Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 202 del 12/11/2024

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 404

 

Art. 1

1.4 (testo 2)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

         «1-bis. All'articolo 573 del codice penale il secondo comma è sostituito dai seguenti: "La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali. Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni."».

Art. 2

2.2 (testo 2)

Stefani, Potenti

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di minori o incapaci)

          1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 605-bis

(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)

              Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o persone incapaci al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da due a cinque anni.

         Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'ente affidatario, è punito a querela degli stessi, con la reclusione da tre a sei anni.

          A chiunque commette i fatti di cui al primo e al secondo comma in danno di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, si applicano le pene ivi rispettivamente previste.

          La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio efficacemente affinchè il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.

          Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.»

«Art. 605-ter

(Particolare tenuità)

          Se i fatti previsti dall'articolo 605-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi.»