uso fino al 31 dicembre 2032, conformemente alle disposizioni europee, e la possibilità di immettere sul mercato, fino alla stessa data, prodotti conformi alla legislazione vigente al 31 dicembre 2026, garantendo la continuità produttiva e occupazionale del settore.

G/1258/2/4

Borghesi, Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024;

     premesso che:

          il regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ha introdotto alcune deroghe riguardo all'esportazione di prodotti verso la Federazione Russa;

          tale regolamento specifica che le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione degli oggetti di rubinetteria che rientrano nel codice NC 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria, i beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Russia;

          lo stesso tema si pone per le esportazioni in Bielorussia; il regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina, permette la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, tra gli altri, beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero per tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;

          per usufruire di tali deroghe, le aziende esportatrici italiane devono munirsi di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

          secondo la normativa vigente, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 221, l'UAMA in applicazione delle deroghe contemplate dalle misure restrittive unionali, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, una sola tipologia autorizzazione; tale autorizzazione, denominata Autorizzazione specifica individuale, non risulta però idonea a essere utilizzata per le esportazioni dei beni sopracitati; nelle more di questa tipologia di autorizzazione è prevista l'individuazione dell'utilizzatore finale del bene, pratica impossibile per gli operatori del settore sopracitato, in quanto operano in un contesto di commercio interaziendale ("Business-to-business");

          le concrete difficoltà incontrate nell'iter per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione stanno comportando la perdita di quote di mercato in favore di operatori di Paesi terzi,

     impegna il Governo:

          a valutare, per quanto riguarda i prodotti a uso non duale oggetto di deroga dalle sanzioni nazionali, europee ed internazionali, le opportune iniziative volte ad agevolare le procedure di autorizzazione, evitando l'identificazione dell'utilizzatore finale

G/1258/3/4

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          I farmaci senza bisogno di ricetta medica sono i medicinali indicati per il trattamento dei più comuni e lievi disturbi di salute e non sono a carico del Servizio sanitario nazionale;

          questi medicinali possono fare pubblicità al pubblico, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, ma non quel particolare tipo di pubblicità denominata "pubblicità ricordo", cioè, quella forma di comunicazione rivolta al pubblico che si limita a riportare la sola denominazione del medicinale, allo scopo esclusivo di rammentarla;

          si tratta, in buona sostanza, di quel tipo di pubblicità che scorre ad esempio a bordocampo negli stadi - ma non in Italia - e dove viene indicato, appunto, il solo nome del prodotto, al fine di ricordarlo al pubblico;

          la pubblicità ricordo era prevista dal nostro ordinamento fino al 2006, quando, con l'emanazione del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, tale forma pubblicitaria non è stata più consentita, in totale assenza di motivazioni - né di tipo sostanziale, né di tipo formale - e, soprattutto, senza che nulla sia cambiato a livello di normative europee, le cui direttive di riferimento la includono tra le forme di pubblicità al pubblico riconosciute e consentite;

          la pubblicità ricordo non espone a rischi di induzione ad acquisti ingiustificati o d'impulso, né si ravvisano elementi di possibile confusione tra medicinali, laddove la pubblicità ricordo venisse applicata ai medicinali generici;

          una panoramica, infine, nei principali Paesi europei (tra cui Spagna, Germania, Olanda, Belgio) ha evidenziato che la pubblicità ricordo è espressamente prevista e consentita.

     impegna il Governo:

          ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a reintrodurre nell'ordinamento italiano la pubblicità ricordo per i medicinali non soggetti a ricetta medica.

G/1258/4/4

Matera

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, al punto 15, figura la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

          la direttiva delegata (UE) 2024/1262 modifica gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE al fine di rendere i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali più sopportabili e meno coercitivi, per quanto questo possa migliorare il benessere degli animali;

          la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

          in 10 anni la ricerca scientifica nel campo dei metodi alternativi ha apportato nuovi ed importanti passi avanti nell'utilizzo di metodi che non prevedono l'uso di animali vivi a fini sperimentali;

          sempre di più vengono validati metodi alternativi che possono sostituire la sperimentazione sugli animali, ma nonostante i forti limiti della ricerca con gli animali e le comprovate evidenze scientifiche di metodi che li possono sostituire, ancora oggi vengono utilizzati gli animali in particolare nella ricerca di nuove sostanze;

          dai dati della Farmaceutical Research and Manufacturers of America, riportati anche dalla FDA (Food and Drug Administration), che solo 5 su 5.000 composti che entrano nei test preclinici vengono poi avviati a quelli clinici sull'uomo (quindi il 99,9 per cento delle sostanze che entrano nella fase preclinica, non arrivano alla fase clinica) e solo 1 su 5 può essere abbastanza sicuro ed efficace da arrivare sui banchi delle farmacie (cioè dello 0,1 per cento rimante, solo il 20 per cento viene immesso in commercio) e anche dopo che i farmaci rimasti vengono immessi in commercio, il 51 per cento di questi viene ritirato per gravi reazioni avverse che non si erano verificati prima;

     impegna il Governo:

          a valutare modifiche migliorative da apportare al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, per rendere obbligatorio l'uso dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali quando questi possono sostituire gli studi in vivo e al contempo stabilire controlli regolari annuali negli stabilimenti che detengono e utilizzano animali a fini sperimentali e sanzioni severe per chi non rispetta la direttiva;

          a migliorare la didattica universitaria, non solo per aumentare la conoscenza dei nuovi approcci metodologici senza animali, ma anche per la valutazione critica dei risultati ottenuti dagli esperimenti fatti con animali per verificare se davvero sono stati utili al progresso scientifico, al di là della pubblicazione su rivista scientifica, in attuazione della direttiva 2010/63/UE.

G/1258/5/4

Matera

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 6 detta criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita;

          l'applicazione del cd. Test PMI, più volte richiamato nei documenti europei rispetto all'analisi di impatto della regolamentazione, è rimasto, spesso, una mera dichiarazione di principio;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo di consultazione periodica tra il Governo e le associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese (PMI), al fine di monitorare l'applicazione della direttiva e valutarne l'impatto, in modo da poter avere elementi utili da presentare in sede europea, per l'eventuale riesame della direttiva - previsto entro il 31 dicembre 2026 - da parte della Commissione europea.

G/1258/6/4

Matera

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 13 detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR), che mira a frenare la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

          la normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, che per poter essere immessi sul mercato dell'Unione devono essere a deforestazione zero, ovvero che non contengono materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

     considerato che:

          è indispensabile che a partire dall'anno prossimo siano funzionanti le autorità nazionali competenti e i sistemi previsti dal regolamento EUDR;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di stabilire modalità per il pieno coinvolgimento dei soggetti privati e con le altre autorità degli Stati membri, attraverso l'istituzione di piattaforme per ciascuna delle materie prime interessate dal regolamento EUDR e attraverso protocolli e controlli comuni volti a evitare disparità e favorire il trasferimento di best practices tra gli Stati membri;

          valutare il coinvolgimento dei Paesi terzi, produttori delle materie prime interessate dal regolamento EUDR, in coordinamento con le politiche commerciali e le politiche di cooperazione allo sviluppo, anche al fine di sostenere i piccoli produttori che devono adeguarsi ai nuovi standard posti dal regolamento.

G/1258/7/4

Matera

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 13 detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR), che mira a frenare la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

          la normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, che per poter essere immessi sul mercato dell'Unione devono essere a deforestazione zero, ovvero che non contengono materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

          l'articolo 29 del Regolamento EUDR prevede l'istituzione, entro il 30 dicembre 2024, di un sistema a tre livelli per la valutazione dei Paesi o parti di essi, sia europei, sia Paesi terzi, come rientranti in una delle tre categorie di rischio alto, basso o standard, di produrre materie prime interessate non a deforestazione zero;

          da tale classificazione discendono obblighi di due diligence per le imprese, che potrebbero mettere a rischio la competitività dei settori agroalimentare e forestale dell'Unione, rischiando di aumentare oneri amministrativi e costi per gli operatori;

          molti Paesi, fra cui numerosi Stati membri dell'Unione dispongono di superfici forestali stabili o in crescita, nonché, di leggi severe in materia di deforestazione, che vengono fatte rispettare rigorosamente, al fine di ridurre al minimo gli obblighi di due diligence previsti.

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adoperarsi in sede europea affinché sia valutata l'introduzione, nella classificazione dei Paesi produttori di materie prime, di una quarta categoria di Paesi "a rischio zero"-

G/1258/8/4

Matera

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 14 detta criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 12 mesi, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali in plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA);

          la delega legislativa mira a semplificare le procedure previste, a livello europeo, in materia di autorizzazione degli stabilimenti di riciclo, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure legate agli impianti di riciclo, con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo;

          per molti alimenti, i confezionamenti e gli imballaggi in polimeri tradizionali rappresentano ancora l'unica certezza scientificamente provata di garantire parametri di igiene, sicurezza alimentare e conservazione;

          l'introduzione di polimeri di diversa natura potrebbe determinare esternalità negative sia per la salute dei consumatori, sia rispetto a una contrazione della capacità dell'alimento di conservarsi e, pertanto, causando una contrazione della shelf life del prodotto, con conseguente aumento degli sprechi alimentari;

     impegna il Governo:

          a valutare l'impatto reale del Regolamento relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in termini di salute dei consumatori, di sprechi alimentari e di competitività del settore dei prodotti alimentari.

Art. 1

1.1

Minasi, Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto n. 15, aggiungere il seguente: «16) Direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.».

1.2

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 15, inserire il seguente:

          «15-bis) Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.».

1.3

Camusso, Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, Allegato A, aggiungere in fine la seguente voce:

          "15-bis) Direttiva (UE) 2024/2831del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)."

Art. 2

2.0.1

Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 2-bis

(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, stabilendo il numero massimo di fruitori sulla base delle domande pervenute da parte dei soggetti interessati.

          2. Non possono partecipare alle procedure di cui al comma precedente coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondata sull'assunto della equipollenza di fatto.»

Art. 3

3.1

Garavaglia, Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

          «a-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie, anche in forma di norme interpretative, volte a specificare la portata e l'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2023/2225 con particolare riferimento al comma 2 dello stesso articolo che disciplina i casi di non applicazione, al fine di escludere dall'applicazione i contratti di finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, salario o pensione, rientranti tra le fattispecie indicate nella lettera k) del citato comma 2 dell'articolo 2;

          a-ter) prevedere una specifica disciplina transitoria volta a regolamentare le condizioni pregresse dei contratti sottoscritti o estinti alla data di entrata in vigore della normativa delegata, con particolare riferimento alla protezione dei consumatori in tema di somme rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti di cui alla lettera a-bis);

          a-quater) prevedere contestualmente la piena compatibilità della disciplina dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti ai principi comunitari di proporzionalità e di specificità dei mercati nazionali attraverso una disciplina di esclusione dalla direttiva e contestuale regolazione dei costi effettivamente rimborsabili, tenendo anche conto della tutela della trasparenza dei documenti precontrattuali in vigore nell'ordinamento italiano;»

3.2

Zanettin

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) provvedere all'introduzione di una quarta categoria di licenza specifica per i fornitori di servizi di "Buy Now Pay Later" (BNPL), qualificandoli come prodotti distinti dal credito al consumo e, quindi, sottoponibili a verifiche dell'autorità di vigilanza e requisiti semplificati rispetto alle licenze IMEL e IP.».

3.3

Orsomarso, Pellegrino, Satta

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) provvedere all'introduzione di una quarta categoria di licenza specifica per i fornitori di servizi di "Buy Now Pay Later" (BNPL), qualificandoli come prodotti distinti dal credito al consumo e, quindi, sottoponibili a verifiche dell'autorità di vigilanza e requisiti semplificati rispetto alle licenze IMEL e IP."

3.4

Borghesi, Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) provvedere all'introduzione di una quarta categoria di licenza specifica per i fornitori di servizi di "Buy Now Pay Later" (BNPL), qualificandoli come prodotti distinti dal credito al consumo e, quindi, sottoponibili a verifiche dell'autorità di vigilanza e requisiti semplificati rispetto alle licenze IMEL e IP."

3.5

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), dopo le parole: «alla stessa spettanti», aggiungere le seguenti: «e del principio di proporzionalità degli oneri per gli operatori»;

          b) alla lettera g), dopo le parole: «e degli istituti non di pagamento», aggiungere le seguenti: «compresi nella nozione di creditore di cui all'articolo 3, comma 1, punto 2), della direttiva».

3.6

Zanettin

Al comma 1 lettera c), alla fine aggiungere il seguente periodo: ", tra le quali le disposizioni sull'obbligo di valutazione del merito di credito del consumatore, in coordinamento con la disciplina prudenziale di vigilanza;"

3.7

Zanettin

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "direttiva (UE) 2023/2225" aggiungere le seguenti: "e in particolare quelle di cui all'articolo 2, comma 8 e all'articolo 14, comma 2".

3.8

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

          a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;

          b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

          c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile».

3.9

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          "d-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 forme semplificate di informazioni di base per i contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro, contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese, contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile, al fine di limitare gli adempimenti amministrativi o gli oneri a carico del consumatore;".

3.10

Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

           "d-bis) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, provvedere a non esercitare le opzioni previste dai paragrafi 2 e 3 relative alle deroghe alle pratiche di commercializzazione abbinate;".

3.11

Turco, Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la riconducibilità dei fornitori dei sistemi di pagamento "Buy Now Pay Later" (BNPL), alla normativa relativa ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari».

3.12

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          "e-bis) nell'attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225, mantenere l'impostazione della disciplina vigente sulla valutazione del merito del credito in relazione alla disciplina di vigilanza prudenziale al fine di assicurare la riduzione del livello di insolvenza e, al contempo, la crescita del mercato dei prestiti al consumo, tenendo conto altresì delle caratteristiche e delle peculiarità di alcune tipologie di crediti, come il BNPL;".

3.13

Lorefice, Bevilacqua, Turco

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          "e-bis) valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il rilascio della licenza ai fornitori dei sistemi di pagamento "Buy Now Pay Later" (BNPL), al fine di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato di servizi finanziari innovativi e digitali, garantendo la tutela dei consumatori e prevedendo idonee modalità per prevenire il rischio di sovraindebitamento;

3.14

Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          "e-bis) al fine di una sempre maggiore tutela del consumatore, adottare le necessarie misure per prevenire gli abusi e l'applicazione di tassi debitori, tassi annui effettivi globali e costi totali del credito eccessivamente elevati, rafforzando le disposizioni nazionali previste dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;".

3.15

Lombardo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

          «f-bis) implementare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo di cui al Titolo V-bis di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, anche con la finalità di prevenire ulteriori frodi nel credito al consumo, rimodulando la struttura dell'archivio centralizzato di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  e prevedendo l'istituzione di un Registro nazionale delle procedure di sovraindebitamento gestito dall'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, per consentire di evadere le richieste di verifica dei dati anagrafici dei consumatori richiedenti prestiti i quali abbiano presentato domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'accesso a tali informazioni è consentito, in qualità di aderenti, oltre che ai finanziatori anche agli intermediari del credito iscritti negli Elenchi OAM.»

3.16

Fregolent

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) implementare il sistema pubblico di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo di cui al Titolo V-bis di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con anche la finalità di prevenire ulteriori frodi nel credito al consumo, rimodulando la struttura dell'archivio centralizzato di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, prevedendo l'istituzione di un registro nazionale delle procedure di sovraindebitamento gestito dall'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), che possa consentire di evadere le richieste di verifica dei dati anagrafici dei consumatori richiedenti prestiti i quali abbiano presentato domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'accesso a tali informazioni è consentito, in qualità di aderenti, oltre che ai finanziatori anche agli intermediari del credito iscritti negli elenchi OAM.»

3.17

Pellegrino

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "entrano in contatto con il pubblico", sopprimere "e" e aggiungere le seguenti: "tenendo conto delle caratteristiche di questi ultimi sotto il profilo dell'accessorietà, rispetto a quella principale, dell'attività di intermediazione del credito e di offerta di dilazione di pagamento e della natura di PMI del suddetto, in modo da"

3.18

Zanettin

Al comma 1, lettera h), dopo le parole "ivi comprese le modalità di riscossione" inserire le seguenti: "e destinazione".

3.19

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "ivi comprese le modalità di riscossione", inserire le seguenti: "e destinazione".

Art. 4

4.1

Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

          "g-bis) prevedere, nel caso in cui i contratti abbiano a oggetto la fornitura di servizi legati alla fornitura di energia elettrica o di gas, la possibilità di stipulare contratti che prevedano per i consumatori tutele graduali e misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, secondo le disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);".

Art. 6

6.1

Zanettin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole «di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884» aggiungere le seguenti: «, implementando ed applicando per i pannelli fotovoltaici a fine vita non incentivati il modello di finanziamento a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i costi in proporzione alla rispettiva quota di mercato nell'anno solare di riferimento e rafforzando i criteri di garanzia relativi al funzionamento dei trust istituiti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati»;

          b) alla lettera b), sopprimere la parola: «anche».

6.2

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché applicando per i pannelli fotovoltaici a fine vita non incentivati il modello di finanziamento a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato nell'anno solare di riferimento e rafforzando i criteri di garanzia relativi al funzionamento dei trust istituiti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati»;

          b) alla lettera b), sopprimere la parola: «anche».

6.3

Pellegrino

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884" inserire, in fine, le seguenti: "prevedendo che venga costituito un raggruppamento a sé stante per questa specifica tipologia di rifiuti, senza distinzione tra moduli domestici e professionali per trattarli tutti come professionali, e rafforzando il sistema di garanzia trust".

6.4

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.5

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: "salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.6

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.7

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "(UE) 2024/884", aggiungere le seguenti: ", salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.8

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) mantenere inalterato il sistema di garanzia trust, che garantisce la tenuta dell'intero sistema di gestione del fine vita degli apparecchi fotovoltaici;».

6.9

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) eliminare la differenza tra moduli fotovoltaici domestici e i moduli professionali prevista dal decreto legislativo n. 49 del 2014, per assicurare che tutti i moduli fotovoltaici a fine vita siano conferiti ai sistemi collettivi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, garantendo il corretto trattamento dei moduli esausti e la loro tracciabilità e contabilizzazione nella raccolta complessiva;».

6.10

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          "a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;".

6.11

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE relativa ai "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;"

6.12

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          «a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;».

6.13

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;».

6.14

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) creare un raggruppamento autonomo per i moduli fotovoltaici, separato dagli altri RAEE, che assicuri la completa tracciabilità del ciclo di vita di ogni pannello immesso sul mercato e il numero per ogni anno di quelli che diventano effettivamente rifiuti e vengono dunque trattati;».

6.15

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          "a-bis) riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento Raee (CDC), attribuendo al medesimo il controllo e la responsabilità dell'intera gestione della filiera dei RAEE congiuntamente a un Sistema Collettivo di produttori di AEE professionali, al fine di implementare la tracciatura di tutte le fasi di raccolta e smaltimento e il raggiungimento degli obiettivi europei;".

6.16

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, alla lettera c), inserire in fine le seguenti parole: «, prevedendo oneri proporzionali alla capacità delle PMI, attraverso la semplificazione della documentazione richiesta;».

6.17

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          "c-bis) definire, nell'ambito della filiera del recupero dei RAEE, il ruolo dei rivenditori, distinguendo tra distributori esclusivi in Italia di beni prodotti all'estero che svolgono anche il ruolo di importatori e imprese che svolgono la sola attività di vendita al dettaglio verso i consumatori;".

6.18

Zanettin

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.19

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, alla lettera d), inserire in fine le seguenti parole: «, e favorire l'adempimento da parte delle PMI degli obblighi di responsabilità estesa del produttore attraverso accordi di programma o consorzi EPR (sistemi collettivi) per la gestione dei RAEE che rappresentano PMI, con procedure semplificate rispetto ai consorzi EPR che rappresentano grandi produttori;».

6.20

Pellegrino

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "sui cittadini", inserire, in fine, le seguenti: "prevedendo che sia il Centro di coordinamento RAEE a gestirla su base nazionale con il concorso economico dei singoli Consorzi che lo compongono, ciascuno a seconda della propria quota di mercato".

6.21

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) specificare, nella normativa nazionale, la distinzione tra il ruolo dei distributori equiparati ai produttori in quanto importatori esclusivi in Italia di beni prodotti all'estero e il ruolo dei distributori al dettaglio di apparecchiature recanti il nome o marchio di fabbrica del produttore, non equiparabili al produttore, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».

6.22

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) prevedere l'applicazione delle disposizioni in modo proporzionale alla dimensione delle imprese, con una soglia minima di fatturato o dato di immesso sul mercato o numero di dipendenti o, per l'applicazione di obblighi complessi, garantire che le misure siano adeguate alla capacità operativa e finanziaria delle imprese, al fine di evitare un eccessivo onere burocratico e finanziario per le PMI;».

6.23

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) semplificare i requisiti di etichettatura e tracciabilità prevedendo l'introduzione di standard specifici per le PMI che siano meno onerosi, mantenendo comunque il rispetto degli obiettivi ambientali, eventualmente con l'adozione di etichette semplificate o digitali che riducano i costi di adeguamento;».

6.24

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

          «d-bis) semplificare i requisiti di etichettatura e tracciabilità prevedendo l'introduzione di standard di etichettatura e tracciabilità specifici per le PMI meno onerosi, mantenendo in ogni caso il rispetto degli obiettivi ambientali;

          d-ter) prevedere un meccanismo di consultazione periodica tra il Governo e le associazioni maggiormente rappresentative delle PMI al fine di monitorare l'applicazione della direttiva e valutarne l'impatto al fine di eventuali correttivi.»

6.25

Paroli, Zanettin

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

          "d-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE."

6.26

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

          d-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE.

6.27

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera, con controlli capillari e sistematici a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE."

6.28

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          "d-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE.".

6.29

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          "d-bis) Rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust;".

6.30

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust."

6.31

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          "d-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust.".

6.32

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          «d-bis) introdurre un meccanismo finalizzato alla sorveglianza del mercato sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE, come previsto dagli articoli 14, 19 e 41 del decreto legislativo 14 marzo 2024, n. 49.».

6.0.1

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione delle disposizioni previste al punto 3) dell'annesso allegato A della presente legge, ai fini dell'individuazione di misure volte ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.

          2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e  mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, punto 3), inserire in fine le seguenti parole: "e che tiene conto degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2021/1119 («Normativa europea sul clima»).".

6.0.2

Camusso, Rojc, Malpezzi, Sensi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più criteri legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

          2. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e definisce:

          a) le misure specifiche finalizzate a garantire lo sviluppo di strumenti efficaci di misurazione e raccolta dei dati e degli indicatori per monitorare la copertura della contrattazione collettiva, anche ai fini individuati dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2022/2041;

          b) gli strumenti per garantire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2041, in merito agli obblighi di comunicazione alla Commissione dei dati e delle informazioni relativi al tasso e allo sviluppo della copertura della contrattazione collettiva, e a tale fine a istituire un Osservatorio sulla contrattazione collettiva, anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva medesima.»

6.0.3

Rojc, Malpezzi, Sensi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il principio della valorizzazione di tutte le opzioni tecnologiche praticabili, in un'ottica di neutralità tecnologica.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          "1) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).".

6.0.4

Malpezzi, Rojc, Sensi

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

          a) assicurare, nella valutazione di efficienza di un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai gestori la facoltà di optare alternativamente per la metodologia comune, sulla base della quota di energia rinnovabile, calore di scarto e cogenerazione (ad alto rendimento) ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2023/1791, o per la metodologia alternativa, secondo criteri basati sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo fornita ai clienti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, ivi compresa la notifica alla Commissione europea.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

6.0.5

Paroli, Zanettin

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il principio della valorizzazione di tutte le opzioni tecnologiche praticabili, in un'ottica di neutralità tecnologica;"

     Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 1.

6.0.6

Matera, Pellegrino, Satta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: portare la soglia di nomina dell'energy manager per tutte le imprese a 1.000 tep/a, al pari delle imprese del terziario e pubbliche, anche al fine di contribuire alla riduzione dei consumi.»

6.0.7

Rojc, Malpezzi, Sensi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) definire un approccio che valorizzi le diverse tecnologie sulla base del loro apporto in termini di efficienza energetica e maggior contributo all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, realmente premiante per le pompe di calore elettriche;

          b) definire un chiaro cronoprogramma di interventi fino al 2050, con obiettivi intermedi che incentivino l'integrazione graduale dei gas rinnovabili nelle reti esistenti.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          "3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio."

6.0.8

Rojc, Malpezzi, Sensi

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          «3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.»

6.0.9

Matera, Pellegrino, Satta

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) adottare il principio di neutralità tecnologica come cardine nell'identificazione delle diverse opzioni tecnologiche, o combinazioni di esse, per la decarbonizzazione dei settori e segmenti impattati;

          b) tenere in debita considerazione gli impatti delle misure proposte sulla competitività delle imprese e delle filiere nazionali coinvolte;

          c) alla luce degli sfidanti obiettivi in materia di fonti rinnovabili elettriche, dare rapida finalizzazione ed attuazione al nuovo quadro incentivante, sia per le tecnologie mature che per quelle innovative o lontane dalla competitività, e adottare misure di ottimizzazione del quadro autorizzativo per favorire l'incremento della capacità installata da fonti rinnovabili, anche innovative, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità;

          d) per l'idrogeno, anche alla luce dei potenziali impatti sulla competitività delle imprese, introdurre opportune forme di supporto alla domanda, evitando il ricorso a meccanismi d'obbligo o, laddove questi siano previsti a livello europeo, fissando i livelli d'obbligo ai valori minimi europei, introducendo comunque meccanismi di flessibilità in modo da tener conto dell'effettivo sviluppo del mercato;

          e) per il biometano, garantire la continuità del quadro di incentivazione economica, anche negli anni successivi al 2025, introducendo gli adeguamenti eventualmente necessari per garantire un sufficiente livello di incentivazione delle produzioni, al fine di favorirne la piena diffusione negli usi finali e il conseguente contenimento degli oneri ETS;

          f) promuovere un maggior utilizzo dei biocarburanti nel settore trasporti in linea con le previsioni del Piano Nazionale Energia e Clima 2024 (PNIEC) e conseguentemente l'ulteriore sviluppo della filiera, anche attraverso misure di supporto per la riconversione degli impianti industriali esistenti in ottica di decarbonizzazione e transizione energetica;

          g) accelerare i procedimenti amministrativi per una piena valorizzazione delle materie prime per la produzione di biocarburanti liquidi e gassosi riconosciute dalla direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, anche al fine di massimizzare il contributo delle materie prime di cui all'Annex IX della direttiva, come integrato dalla direttiva delegata (UE) 2024/1405 recepita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'8 agosto 2024;  

          h) nell'ambito del quadro di crescente utilizzo dei biocarburanti, rafforzare ulteriormente il ruolo dei biocarburanti utilizzati in purezza, in considerazione del loro contributo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e degli altri settori in cui possono essere impiegati, attraverso la sostituzione dei carburanti fossili;

          i) supportare un maggior impiego di biocarburanti, in particolare quelli utilizzati in purezza, e di vettori energetici alternativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di criteri minimi ambientali per i vettori utilizzati dalle flotte pubbliche;

          j) promuovere le iniziative di ricerca e sviluppo volte al miglioramento dell'ecodesign per l'estensione della vita utile delle tecnologie energetiche, la sostituzione delle materie prime critiche e strategiche in esse contenute e una loro maggiore riciclabilità a fine vita;

          k) favorire lo sviluppo delle tecnologie per il riciclo delle materie prime critiche e strategiche e lo sviluppo di una filiera nazionale per la produzione di tali tecnologie, anche attraverso la riconversione dei processi industriali esistenti.

     Conseguentemente, sopprimere il punto 3) dell'Allegato A e rinumerare corrispondentemente i restanti commi.

6.0.10

Rojc, Malpezzi, Sensi

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

          b) prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

          c) al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413, attuare un quadro normativo che promuova i servizi di demand-response, delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid", la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità."

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          "3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio."

6.0.11

Paroli, Zanettin

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

          b) al fine di evitare la sovrapposizione normativa tra le c.d. aree idonee e le c.d. zone di accelerazione, applicare a quest'ultime solamente la procedura di Autorizzazione Unica (AU).

          c) al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile, permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie, allargare anche alle grandi imprese l'accesso alle CER a condizione che non entrino negli organi di controllo, aumentare la soglia del 55% del volume di energia condivisa oltre la quale si restituire l'incentivo eccedentario;

          d) prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

          e) al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica, consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413, attuare un quadro normativo che promuova i servizi di demand-response, delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid", la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità."

     Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 3.

6.0.12

Paroli, Zanettin

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) definire un approccio che valorizzi le diverse tecnologie sulla base del loro apporto in termini di efficienza energetica e maggior contributo all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, che sia realmente premiante per le pompe di calore elettriche chiamate a obiettivi altamente sfidanti;

          b) definire un chiaro cronoprogramma di interventi fino al 2050, con obiettivi intermedi che incentivino l'integrazione graduale dei gas rinnovabili nelle reti esistenti, anche attraverso la valorizzazione di un apposito fattore di conversione in energia primaria in analogia con quello che oggi determina la generazione rinnovabile di energia elettrica."

     Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 3.

6.0.13

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1.Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

          b) prevedere per le c.d. aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle c.d. aree idonee;

          c) permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile;

          f) prevedere un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

          g) prevedere che le piccole batterie e i veicoli elettrici possano partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413 al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica;

          h) prevedere forme di promozione dei servizi di "demand-response", delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid" e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità."

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 3)

6.0.14

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1.Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere per le c.d. aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle c.d. aree idonee;

          b) potenziare le strutture amministrative pubbliche preposte al rilascio delle autorizzazioni al fine di velocizzare i procedimenti autorizzativi;

          c) implementare l'infrastruttura informatica di gestione delle domande di autorizzazione in modo da avere un portale unico per tutti i procedimenti autorizzativi nazionali, regionali e comunali (AU - PAS - edilizia libera) per permettere un monitoraggio completo di tutte le procedure attive;

          d) incentivare la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei comuni sotto i 5 mila abitanti estendendo le aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile anche alle aree commerciali e industriali;

          e) promuovere la partecipazione degli autoconsumatori e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici;

          f) promuovere l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento attraverso forme di incentivazioni continuative per i consumatori al fine di favorire lo sviluppo delle filiere di settore e delle imprese nazionali e per garantire il raggiungimento dei target europei.".

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 3)

6.0.15

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

          b) prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413.»

     Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 3.

6.0.16

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) Definire un sotto-obiettivo specifico per i biocarburanti avanzati, in una prospettiva di mercato a lungo termine per il loro sviluppo.

          b) Prevedere un sistema di incentivazione fiscale per lo sviluppo di carburanti rinnovabili, anche prevedendo un'esenzione totale o parziale della tassazione per la componente "in purezza" della quota di uso di biocarburanti.»

6.0.17

Rojc, Malpezzi, Sensi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

          b) garantire l'indipendenza dei certificatori de marchi di sostenibilità;

          c) definire misure volte al contrasto delle pratiche di greenwashing, vietando asserzioni ambientali generiche o non verificabili e sostenendo l'obbligo di accompagnare tali dichiarazioni con evidenze oggettive, pubblicamente accessibili e verificabili da soggetti terzi indipendenti;

          d) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per aiutarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe ed affermazioni ingannevoli;

          e) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

          f) prevedere forme di verifica relative ai venditori delle piattaforme di e-commerce affinché rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

          g) promuovere la cooperazione tra Stati membri al fine di una armonizzazione delle sanzioni per il greenwashing e per garantire una vigilanza efficace a livello transnazionale;

          h) definire un quadro regolatorio di sostegno all'impegno verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle PMI;

          i) prevedere adeguati meccanismi di vigilanza e controllo;

          j) prevedere l'obbligo per gli operatori economici di fornire informazioni precontrattuali chiare sui livelli di durabilità e riparabilità dei prodotti, compresi gli aggiornamenti software necessari per mantenere la conformità dei beni comprendenti elementi digitali.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          "6) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)."

6.0.18

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/2S/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

          b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

          c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

          d) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

          e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.

     Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

6.0.19

Paroli, Zanettin

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) valorizzare la formazione e affiancare sui temi legati alle prestazioni ambientali conformi al Regolamento CE 66/2010 e successive modificazioni, un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni comunitarie;

          b) prevedere che l'attività di attestazione possa essere esercitata da un prestatore indipendente di servizi di attestazione, definendo principi di comportamento e di vigilanza per questi ultimi soggetti in linea con quanto richiesto dalla Direttiva;

          c) prevedere un quadro normativo di recepimento che garantisca che le dichiarazioni sulla presenza o assenza di specifiche sostanze chimiche siano essere trasparenti, precise e facilmente comprensibili per consumatori e soggetti interessati;"

     Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

6.0.20

Paroli, Zanettin

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

          b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

          c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

          d) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

          e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese."

     Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

6.0.21

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

          b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

          c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

          d) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

          e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 6).

6.0.22

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) incentivare la formazione in tema ambientale degli operatori economici;

          b) prevedere che eventuali marchi nazionali e regionali relativi alla qualità ecologica di tipo I siamo conformi alla norma EN ISO 14024, in ottemperanza delle migliori pratiche ambientali, attraverso l'attestazione di un prestatore indipendente che rispetti i necessari requisiti di vigilanza e di deontologia professionale;

          c) prevedere che le informazioni rese al consumatore e ai soggetti interessati siano relativamente alla presenza o all'assenza di specifiche sostanze chimiche siano trasparenti, precise e facilmente comprensibili.".

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 6).

6.0.23

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

          b) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

          c) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

          d) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese."

     Conseguentemente, all'Allegato A, abrogare il punto 6.

6.0.24

Rojc, Tajani, Malpezzi, Sensi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE), e del Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (Testo rilevante ai fini del SEE))   

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e del Regolamento (UE) 2024/791, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto recepimento della direttiva (UE) 2024/790 e la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/791;

          a) garantire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in coerenza con il riparto di competenze attualmente previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»

6.0.25

Matera, Pellegrino, Satta

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone e degli animali, un divieto di preparazione, detenzione, utilizzo e abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, corredato da un efficace sistema sanzionatorio e dall'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo se il danno è reversibile, o di risarcire il danno all'ambiente se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;

          b) prevedere che le condotte elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano la distruzione o danni rilevanti, irreversibili o duraturi alla biodiversità, a un ecosistema o a un habitat, come anche, in generale, alla qualità dell'aria, del suolo e delle acque;

          c) prevedere che le persone fisiche che abbiano commesso i reati indicati nell'articolo 3, paragrafo  2 della direttiva, nonché concorso ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da g) a m), e lettere o), p), r), s) e t), siano sottoposte a sanzioni o misure penali o amministrative accessorie che comprendano il ripristino dell'ambiente o, in caso di irreversibilità del danno o impossibilità del ripristino da parte dell'autore, il risarcimento del danno cagionato.»

6.0.26

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 Aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/1203;

          b) predisporre sanzioni effettive, dissuasive, proporzionate e che permettano l'utilizzo di strumenti investigativi adeguati per la violazione delle condotte indicate nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1203, prevedendo a tal fine nuove figure di reato e, se del caso, modificando i limiti edittali dei reati previsti dal Titolo VI bis del codice penale, nonché stabilendo in ogni caso pene minime non inferiori ai 3 anni e pene massime di almeno 8 anni o, se dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f), j), k), l) e r) deriva la morte di una persona, pene massime di non inferiori ai 10 anni;

          c) prevedere che le condotte riportate all'articolo 3, paragrafo 2, ad eccezione della lettera e) della direttiva (UE) 2024/1203, vengano considerate illecite, e quindi punibili, se poste in essere anche per colpa;

          d) prevedere un espresso divieto, accompagnato da un quadro sanzionatorio penale efficace, di immissione e messa a disposizione sul mercato per la vendita, nonché di esportazione, possesso e uso di articoli pirotecnici e scenografici di cui al decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 (appartenenti alle categorie F2, F3, F4, P1, P2 e teatrali impiegati in presenza di animali) al fine di evitare disturbo e deterioramento all'ambiente e agli ecosistemi, anche urbani, in particolare attraverso esplosione ed emissione di sostanze, nocive e pericolose, che possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, danni alla qualità dell'aria, del suolo per la difficoltà di smaltimento, alla fauna selvatica, agli animali domestici o alla flora, in violazione del quadro di tutele previsto dalla direttiva 92/43/CE "Habitat", dall'articolo 13 TFUE e dall'articolo 9 e 41 della Costituzione;

          e) prevedere, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone e degli animali, un divieto di preparazione, detenzione, utilizzo e abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche corredato da un efficace sistema sanzionatorio e dall'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile, o l'obbligo di risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;

          f) prevedere che le condotte elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1203 costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano la distruzione o danni rilevanti, irreversibili o duraturi alla biodiversità, ad un ecosistema o ad un habitat, come anche, in generale, alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque;

          g) prevedere che le persone fisiche che abbiano commesso i reati indicati nell'art. 3 c. 2, nonché concorso ai reati di cui reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), lettere f) e g), lettere da g) a m), e lettere o), p), r), s) e t) della direttiva (UE) 2024/1203, siano sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie che comprendano il ripristino dell'ambiente o, qualora il processo forse irreversibile o l'autore impossibilitato ad ottemperare, prevedano quantomeno il risarcimento del danno causato;

          h) prevedere forme di responsabilità solidale da parte delle organizzazioni di cui il reo fa parte, qualora questi abbia agito sulla scorta di qualsivoglia titolo o autorizzazione rilasciategli dalle stesse o quando non vi sia stata da parte loro adeguata sorveglianza al fine di valorizzare le condotte ripristinatorie e risarcitorie in ambito ambientale;

          i) prevedere che la condotta sia considerata illecita anche se posta in essere su autorizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta o violi manifestamente i pertinenti requisiti giuridici sostanziali;

          l) prevedere nel caso di licenza o autorizzazione manifestamente illegittima, forme di responsabilità in capo all'ente, pubblico o privato, che l'ha rilasciata e in di uccisione non necessitata di animali derivante da autorizzazione manifestamente illegittima una forma di responsabilità in capo all'ente pubblico o privato che l'ha rilasciata;

          m) purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui l'articolo 3 della direttiva oggetto di recepimento, prevedere, per i reati di cui gli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, le seguenti circostanze aggravanti specifiche che riguardino la gravità del danno provocato, il livello di protezione dell'area, il ruolo rivestito dal reo, le modalità di commissione dell'illecito e i benefici economici e non economici ottenuti dal reo, l'eventuale uccisione non necessitata di animali, il loro commercio illecito ed il numero di animali coinvolti;

          n) predisporre le misure necessarie per consentire il tracciamento, l'identificazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, prevedendo anche forme più agili di sequestro e confisca quando l'oggetto di tali misure sia suscettibile di deperimento o si tratti di animali;

          o) adottare previsioni che consentano di utilizzare i beni confiscati per finanziare il ripristino dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità e dell'habitat o per risarcire in qualsiasi modo il danno provocato, disponendo anche la responsabilità economica del reo e dei soggetti coinvolti solidalmente per l'adeguato mantenimento degli oggetti di confisca, ivi compresi gli animali;

          p) prevedere che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1203 decorrano, invece che dal momento della commissione dei reati di cui gli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, dal momento della loro scoperta, individuandolo in maniera definita nella circostanza in cui viene ufficialmente rilevata la produzione degli effetti pregiudizievoli della condotta sul bene giuridico di volta in volta tutelato;

          q) nel rispetto della tutela dei dati personali, predisporre misure che permettano, ai fini delle indagini per i reati di cui gli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, l'utilizzo di strumenti investigativi efficaci, simili a quelli utilizzati in ambito di criminalità organizzata, quali a titolo esemplificativo: intercettazioni, sorveglianza anche elettronica, consegne controllate, monitoraggio dei conti bancari e strumenti di indagine finanziaria. Tali misure dovrebbero comprendere anche il conseguente innalzamento dei minimi edittali delle singole figure di reato di cui alla lettera b), così da rendere legittimo il ricorso a tali strumenti investigativi.»

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11)

6.0.27

Zanettin

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nella direttiva (UE) 2024/1203;

          b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie ed eventualmente di confisca, di pubblicazione della sentenza e interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.28

Malpezzi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere un espresso divieto, accompagnato da un quadro sanzionatorio penale efficace, di immissione e messa a disposizione sul mercato per la vendita, nonché di esportazione, possesso e uso di articoli pirotecnici e scenografici di cui al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, appartenenti alle categorie F2, F3, F4, P1, P2 e teatrali impiegati in presenza di animali al fine di evitare disturbo e deterioramento all'ambiente e agli ecosistemi, anche urbani, in particolare attraverso esplosione ed emissione di sostanze, nocive e pericolose, che possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, danni alla qualità dell'aria, del suolo per la difficoltà di smaltimento, alla fauna selvatica, agli animali domestici o alla flora, in violazione del quadro di tutele previsto dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall'articolo 13 TFUE;

          b) prevedere, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone e degli animali, un divieto di preparazione, detenzione, utilizzo e abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche corredato da un efficace sistema sanzionatorio e dall'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile, o l'obbligo di risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino.»

6.0.29

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio: apportare al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 le modificazioni indicate dalla Commissione europea nel parere motivato inviato con nota C(2017)885 del 15 febbraio 2017 alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del TFUE per non aver correttamente recepito la direttiva 2010/63/UE.»

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 15.

6.0.30

Bevilacqua, Lorefice

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta contro la violenza contro le donne e alla violenza domestica)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del codice penale, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1385;

          b) integrare nel nostro ordinamento penale la definizione di «vittima» ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della direttiva (UE) 2024/1385;

          c) prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria, attraverso l'adeguata formazione professionale di tutti i professionisti coinvolti nei livelli di supporto alle vittime, in particolare nelle fasi processuali attraverso l'adozione delle migliori pratiche disponibili;

          d) adottare le necessarie misure ai fini di prevenire forme di ritorsione nei confronti delle vittime sia nelle fasi processuali che post processuali al fine di prevenire fenomeni quali lo stalking carcerario;

          e) implementare la normativa nazionale in materia di molestie sul luogo di lavoro prevedendo servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro e adeguati mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro;

          f) integrare le disposizioni del codice penale di cui all'articolo 612-ter, al fine di includere quali reati la minaccia di diffusione di materiale intimo, lo stalking e le molestie on line e normare il fenomeno di invio di materiale fotografico intimo senza consenso (cosiddetto "cyber flashing");

          g) implementare i servizi di assistenza psicologica attraverso adeguata refertazione e personale specializzato per le donne e per i minori, anche vittime di violenza assistita, al fine di prevenire le conseguenze della sindrome post-traumatica.".

6.0.31

Liris

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Pubblicità ricordo dei farmaci senza obbligo di ricetta medica)

          1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis) in deroga al comma 1, qualora la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico abbia lo scopo esclusivo di rammentarla può contenerne esclusivamente la denominazione;";

          b) All'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) delle inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116 comma 1-bis.".»

Art. 9

9.1

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) prevedere una completa e rapida mappatura dei flussi informativi che a livello nazionale devono confluire nell'ambito dell'ESAP, nonché del perimetro dei soggetti che sono attualmente coinvolti nella produzione e nella raccolta delle informazioni, anche per consentire la definizione degli organismi di raccolta nazionali che invieranno le informazioni all'ESAP;"

Art. 11

11.1

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), dopo le parole: "relative violazioni", inserire le seguenti: "nonché alla dimensione dell'impresa coinvolta, che tengano altresì conto, in termini di premialità, dell'esistenza di certificazioni del processo aziendale e di prodotto volontarie o di misure atte a garantire la sicurezza dei prodotti,";

          b) alla lettera e), inserire in fine il seguente periodo: ", prevedendo un periodo transitorio di almeno un anno e un piano di adeguamento specifico per le PMI in modo da garantire le condizioni di commerciabilità dei prodotti e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi.";

          c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) prevedere strumenti di supporto quali guide pratiche, consulenza tecnica agevolata e piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e garantisca un approccio proporzionato agli obblighi tenendo conto della necessità di semplificare e limitare gli oneri amministrativi, affinché micro, piccole e medie imprese, siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988.".

11.2

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: "proporzionate alla gravità ed alla durata delle relative violazioni", aggiungere le seguenti: «e alla dimensione dell'impresa;»

Art. 12

12.1

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

          "a-bis) garantire il necessario coordinamento con le disposizioni della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e del regolamento (UE) 2023/2411;

          a-ter) a prevedere la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411;".

12.2

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ricomprendere tra i soggetti richiedenti la protezione delle indicazioni geografiche anche il singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;».

12.3

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

           "b-bis) prevedere che la domanda di registrazione possa essere presentata, oltre che da un'associazione di produttori, anche da un singolo produttore richiedente, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411;

          b-ter) prevedere il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, e al decreto ministeriale 11 giugno 2024, recante Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici, apportandovi ove necessario le opportune modifiche;"

12.4

Pellegrino, Matera, Satta

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

          "c-bis) prevedere il coordinamento con le disposizioni introdotte dagli articoli da 42 a 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

          c-ter) prevedere la possibilità di presentare le domande di registrazione delle indicazioni geografiche anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411.".

12.5

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevedendo l'eventuale adeguamento delle relative strutture organizzative mediante reclutamento o assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal medesimo regolamento".

     Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

Art. 13

13.1

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: "entro sei mesi", con le seguenti: "entro tre mesi".

13.2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi", con le seguenti: "entro quattro mesi".

13.3

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, dopo le parole: "con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234", inserire le seguenti: "su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,"

13.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. I decreti delegati di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, di concerto con il Ministro delle imprese e il made in Italy, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, previo il parere dei competenti organi parlamentari,".

13.5

Bevilacqua

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) prevedere che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente designata, ai sensi della lettera a), per gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 operi, ove necessario, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;".

13.6

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115», con le seguenti: «definire i servizi di assistenza tecnica e strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115»;

          b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

          «e-bis) disciplinare, in coerenza con gli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, le modalità e le tempistiche che le autorità individuate dovranno osservare nell'espletamento delle procedure di controllo delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, definendo altresì i mezzi tecnici e scientifici atti a determinare le specie o l'esatto luogo di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato, nonché a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d) del medesimo regolamento;

          e-ter) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità doganali e stabilire quali documenti devono essere esibiti alle medesime autorità nella fase dell'importazione dei prodotti che sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ma che recano un codice di nomenclatura combinata ricompresa nell'allegato I del citato regolamento».

13.7

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera c), le parole «definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115», sono sostituite dalle seguenti: «definire i servizi di assistenza tecnica e strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115»;

          b) al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

          «e-bis) disciplinare, in coerenza con gli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, le modalità e le tempistiche che le autorità individuate dovranno osservare nell'espletamento delle procedure di controllo delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, definendo altresì i mezzi tecnici e scientifici atti a determinare le specie o l'esatto luogo di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato, nonché a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d) del medesimo regolamento;

          e-ter) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità doganali e stabilire quali documenti devono essere esibiti alle medesime autorità nella fase dell'importazione dei prodotti che sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ma che recano un codice di nomenclatura combinata ricompresa nell'allegato I del citato Regolamento».

13.8

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: "con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza", aggiungere le seguenti: «e associazioni di rappresentanza delle PMI;».

13.9

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: ", in deroga" fino alla parola "effettive" con le seguenti: "sanzioni effettive".

13.10

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "al valore delle materie prime o dei prodotti interessati", inserire le seguenti: "e al profitto illecito".

13.11

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "al valore delle materie prime o dei prodotti interessati", inserire le seguenti: "e al profitto illecito".

13.12

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "al valore delle materie prime o dei prodotti interessati", inserire le seguenti: "e al profitto illecito".

13.13

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          "d-bis) prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese una pena massima di almeno 5 anni di reclusione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1203 e le relative circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva.".

13.14

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

          "d-bis) prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese una pena massima di almeno 5 anni di reclusione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1203 e le relative circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva."

13.15

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive".

13.16

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, lettera e) sopprimere le seguenti parole: ", nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive".

13.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole:

          ", nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive".

13.18

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: "n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178", inserire le seguenti: "le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria, le Ong competenti sulla materia, i rappresentanti dei Paesi produttori".

13.19

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 2, lettera g) dopo le parole: "del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178", inserire le seguenti: "le associazioni ambientaliste".

13.20

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: "n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178", inserire le seguenti: "le associazioni ambientaliste".

13.21

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento;".

13.22

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

          "g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento".

13.23

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

          "g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento".

13.24

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).

13.25

Durnwalder, Patton

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

13.26

Bevilacqua, Lorefice

Al comma 2 sostituire la lettera n) con la seguente:

          "n) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005;".

13.27

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole da: «, nonché disporre la conservazione del registro», fino alla fine del periodo.

13.28

Durnwalder, Patton

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole da: «nonché disporre» a fino a: «regolamento (UE) n. 995/2010».

13.29

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 2, alla lettera n), sopprimere le parole da ", nonché" fino alla fine.

13.30

Durnwalder, Patton

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «la conservazione» con le seguenti: «l'abolizione» e, conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.».

Art. 14

14.1

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a)  dopo la parola: "controllo" inserire le seguenti: "e sorveglianza";

          b) aggiungere in fine il seguente periodo: "garantendo in ogni caso qualità, efficienza e trasparenza delle procedure nonché il rispetto di parametri adeguati alla tutela della sicurezza alimentare e dell'igiene degli alimenti;"

14.2

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevendendo inoltre specifiche misure di semplificazione per le PMI improntate al principio della proporzionalità, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi.";

          b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", che risulti interoperabile con il Registro di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616 relativamente alla registrazione degli impianti di riciclaggio e all'adozione di sistemi di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei materiali riciclati.";

          c) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevedendo contestualmente la proporzionalità per le PMI, anche in considerazione a quanto già previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616 relativamente ai sistemi di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei materiali riciclati."

          d) alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: "e alla dimensione dell'impresa."

Art. 15

15.1

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 2, alle parole: «adeguare e raccordare», premettere la seguente: «a)» e aggiungere in fine la seguente lettera: «b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.»

15.0.1

Zullo, Matera, Satta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Norme di adeguamento interno agli articoli 81, paragrafo 1, 65 e 89 del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

          1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

          "5-bis) con decreto del Ministro della salute vengono individuati, per ciascuna delle tipologie di prodotti di cui all'Allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, gli enti pubblici che rilasciano, nell'ambito dell'iter procedimentale disciplinato dal comma 5, il parere obbligatorio nelle valutazioni di competenza del Ministero della salute, nonché le tipologie di procedimenti autorizzativi o di approvazione del principio attivo per cui debba essere rilasciato il suddetto parere;

          5-ter) gli enti pubblici di cui al comma 5-bis, sono individuati nell'ambito degli enti vigilati dal Ministero della salute o tra Università ed enti di ricerca che abbiano manifestato il proprio interesse a seguito di consultazioni pubbliche;

          5-quater) per i procedimenti di autorizzazione o valutazione per i quali, ai sensi del decreto di cui al comma 5-bis, è previsto il parere obbligatorio di un ente pubblico, la relativa tariffa determinata con il decreto di cui al comma 3, è versata per i quattro quinti all'ente medesimo e per un quinto al Ministero della salute."

          2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 16

16.1

Rojc, Malpezzi, Sensi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: ", prevedendo al contempo l'adozione di modalità semplificate di gestione per le PMI, incluse agevolazioni specifiche per l'adesione a sistemi collettivi (Consorzi EPR) di gestione dei rifiuti di pile e batterie, con costi amministrativi ridotti e modalità semplificate di rendicontazione";

          b) alla lettera l), aggiungere infine le seguenti parole: "includendo strumenti di supporto quali guide pratiche, consulenza tecnica gratuita o agevolata e piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale.";

          c) alla lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: ", e che tengano conto delle dimensioni dell'impresa predisponendo percorsi di compliance assistita prima dell'applicazione di sanzioni economiche o interdittive.";

          d) alla lettera n), aggiungere infine le seguenti parole: ", inserendo appositi meccanismi di premialità per le PMI che adottano pratiche di produzione sostenibile."

16.2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire le seguenti:

          «p-bis) introdurre disposizioni finalizzate al monitoraggio dei tempi di recepimento delle norme previste dal regolamento (UE) 2023/1542, alla sorveglianza dell'attuazione degli obblighi comunitari, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/1542;

          p-ter) apportare le modifiche necessarie per prevenire l'esportazione di batterie, celle, apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi i dispositivi portatili e le schede elettroniche, sia nella forma di rifiuti, sia come beni classificati in riparazione, secondo uso o riutilizzo, verso paesi extra-UE, al fine di tutelare le risorse strategiche e promuovere l'economia circolare;

          p-quater) prevedere misure per garantire che i materiali critici contenuti nei rifiuti elettronici e nelle apparecchiature giunte a fine vita, come litio, cobalto, nichel, manganese e molibdeno, siano recuperati attraverso processi di riciclo in ambito comunitario;

          p-quinquies) adeguare il sistema dei controlli doganali e di tracciabilità per impedire l'elusione della normativa sui rifiuti tramite dichiarazioni di esportazione errate o ingannevoli, e per evitare la dispersione di risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione europea e di materie prime secondarie strategiche.».

16.3

Matera, Pellegrino, Satta

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie».

16.4

Paroli, Zanettin

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:

          "p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie."

16.5

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:

          p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie.

16.6

Bevilacqua, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:

          "p-bis) prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie.".

16.0.1

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)

          1. Il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024,

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nonché al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/886 relativo ai bonifici istantanei in euro. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la sicurezza ed efficienza dei sistemi di pagamento;

          b) prevedere, ove ritenuto opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2024/886;

          c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, disporre le opportune modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, al fine di:

          1. attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli da 5-bis a 5-quater del regolamento (UE) 260/2012, come introdotti dal regolamento (UE) 2024/886, nel rispetto dei limiti edittali e dei criteri ivi previsti.

          2. attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive - anche nei confronti delle persone fisiche - per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dall'articolo 5-quinquies del regolamento (UE) 260/2012, come introdotto dal regolamento (UE) 2024/886, nel rispetto dei limiti edittali, dei criteri e delle procedure previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 e dal regolamento (UE) 2024/886;

          3. prevedere che le violazioni di cui al punto 1) e le altre violazioni indicate nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

          d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2024/886, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

16.0.2

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2024/1174, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

          b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

          c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

           d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

          2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

16.0.3

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e  all'attuazione del regolamento (UE) 2024/1623, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle Autorità europee di vigilanza;

          b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);

          c) prevedere che:

          1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1-bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91-bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619;

          2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, lettera (b), del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

          d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

          e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

          f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

          g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

          h) prevedere che le penalità di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile, e prevedere per le penalità di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:

          1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;

          2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 50.000;

          i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui alla lettera h), e la relativa procedura di opposizione innanzi alla Corte d'Appello;

          j) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalità complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorità competenti e autorità giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;

          k) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

          l) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

          2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».