Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 214 del 27/11/2024
Azioni disponibili
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146
La 4a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;
ricordato il parere espresso il 20 novembre 2024 sul testo del disegno di legge;
considerato il regolamento (UE) 2024/1689, sull'intelligenza artificiale (AI Act), del 13 giugno 2024;
rilevato che, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sull'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e dei servizi della società dell'informazione, la Commissione europea ha trasmesso all'Italia, il 5 novembre 2024, un parere circostanziato (C(2024) 7814) in cui rileva quanto segue:
- suggerisce di inserire all'articolo 1 un riferimento specifico al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (IA);
- in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, segnala che quella di "modelli di IA" differisce da quella del regolamento europeo sull'IA e che, comunque, la norma nazionale dovrebbe limitarsi a fare riferimento alle definizioni già contenute nel regolamento senza replicarle;
- in riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), del disegno di legge, la Commissione europea invita a chiarire il concetto di dati "critici", limitandolo ai casi in cui sono in gioco interessi di sicurezza nazionale;
- in riferimento all'articolo 7, comma 3, che stabilisce obblighi informativi per gli operatori di sistemi di IA in ambito sanitario e di visibilità nei confronti dei pazienti, la Commissione europea ritiene opportuno che gli obblighi informativi dell'operatore a beneficio del paziente debbano limitarsi esclusivamente all'impiego dell'IA, senza estenderli ai "vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie" e alle "informazioni sulla logica decisionale utilizzata", per non andare oltre quanto previsto dal regolamento europeo sull'IA;
- in riferimento all'articolo 12, sull'uso dei sistemi di IA nell'ambito delle professioni intellettuali, la Commissione europea invita a eliminare qualsiasi restrizione nell'uso di sistemi di IA non "ad alto rischio", per non porsi in contrasto con il regolamento;
- in riferimento all'articolo 14, che consente l'utilizzo dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria solo per l'organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, la Commissione europea invita ad allineare tale norma, all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, che non esclude la possibilità di utilizzare sistemi di IA pur classificati come "ad alto rischio" ma che "non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, o non influenzano materialmente il risultato del processo decisionale";
- in riferimento alla designazione delle autorità nazionali competenti (articoli 18 e 22), la Commissione europea ricorda che queste devono possedere lo stesso livello di indipendenza previsto dalla direttiva (UE) 2016/680 per le autorità preposte alla protezione dei dati nelle attività delle forze dell'ordine, nella gestione delle migrazioni e controllo delle frontiere, nell'amministrazione della giustizia e nei processi democratici;
- in riferimento alla delega di cui al comma 3 dell'articolo 22, volta all'organica definizione della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, la Commissione europea ricorda che l'articolo 99 del regolamento sull'IA prevede specifiche disposizioni in materia di sanzioni per violazioni del regolamento da parte degli operatori;
- in riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera b), del disegno di legge, secondo cui i contenuti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale devono essere resi chiaramente riconoscibili mediante un segno visibile con l'acronimo "IA" o mediante un annuncio audio, la Commissione europea ritiene che tale obbligo si sovrapponga e vada oltre gli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 4, del regolamento sull'IA;
- in riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera c), del disegno di legge, che impone ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana di attuare misure a tutela del "grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono", la Commissione europea non ritiene chiaro in che modo tale disposizione non si sovrapponga all'articolo 50, comma 1, 2 e 4, del regolamento sull'IA;
valutato quanto sopra, e richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui è vietato agli Stati membri duplicare le disposizioni di un regolamento europeo nel diritto nazionale e quindi nascondere la loro origine nel diritto dell'Unione (Corte di giustizia UE, causa 34/73, Fratelli Variola, e causa 50/76, Amsterdam Bulb);
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti presentati, nel presupposto del rispetto del parere circostanziato (C(2024) 7814), richiamato in premessa, trasmesso dalla Commissione europea all'Italia il 5 novembre 2024.