Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 05/11/2024

IN SEDE REDIGENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, fa anzitutto presente che il disegno di legge, attraverso mirati interventi di modifica al Codice penale ed al regolamento di polizia mortuaria, sana una grave insufficienza della legislazione vigente. Allo stato attuale, infatti, in caso di omicidio (e in particolare di femminicidio, reato spesso consumato in ambito intra-familiare), compiuto dai coniugi o dai conviventi della vittima, la legge non preclude all'autore del reato di entrare nella disponibilità della salma, con conseguente rischio di cancellazione ed alterazione delle prove.

A questo fine il disegno di legge con l'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 585-bis, che prevede la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizioni delle spoglie mortali della vittima per il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo condannato per l'omicidio a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo. Come si evidenzia nella relazione di accompagnamento, la lista dei reati per i quali, in caso di condanna, dovrà applicarsi la suddetta pena accessoria non è limitata all'omicidio doloso, eventualmente aggravato ai sensi degli articoli 576 e 577 del codice penale, e all'omicidio del consenziente (articolo 579), ma si estende altresì a quelle ipotesi in cui la morte della vittima rappresenta una conseguenza non voluta di una condotta a base violenta, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia seguiti da morte (articolo 572, terzo comma, del codice penale) e dell'omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), ovvero di una condotta di istigazione al suicidio (articolo 580, primo comma, del codice penale).

L'articolo 2 demanda ad un successivo regolamento da adottarsi, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'adozione di modifiche al regolamento di polizia mortuaria. In particolare attraverso tali modifiche si dovrà prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile o al parente prossimo, indagati o imputati per reati di omicidio, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento. Il medesimo regolamento dovrà prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai medesimi reati di omicidio, la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento.

Come sottolinea anche la relazione di accompagnamento, le disposizioni introdotte sono volte ad evitare il rischio che l'esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere strumentalizzato dell'autore del delitto per rendere più arduo l'accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.