Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 149 del 19/11/2024
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187
L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
all'articolo 1:
1. eliminare il secondo periodo del comma 1 - che fa salve le disposizioni del Testo unico in materia di edilizia (TUE) ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui allo schema in esame - in quanto il titolo edilizio deve essere inteso quale implicito nei procedimenti della procedura abilitativa semplificata (PAS) o della autorizzazione unica evitando l'adozione di iter autorizzativi da essi difformi derivanti dal TUE;
all'articolo 2:
2. al fine di favorire la realizzazione delle opere connesse agli impianti, al comma 2 aggiungere e specificare che: "sono pertanto autorizzabili gli espropri, previa apposizione dell'apposito vincolo preordinato, esclusivamente per le opere connesse agli impianti, ivi comprese le opere di rete, nonché, nel caso di impianti eolici le superfici occupate dal sorvolo dei rotori, e anche per le aree occupate dal tracciato interrato in caso di variante non sostanziale successiva all'ottenimento dell'autorizzazione unica";
all'articolo 3:
3. al comma 1, sopprimere le parole: "nei singoli casi e salva prova contraria", che creano incertezza e vanificano lo spirito della norma;
4. sopprimere il comma 2 - in cui si prevede che con DPCM si individuino i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con particolari specifiche tecniche, non si applichi il comma 1 - poiché, in attesa dell'individuazione dei casi in cui l'interesse pubblico prevalente sia ritenuto applicabile, e dei relativi casi di esclusione, le amministrazioni potrebbero bloccare di fatto molti progetti;
5. al fine di garantire certezza degli investimenti e parità di trattamento e di tutelare la buona fede e l'affidamento, sostituire il comma 3 - che, facendo salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si presume consenta di salvaguardare dette aree da possibili ipotesi di esclusione dell'interesse pubblico prevalente - con il seguente: "Sono fatte salve le aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, incluse quelle di cui al comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199", per esplicitare l'inclusione delle aree idonee ex lege di cui al comma 8 del suddetto articolo 20;
6. poiché il principio di interesse pubblico prevalente di cui all'articolo 3 in esame va affermato dando priorità alla costruzione ed esercizio di impianti FER, ma nel pieno rispetto dei princìpi affermati dal PNIEC e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, evitando consumi del suolo, valuti il Governo di introdurre un rafforzamento in favore dei progetti di revamping, repowering e riattivazione di impianti dismessi, anche prevedendo agevolazioni in sede di riconoscimento degli strumenti incentivanti, eliminando le penalizzazioni nell'accesso ai meccanismi di incentivazione (e.g. DM FER 1, DM FER X, ecc.) sotto forma di decurtazione della tariffa aggiudicata (pari al 5 percento per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW aggiudicatari delle procedure d'asta indette dal GSE o del 3 percento per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW rientranti nei registri del GSE). Tale concetto è perseguibile anche attraverso la modifica dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserendo dopo il comma 4 il seguente: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo";
all'articolo 4:
7. inserire tra le definizioni quella di "opere connesse" prevista negli allegati A, B e C, integrandola come segue al fine di includere gli interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della RTN come individuati dal gestore nella soluzione di connessione in quanto si tratta di opere funzionali all'esercizio dell'impianto per il quale si richiede la connessione alla rete: "Tra le opere connesse rientrano i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, ivi inclusi gli eventuali interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della rete elettrica, come indicati nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed accettati dal proponente";
all'articolo 5:
8. trasferire il compito di attivare la piattaforma SUER dal GSE al Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo che esso possa avvalersi a tal fine del supporto tecnico di Invitalia, considerato che sono trascorsi più di due anni dal momento in cui l'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021 aveva fissato l'istituzione della piattaforma suddetta. Si valuti inoltre la possibilità di integrare la piattaforma SUER con una interfaccia che consenta di monitorare l'intero iter procedimentale della pratica autorizzativa, le tempistiche associate per legge alla singola fase e il relativo stato di avanzamento;
all'articolo 6:
9. reintrodurre tra i regimi amministrativi, nell'ambito del procedimento di attività libera, la possibilità di presentare la DILA per le varianti non sostanziali e di non abrogare l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, precisando che tale regime si applica, nell'ambito delle modifiche individuate dal citato articolo 6-bis, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;
all'articolo 7:
10. considerato che lo schema in esame non specifica quale sia il regime autorizzativo applicabile alle modifiche non sostanziali eseguite sui progetti già in possesso dei titoli abilitativi ma non ancora realizzati, chiarire che in questi casi si applica il procedimento di attività libera di cui all'articolo 7 e all'allegato A;
11. sopprimere il comma 2, che - nel prescrivere che in presenza di vincoli di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali, ovvero in aree naturali protette, non sia possibile ricorrere al regime amministrativo dell'attività libera ma alla PAS - si pone in contrasto con l'articolo 6 del TUE (fatto espressamente salvo dal comma 1 del medesimo articolo 7, che richiama l'articolo 1, comma 1) e inoltre risulta essere più gravoso rispetto alla disciplina attualmente contenuta nell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021;
12. prevedere che, in caso di cavidotti interrati, il parere della Soprintendenza non sia vincolante, a meno che l'area sia sottoposta a vincolo archeologico;
13. il primo periodo del comma 6 - nel disporre che in presenza di vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 debba farsi ricorso alla PAS in luogo dell'attività libera - introduce un regime più gravoso rispetto all'attuale quadro normativo, non prevedendo, peraltro, alcuna eccezione nemmeno per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW localizzati nelle aree idonee di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, per i quali, attualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011 trova applicazione la DILA. Si valuti pertanto l'opportunità di preservare l'attuale disciplina laddove la stessa sia più favorevole;
14. modificare il secondo periodo del comma 6, che - nel disporre l'impossibilità di utilizzare il regime amministrativo dell'attività libera in luogo della PAS nel caso in cui vi siano interferenze con fasce di rispetto stradali e apertura di nuovi accessi - risulta del tutto illogico laddove lo scopo di tutela perseguito ben poteva essere preservato introducendo un obbligo di preventiva acquisizione di nulla osta dell'ente competente;
15. introdurre la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza elettrica <1 MW mediante il regime amministrativo di attività libera, nel caso in cui detti impianti siano situati in aree idonee, come attualmente contemplato (sebbene mediante ricorso alla DILA) sia dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sia dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 17 del 2022;
16. semplificare gli interventi di revamping e repowering degli impianti esistenti, che lo schema in esame sottopone a maggiori vincoli e complicazioni, rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 28 del 2011;
17. valuti il Governo che anche per la semplice manutenzione ordinaria, in assenza di una disciplina specifica, quello che oggi è fatto in edilizia libera potrebbe dover richiedere PAS e autorizzazione paesaggistica;
18. semplificare anche per l'eolico gli interventi su impianti esistenti in attività libera e PAS (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti utility scale che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente. La fattispecie degli interventi di repowering, che, in linea con l'attuale disciplina (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, abrogato dallo schema in esame), godono a determinate condizioni di semplificazioni autorizzative, dovrebbe essere inserita nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS). La verifica della sussistenza delle condizioni previste per tale categoria di interventi dovrebbe spettare alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, attraverso l'inserimento di una previsione ad hoc all'articolo 8;
19. per quanto riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, dettagliare con maggiore precisione, negli Allegati A e B, le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in attività libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di revamping e repowering;
all'articolo 8:
20. al comma 6, lettera c), specificare che il dissenso congruamente motivato equivale a un provvedimento di diniego soltanto nelle ipotesi in cui il parere dell'amministrazione dissenziente sia qualificato dalla legge come obbligatorio e vincolante. In caso contrario, infatti, si attribuirebbe un potere di veto ad amministrazioni che, nella precedente disciplina normativa, non disponevano di una tale primazia procedimentale;
21. prevedere che gli interventi per il ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale, degli impianti, che non comportino un incremento superiore al 20 per cento dell'area occupata dall'impianto esistente possano essere sottoposti a PAS. A tal fine, per ragioni di coerenza, sarebbe opportuno che le disposizioni relative agli interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale di impianti eolici esistenti, previsti nella sezione II dell'allegato A fossero inserite nella corrispondente sezione dell'allegato B, come attualmente previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011;
22. specificare, nel caso degli impianti eolici esistenti, che la definizione di area occupata nel caso di un progetto di integrale ricostruzione sia corrispondente a quanto indicato nei criteri stabiliti per interventi non sostanziali di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del DM n. 28 del 2011;
23. per quanto riguarda la documentazione relativa alla connessione dell'impianto, consentire la possibilità di allegare al progetto, al momento della presentazione dell'istanza, la sola richiesta di preventivo di connessione presentata al gestore;
24. definire in modo chiaro modalità e ambito di applicazione di eventuali misure compensative legate alla realizzazione di impianti di produzione per i territori interessati. Come previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, richiamato dallo stesso schema in esame e dunque non oggetto di abrogazione, è in sede di conferenza di servizi che possono essere individuate misure di carattere ambientale e territoriale che, senza poter subordinare la realizzazione dell'intervento ad alcun corrispettivo monetario, siano a vantaggio dei Comuni interessati. Lo schema in esame non contiene alcuna disciplina circa le misure di compensazione attualmente disciplinate dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010. Inoltre, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, essendo prevalentemente riferito alla disciplina dei regimi autorizzativi, è inserito tra le norme oggetto di abrogazione di cui all'allegato D dello schema. Sarebbe opportuno inserire un'apposita previsione per la quale le compensazioni ambientali devono essere concordate in sede di conferenza di servizi e non possono superare un determinato valore economico commisurato ai ricavi e sostenibile per gli investitori. In linea generale, per tutte le misure di compensazione ambientale, sarebbe opportuno tenere in considerazione la non applicabilità in caso di impianti fotovoltaici costruiti su coperture o su pensiline o a terra all'interno del perimetro dell'area industriale;
25. chiarire che è facoltà del proponente aderire al regime autorizzativo di cui all'articolo 9, onde assicurare una applicazione omogenea delle norme. Si propone pertanto la seguente aggiunta dopo il comma 8: "8-bis. In mancanza della legittima disponibilità della superficie relativa alle aree per le opere di connessione alla rete, come richiesto dal comma 2, lettera b), il proponente può presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9";
26. modificare il comma 9 che, nel disporre la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo, potrebbe risultare eccessivamente oneroso, non prevedendo la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini;
27. prevedere, com'è attualmente disposto dall'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che il ricorso alla PAS sia consentito per gli impianti fotovoltaici e per le relative opere connesse e infrastrutture necessarie anche nel caso in cui la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;
all'articolo 9:
28. poiché la disposizione non prevede la perentorietà dei termini, il silenzio assenso e l'esercizio di poteri sostitutivi ad integrazione di quanto previsto dalla legge 241 del 1990, individuare tempistiche congrue, che consentano un'accelerazione degli iter. È auspicabile, dunque, lo stringente rispetto delle tempistiche per la fase della procedibilità, laddove nel coinvolgimento dei vari enti pervengano richieste di natura tecnica\chiarimenti non in linea con il tema della procedibilità amministrativa. Sarebbe necessario, inoltre, un meccanismo di silenzio-assenso per imporre una perentorietà dei termini indicati. Infine, in merito alla decadenza dell'autorizzazione unica si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall'articolo salvo proroga motivata;
29. al comma 2, lettera a), in analogia a quanto previsto all'articolo 8 in caso di coinvolgimento di più comuni, prevedere che, nel caso in cui gli interventi coinvolgano più regioni, la regione territorialmente competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. La regione territorialmente competente acquisisce le osservazioni delle altre regioni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi;
30. al comma 3, chiarire: al primo periodo, che per "provvedimenti di compatibilità ambientale" devono essere intesi quelli espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006; al secondo periodo: che l'avviso al pubblico è previsto per le sole procedure di VIA e non per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e che i contenuti dell'avviso al pubblico sono quelli esplicitati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
31. al comma 4, sopprimere il quarto periodo, non ritenendosi necessaria la concessione di proroghe del termine assegnato per le integrazioni;
32. al comma 5, prevedere l'impossibilità di richieste di integrazioni istruttorie nei casi di progetti non sottoposti a VIA o verifica di VIA;
33. al comma 6, precisare, come per il precedente comma 3, che per "provvedimenti di compatibilità ambientale" si intendono i provvedimenti espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché chiarire gli obblighi in capo all'autorità competente ai fini di consultazione del pubblico, adottando la seguente nuova formulazione: "6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro dieci giorni successivi alla verifica di completezza o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali, provvede a pubblicare lo studio preliminare ambientale nel proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero lo studio di impatto ambientale e l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali";
34. individuare puntualmente termini per la prestazione di eventuali richieste integrative e il conseguente obbligo da parte dell'autorità procedente di farle proprie, nonché, a vantaggio del proponente, l'introduzione della possibilità di proroghe per il deposito dell'eventuale documentazione integrativa richiesta, sostituendo il comma 7 con il seguente: "7. Entro trenta giorni dal termine della consultazione di cui al comma 6, qualora si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990";
35. al comma 9, prevedere che la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica sia convocata in modalità asincrona, risultando anacronistica, nonché produttiva di inutili rallentamenti del procedimento, la previsione che essa sia convocata in modalità sincrona;
36. al comma 10, alinea, ribadire quanto previsto all'articolo 3 dello schema in esame in termini di individuazione di interesse pubblico prevalente, adottando la seguente nuova formulazione: "10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi, assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti e quanto previsto dall'articolo 3, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:";
37. al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) comprende tutti gli atti di assenso comunque denominati ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1";
38. al comma 10, lettera d), introdurre l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici, come attualmente disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
39. poiché il comma 10 non disciplina espressamente i casi di progetti che, nell'ambito del procedimento unico, sono sottoposti a verifica di VIA che si conclude con assoggettamento a VIA, inserire, dopo il comma 10, un nuovo comma che obbliga, in caso di assoggettamento a VIA, la riedizione del procedimento di autorizzazione unica adottando la seguente formulazione: "10-bis. Nel caso in cui il provvedimento di verifica di VIA di cui al comma precedente disponga l'assoggettamento del progetto a VIA, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990";
40. al comma 11, specificare le modalità e le condizioni per il rinnovo del provvedimento autorizzatorio unico e introdurre gli opportuni coordinamenti, in punto di decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato avvio o fine lavori nei termini previsti, con quanto previsto dall'articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevedendo proroghe della validità dell'autorizzazione unica in conformità alla normativa vigente;
41. poiché il comma 11 prevede la pubblicazione dell'autorizzazione unica ma non ai fini del decorso del termine di impugnazione che, al contrario, fornirebbe certezze a livello di mercato in merito al momento in cui il titolo autorizzativo si considera consolidato, dopo il comma 11 inserire il seguente: "11-bis. Dalla pubblicazione di cui al comma 11 decorrono i termini di impugnazione al competente tribunale amministrativo. Avverso il provvedimento di autorizzazione unica non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica";
42. al fine di snellire e coordinare meglio l'iter autorizzativo e concessorio, per i progetti idroelettrici sottoposti ad autorizzazione unica, adottare un percorso autorizzativo unico che, a seguito della conclusione della fase di concorrenza e approvazione della domanda di concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, proceda automaticamente con le successive fasi della procedura autorizzativa. In alternativa, all'articolo 9 dello schema in esame prevedere che le amministrazioni già intervenute nel procedimento di concessione non partecipino alla conferenza di servizi, salvo il caso di modifiche sostanziali al progetto iniziale;
43. al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, Sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni competenti";
44. considerato che lo schema in esame prevede, tra l'altro, la abrogazione dell'intero articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, e quindi anche il comma 4-bis che consente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree in cui realizzare le opere connesse, dopo il comma 13 aggiungere un nuovo comma in cui precisare che, facendo valere la pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 2, e in raccordo con quanto già disposto dall'articolo 13.1 del D.M. 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", è conservata la facoltà del proponente di richiedere, per gli interventi sottoposti ad autorizzazione unica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento coattivo sulle aree interessate dalle opere connesse;
all'articolo 10:
45. con riferimento ai commi 2 e 3, poiché lo schema in esame non pare abrogare le disposizioni di cui al RD n. 1775 del 1933, prevedere le modalità di gestione e valutazione delle concorrenze;
46. disciplinare la fattispecie in cui venga confermato che il rilascio della concessione avvenga preventivamente all'attivazione del procedimento di autorizzazione unica, in quanto la VIA ha per oggetto proprio la concessione di derivazione e pertanto, preventiva all'attivazione dell'autorizzazione unica;
47. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "di cui al presente decreto" inserire le seguenti: "o qualora non siano state presentate osservazioni o opposizioni ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'ente concedente, quest'ultimo, ottenuto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente laddove prescritto" e dopo le parole: "sessanta giorni," inserire le seguenti: "previa verifica dell'ammissibilità della domanda";
48. prevedere tempistiche chiare per la fase di concorrenza, apparendo discutibile che l'amministrazione concedente possa operare una selezione fra progetti concorrenti dopo soli 30 giorni di pubblicazione, mentre appare congrua la tempistica di 60 giorni prevista per la chiusura del procedimento. Si propone pertanto di elevare il termine per la selezione fra progetti concorrenti a 60 giorni;
49. appare poco logico vincolare il rilascio della concessione all'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione e alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto;
50. inoltre, con particolare riferimento alla concessione d'uso del demanio marittimo richiesta per gli impianti offshore, valuti il Governo le seguenti criticità: (1) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica decorrente dalla data di rilascio della concessione appare incongruo, in quanto per tali tipi di progetti i lavori di analisi e progettazione iniziano, di norma, successivamente all'ottenimento della concessione demaniale e non possono concludersi in soli 30 giorni; (2) si prevede che per il periodo di durata della PAS o del procedimento di autorizzazione unica, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto dei suddetti regimi amministrativi, ma l'ipotesi di una conferenza di servizi che si concluda in 18 mesi per un impianto offshore sembra piuttosto improbabile. Inoltre, la mancanza di una disciplina sulle conseguenze in caso di superamento del termine sembra implicare la possibilità di decadenza della concessione in favore di un altro soggetto, per interventi anche incompatibili con quelli per cui il procedimento è in corso;
51. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La concessione deve comunque avere una durata proporzionata alla durata della vita utile dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso o all'entità degli investimenti";
52. in merito alla decadenza della concessione rilasciata, specificare che sia più opportuno far decorrere la decadenza in caso di mancato avvio della realizzazione entro i termini previsti dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9 e non, come attualmente previsto nella bozza entro i termini previsti dal progetto, modificando il comma 5 come segue: "5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto oggetto di abilitazione o di autorizzazione ai sensi degli articoli 7, dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9";
53. poiché nulla si prevede sui ritardi dovuti a cause di forza maggiore o all'inerzia degli enti competenti al rilascio di permessi e nullaosta, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: "I termini vengono sospesi in caso di interruzione per cause di forza maggiore. In caso di rinvio nell'avvio dei lavori dovuto ai ritardi nei rilasci di permessi e nullaosta da parte degli enti competenti, il termine della concessione viene prorogato per un periodo equivalente. In caso di fermi stagionali imposti dall'amministrazione concedente, la concessione viene automaticamente prorogata per il periodo equipollente";
all'articolo 12:
54. modificare gli Allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, all'Allegato II (progetti di competenza statale), che siano sottoposti a VIA statale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza complessiva superiore a 300 MW (Allegato II alla parte seconda, punto 2). Quanto alla valutazione ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando la soglia di 10 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, sono sottoposti a VIA regionale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza pari a 1 MW e fino a 300 MW;
55. prevedere forme di consultazione nelle procedure di compatibilità ambientale di competenza statale più pregnanti e tali da determinare un effettivo coinvolgimento delle Regioni, ad esempio attraverso forme di intesa, soprattutto in ipotesi di dissenso. Tale rafforzamento delle forme di consultazione non può che tradursi un coinvolgimento anche sul piano economico, attraverso una vera e propria compartecipazione finanziaria delle Regioni nelle procedure di competenza esclusiva statale nelle quali l'ente regionale è chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico. Tale compartecipazione va messa in atto attraverso forme di intesa e/o accordi tra Stato e Regioni;
56. estendere la competenza regionale anche nel campo degli impianti di eolico off-shore, sia per quanto attiene al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, sia al sub procedimento di valutazione di impatto ambientale. A tale proposito, giova rammentare che tra i potenziali impatti che un impianto eolico off-shore può determinare vi è quello sul settore della pesca, materia rientrante nella competenza esclusiva della Regioni a statuto speciale, vedasi Regione Sardegna e Regione Siciliana. Sebbene lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", per cui spetta a quest'ultimo fissare livelli di tutela ambientale uniformi sull'intero territorio nazionale, non può non considerarsi che la suddetta materia influisce in materie di competenza legislativa regionale, come ribadito anche recentemente dalla sentenza della Corte Costituzione del 15 febbraio 2024, n. 16;
57. con riferimento al comma 1 e al comma 2, lettera b), chiarire l'eventuale applicazione/disapplicazione di quanto previsto dal DM n. 52 del 2015 in termini di dimezzamento delle soglie per i progetti di cui agli allegati II-bis e IV al decreto legislativo n. 152 del 2006;
58. prevedere una disciplina transitoria che stabilisca cosa fare per i progetti in corso e per le varianti dei progetti già approvati. La massima semplificazione a tale proposito sarebbe di consentire con apposita previsione ai soggetti proponenti, sia per i procedimenti in corso, che per le varianti di poter scegliere se continuare con la precedente procedura o seguire la nuova competenza, qualora gli uffici del soggetto che ha acquisito la competenza si siano già adeguatamente organizzati;
59. rendere effettivo il "coordinamento" tra il procedimento di autorizzazione unica e il procedimento di valutazione di impatto ambientale, optando per il criterio della corrispondenza e uniformità tra la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la competenza in materia di VIA;
60. introdurre una norma di coordinamento con la disciplina regolatoria che presiede al regime di connessione degli impianti FER alla rete elettrica, in capo ad ARERA, prevedendo inoltre modalità e tempistiche più stringenti e, ove possibile, un sistema efficace di sanzioni che funga da deterrente all'inerzia o all'inefficienza dei distributori e dei gestori della rete nell'adempimento alla disciplina;
61. in merito al fotovoltaico, per quanto riguarda le classi di potenza per i vari regimi amministrativi, coordinare meglio le soglie di potenza tra iter ambientali e iter autorizzativi, in quanto le soglie individuate per i procedimenti destinati all'acquisizione della compatibilità ambientale e per gli iter autorizzativi indicate nello schema in esame risultano essere non coerenti fra loro (ad esempio, per le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento la soglia VIA è 15 MW, la soglia PAS è 10 MW e la soglia AU è 12 MW);
62. integrare l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021, disponendo che l'installazione di impianti agrivoltaici in tutte le sue configurazioni sia sempre consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora tali zone rientrino tra le aree disciplinate dall'articolo 20, comma 8, del suddetto decreto legislativo;
all'articolo 13:
63. al comma 1, lettera c), prevedere che ogni singolo passaggio dei procedimenti amministrativi sia ridotto di un terzo, fatti salvi i termini previsti dalla Eurodirettiva VIA e dalle Linee guida nazionali VIncA, sostituendo il capoverso b) con il seguente: "b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario fatti salvi i termini previsti per la fase di consultazione in caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione ambientale ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero della procedura di VIncA, se occorrente";
64. con particolare riferimento al settore idroelettrico, coordinare lo schema in esame con il Testo unico acque (RD n. 1775 del 1933) con riferimento all'iter di rilascio delle concessioni di derivazione e utilizzo delle acque pubbliche e con i regolamenti regionali che disciplinano i procedimenti di concessione dell'acqua pubblica;
all'articolo 14:
65. chiarire se la nuova disciplina si applicherà solo ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore dello schema in esame o se sarà applicabile anche agli iter autorizzativi pendenti, avendo cura di disciplinare gli eventuali conflitti di competenza tra amministrazioni qualora, a seguito delle modifiche apportate, l'iter pendente dovesse proseguire presso un'amministrazione diversa da quella che era titolare del procedimento autorizzativo ai sensi della normativa previgente;
66. definire l'impatto dello schema in esame sui procedimenti già avviati ma non ancora conclusi e che abbiano già ottenuto pareri vincolanti, introducendo il seguente comma: "I procedimenti relativi agli impianti inseriti negli allegati B e C già avviati, ma non ancora conclusi, che abbiano già procedure di valutazione ambientale concluse o in itinere e pareri vincolanti emessi o in itinere, vengono conclusi secondo la disciplina vigente all'atto dell'avvio del relativo procedimento";
67. poiché non è presente nello schema in esame una previsione che tenga conto del fatto che regioni e province autonome avranno bisogno di tempo per armonizzare la propria legge a quella nazionale, garantire che possano essere avviati iter autorizzativi in questo arco temporale, auspicando che sia lasciata facoltà al proponente se procedere secondo la legislazione previgente o se adottare il nuovo dettato legislativo qualora regioni e province autonome non legiferino prima dei sei mesi;
all'Allegato A:
68. inserire, tra gli interventi di nuova realizzazione di cui alla Sezione I, quelli relativi ad impianti idroelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione, così come previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge n. 77 del 2021;
69. alla lettera c) della Sezione I: (i) eliminare il richiamo ai soli impianti fotovoltaici installati a terra ai fini di perseguire un principio di neutralità tecnologica per cui non vi siano discriminazioni tra fotovoltaici installati a terra e altre tipologie di fotovoltaico, come quello flottante. In tal modo verrebbe esteso il regime di attività libera anche per il fotovoltaico flottante; (ii) eliminare il limite di potenza (non previsto dall'attuale articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021);
70. con riferimento all'idrogeno, alla lettera u) apportare le seguenti modificazioni: (i) sostituire le parole: "con potenza fino a 10 MW" con le seguenti: "di potenza uguale o inferiore ai 10 MW" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
71. modificare il titolo della Sezione II con il seguente: "Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti", al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione;
72. alla Sezione II, capoverso 1, lettera b), premettere la seguente: "0b) modifiche di impianti eolici esistenti e di progetti di impianti eolici abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, consistono nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore comportando una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e modifiche che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori";
73. alla Sezione II, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente e spostarlo nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS): "3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima (h2), intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente (h1) moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e il diametro dell'aerogeneratore già esistente (d1): h2 = h1 * (d2/d1)";
74. in ogni caso, riformulare il suddetto numero 3) della lettera b), riprendendo le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (che risulta abrogato dall'Allegato D) e spostare il tutto nella sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS);
75. sopprimere i capoversi 2 della Sezione II degli Allegati A e B, in quanto essi precluderebbero la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti utility scale che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente;
all'allegato B:
76. meglio coordinare e chiarire la possibilità di effettuare tramite PAS l'installazione di impianti di accumulo all'interno del perimetro degli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabili, a prescindere dal fatto che le due infrastrutture operino in modo combinato, inserendo, nella rubrica della Sezione I, dopo le parole: "Interventi di nuova realizzazione" le seguenti "e/o riattivazione";
77. con riferimento agli impianti solari fotovoltaici di cui alla Sezione I, capoverso 1, lettera d), elevare la potenza massima da 12 MW a 20 MW, considerato che un range di 10-12 MW per tale tipologia di impianti non è una semplificazione e inquadra pochissime casistiche;
78. apportare modifiche volte a chiarire che gli impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in modalità flottante su aree di proprietà privata, poiché ricompresi nella più generica definizione di "impianti solari fotovoltaici", possano essere sottoposti al regime della PAS se installati su aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
79. alla lettera q), innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, al fine di snellire gli iter per l'installazione di soluzioni per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale e in coerenza con lo sviluppo di ulteriori soluzioni di efficienza energetica, quali, ad esempio, pompe di calore industriali asservite al teleriscaldamento e al tele-raffrescamento;
80. alla lettera aa), dopo le parole: "impianti di accumulo elettrochimico" inserire le seguenti: "o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure";
81. alla lettera bb), dopo le parole: "o in corso di dismissione," inserire le seguenti: "e le infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006,";
82. dopo la lettera cc), aggiungere la seguente: "dd) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare";
83. modificare il titolo della Sezione II in "Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti", al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione;
84. alla lettera a), dopo le parole: "per la produzione di energia elettrica," inserire le seguenti "o di accumulo,";
85. alla lettera m), che prevede che per la modifica di un impianto di produzione di biometano esistente è ammesso il ricorso alla PAS solo a condizione che non siano previste "modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione", tale vincolo non risulta coerente rispetto a quanto ammesso per gli impianti greenfield e rappresenta un aggravio;
86. in generale, sostituire la dizione: "impianti a biometano", ovunque ricorra nello schema in esame, con la seguente: "impianti per la produzione di biometano";
all'allegato C:
87. alla lettera h) della Sezione I, innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia minima di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, conformemente a quanto esposto supra con riferimento alla lettera q) della Sezione I dell'Allegato B;
88. con riferimento a quanto previsto dalla lettera s) - nonché dalla lettera p) della Sezione II - in continuità con la vigente normativa, chiarire che il valore 300 MW fa riferimento all'impianto di produzione e non all'impianto di accumulo;
89. alla lettera v), chiarire la disciplina applicabile ai casi di dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che siano al contempo aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave o aree pubbliche/demaniali;
90. dopo la lettera v), aggiungere la seguente: "z) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare";
91. nella Sezione II, alla lettera p), dopo le parole "impianti di accumulo elettrochimico" inserire le seguenti: ", o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW," e dopo le parole: "300MW" aggiungere le seguenti: ", nonché gli impianti stand-alone con potenza superiore a 10 MW ubicati in aree diverse da quelle indicate alla lettera aa) dell'Allegato B, Sezione I. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure";
92. sostituire la lettera r) con la seguente: "r) elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione;";
93. alla lettera u), dopo le parole: "superiore a 300 MW," inserire le seguenti: "o di impianti di accumulo indipendentemente dalla potenza";
94. alla lettera v), chiarire la disciplina applicabile agli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante su dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 507 del 1994, che risultano tuttavia essere aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche/cave o aree pubbliche/demaniali;
95. dopo la lettera v) inserire la seguente "z) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare.";
96. valuti il Governo, con riferimento al tema del recupero energetico dei rifiuti di inserire i termovalorizzatori e gli elettrolizzatori ad essi connessi di potenza > 10 MW nell'allegato C tra le tipologie progettuali sottoposte ad uno dei regimi amministrativi disciplinati dal provvedimento in esame. Considerata anche l'assenza di un richiamo alla definizione di "fonte rinnovabile" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'omissione farebbe pensare che gli impianti di recupero energetico dei rifiuti non siano considerati come impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
all'allegato D:
97. riconsiderare le abrogazioni di alcune norme che sollevano forti perplessità e che sarebbe invece opportuno reintrodurre, e, in particolare: (a) l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante semplificazioni e tempi accelerati per gli impianti in area idonea; (b) l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina la DILA; (c) l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, che consente al gestore di rete di autorizzare con DILA le modifiche alle opere di connessione conseguenti a repowering di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove aree; (d) l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede la possibilità di utilizzare la PAS senza limiti di potenza e di chiedere la VIA statale sopra la soglia dei 25 MW nel caso di impianto agro-pv avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.