Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 208 del 05/12/2024
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia
(Esame e rinvio)
Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo che prevede misure urgenti in materia di giustizia. Nel merito il decreto-legge consta di 11 articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, al fine di prevedere che le elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2008, siano differite ad aprile 2025, in luogo di dicembre 2024. La disposizione oggetto di novella, infatti, aveva già previsto il differimento delle elezioni per l'anno 2024 dal mese di aprile al mese di dicembre, specificando che finché non sono si saranno insediati gli organi eletti, secondo quanto previsto primo periodo, continueranno a funzionare quelli precedenti, ovvero quelli eletti nell'ottobre 2020. L'intervento correttivo è volto a riallineare la data delle elezioni per il rinnovo dei predetti organi con le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legislativo n. 35 del 2008, che fissa al mese di aprile il periodo elettorale. Attraverso la modifica in commento, pertanto, il termine di dicembre 2024 viene ulteriormente differito al mese di aprile 2025, determinando, dunque, la permanenza in carica dei precedenti organi fino all'insediamento dei nuovi.
L'articolo 2 modifica gli articoli 35 e 46-terdecies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. Più nel dettaglio la lett. a) del comma 1 interviene sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tema di «Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive», prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (articolo 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (articolo 10, comma 15). La norma parifica a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. La lettera b) modifica invece l'articolo 46-terdecies, il quale impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente, l'unica eccezione ammessa a tale regola era il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale). Il decreto-legge amplia le eccezioni equiparando a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione).
L'articolo 3 prevede che fino al decorso del termine di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022, (cosiddetta "riforma Cartabia del processo civile"), ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede che le disposizioni della sezione settima del capo IV, relative al tribunale per le persone e le famiglie, hanno effetto decorsi tre anni dalla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 17 ottobre 2022. Pertanto, la deroga prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in commento opererà fino ad ottobre 2025. La durata della proroga è collegata al termine per l'effettiva istituzione del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, prevista per il mese di ottobre 2025, e l'intervento è volto proprio a incentivare l'assegnazione allo stesso tribunale dei magistrati che già si occupano di diritto di famiglia. L'articolo 19, comma l, del decreto legislativo n. 160 del 2006, invece, prevede che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca con regolamento un periodo massimo (compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni) di permanenza dei magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni.
L'articolo 4 detta disposizioni in materia di corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi, al fine di prevedere che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, in luogo che anticipatamente.
L'articolo 5 introduce una deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che prevede un periodo di 2 anni, decorrente dal conferimento dell'incarico, nel corso del quale i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti. In particolare, è ridotto a 12 mesi, successivi al conferimento dell'incarico, il periodo in cui i giudici di pace, nominati fino al 31 dicembre 2026, sono chiamati a prestare servizio presso l'Ufficio per il processo.
L'articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria. In particolare apporta modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 7 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Viene in primo luogo limitata la competenza del Commissario straordinario escludendola rispetto agli interventi per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti già affidato l'incarico di progettazione. Nell'ottica di valorizzazione del ruolo del Commissario straordinario, si prevede che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri che approva il programma degli interventi sia adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre modificata la durata della gestione commissariale, che viene prolungata al 31 dicembre 2026 per consentire la completa attuazione del piano straordinario di interventi in materia di edilizia penitenziaria anche in ragione dell'ampliamento delle competenze e dei poteri allo stesso affidati con le modifiche sin qui descritte. È poi inserita inserisce la possibilità per il commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023. Con riguardo alle risorse umane si precisa che il compenso degli esperti (da selezionarsi, fino ad un massimo di cinque, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione) è definito con il provvedimento di nomina e se ne innalzano i corrispondenti limiti massimi. Si prevede, inoltre, con l'aggiunta di un ulteriore periodo, la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate, i cui oneri restano a carico delle amministrazioni di provenienza. Il compenso del commissario, determinato con il decreto di nomina, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, in misura annua non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Il medesimo comma stabilisce che, se il commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma;
L'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o atri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico). Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 7, alla lettera a), modifica l'articolo 275-bis del codice di procedura penale precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità operativa degli stessi. Analoghe modifiche - di raccordo sistematico - sono apportate dalle lettera c) e d) del comma 1 dell'articolo 7, rispettivamente, al comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale in materia di applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico in relazione alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (lettera c)) e al comma 1 dell'articolo 283-ter del codice di procedura penale in materia di applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (lettera d)). La lettera b) del comma 1 interviene sul comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale concernente i provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte in via cautelare. La novella prevede, in aggiunta alla condotta di manomissione dei c.d. braccialetti elettronici, che, anche in caso di realizzazione di "una o più condotte gravi o reiterate" che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti, il giudice debba disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia ritenuto di lieve entità. Con questa modifica, quindi si amplia il novero delle trasgressioni alle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che hanno come conseguenza l'applicazione della custodia cautelare in carcere, rinserrando ulteriormente il complesso meccanismo diretto a soddisfare, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali, le esigenze cautelari - e tutelari, ove ricorrenti in relazione al reato per cui si procede - del caso concreto. Il comma 2 dell'articolo 7 introduce, invece, nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, il nuovo articolo 97-ter il quale precisa quali sono le modalità che sostanziano l'accertamento "della fattibilità tecnica ivi compresa quella operativa", effettuato dalla polizia giudiziaria, in via preliminare rispetto alla prescrizione delle procedure di controllo elettronico da parte del giudice. L'articolo 97-ter, al comma 1, prevede che nei casi previsti dai menzionati articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei "braccialetti elettronici" o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 97-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve trasmettere senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, uno specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.
L'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, l'articolo, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. Ai sensi del suddetto comma 4 dell'articolo 56, le disposizioni introdotte dal d.lgs. 136/2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero al 28 settembre 2024, si applicano altresì a quelli pendenti alla medesima data. A tal fine, l'art. 8 del decreto-legge in conversione specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 136 del 2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura. Più in dettaglio, l'articolo 8 cita una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero: le composizioni negoziate; i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i procedimenti di esdebitazione. vi è poi un generico riferimento alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024. Rispetto alle procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, non risultano specificamente richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.
L'articolo 9 assicura la copertura INAIL in favore dei soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni. Infine, l'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre, l'articolo 11 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.
Il PRESIDENTE rileva come il contenuto del decreto-legge sia di natura prevalentemente tecnica e che pertanto la Commissione potrebbe procedere a puntuali audizioni soprattutto sul tema del cosiddetto braccialetto elettronico, argomento che in ogni caso potrà approfondire ulteriormente nell'ambito dell'indagine conoscitiva già deliberata e non ancora autorizzata.
La Commissione conviene.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), intervenendo incidentalmente, segnala come l'articolo 5 decreto-legge riprenda pressoché integralmente una sua proposta emendativa presentata in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2024. Il Governo, pertanto accoglie nei fatti le proposte presentate dalle opposizioni facendole proprie in altri provvedimenti: rivendica tuttavia di aver posto per prima l'attenzione sul tema della riduzione del termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.