Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 05/11/2024

2ª Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 22 ottobre erano stati espressi i pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo. In particolare era stata proposta una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2, su cui il senatore Bazoli aveva però chiesto dei chiarimenti, sottolineando alcune criticità tecniche.

La relatrice CAMPIONE (FdI) precisa che è ancora in corso l'istruttoria, da parte dei competenti Uffici del Dicastero, sui rilievi tecnici formulati dal senatore Bazoli.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 30 ottobre il relatore aveva illustrato il disegno di legge ed il documento iscritti all'ordine del giorno.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale invita il relatore a formulare una proposta di parere sui due provvedimenti.

Il relatore RASTRELLI (FdI) propone di formulare una relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, pubblicata in allegato. Propone altresì l'espressione di un parere favorevole riguardo al Doc. LXXXVI, n. 2 (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE constata che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, che viene approvata.

Successivamente, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2.

(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131 del 16 settembre 2024, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente, assegnato alla Commissione Giustizia per il parere. Il provvedimento si compone di 27 articoli (di cui 9 inseriti in sede di conversione presso l'altro ramo del Parlamento).

Il decreto-legge è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione giustizia segnala l'articolo 2, che reca una norma di interpretazione autentica - avente quindi effetto retroattivo - sulle tipologie di contribuzione e forme previdenziali obbligatorie - ulteriori rispetto al regime pensionistico - che trovano applicazione per i magistrati onorari confermati, rientranti nel contingente ad esaurimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e successive modificazioni, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In base all'intervento interpretativo, tali soggetti sono iscritti - oltre che al regime pensionistico generale INPS dei lavoratori dipendenti privati - alle assicurazioni INPS relative a: disoccupazione involontaria, malattie e maternità. Nel testo dell'articolato si precisa che la norma è adottata nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

L'articolo 3 reca disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2006. Più nel dettaglio, le disposizioni dell'articolo in questione incidono su una serie di articoli del codice di procedura penale, che riguardano in primo luogo il diritto della persona che viene fermata, arrestata o sottoposta a misura cautelare, di informare delle proprie condizioni una persona di sua fiducia, e quindi non necessariamente un familiare come previsto dalla normativa vigente (articoli 293, 386 e 387 del codice di procedura penale); il diritto di avvalersi di un difensore anche quando le sommarie informazioni vengono assunte dalla polizia giudiziaria sul luogo e nell'immediatezza del fatto (articolo 386 del codice di procedura penale).

L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità al fine di garantire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di quelli relativi ai servizi di intercettazione, in relazione alla procedura di infrazione 2021/4037 relativa alla non corretta applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE).

L'articolo 5 reca disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2090. A tal fine l'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina del processo penale minorile (al comma 1) e dell'ordinamento penitenziario minorile (al comma 2). Poiché obiettivo della direttiva 2016/800 è stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva ed essere reinseriti socialmente, il comma 1 dell'articolo 5 prevede una serie di modifiche al decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 recante la disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni prevedendo che il giudice debba assicurare anche il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (lettera a)). La lettera c), al fine di dare piena attuazione all'articolo 8 "Diritto all'esame medico", paragrafo 2, della direttiva, introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 448 il nuovo articolo 9-bis, in materia di valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale. La lettera d), al fine di dare piena attuazione all'articolo 5 "Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale" della direttiva, apporta una serie di modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 in tema di assistenza all'imputato minorenne. Sono poi introdotti due nuovi commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448: il comma 1-bis prevede esplicitamente i casi nei quali le informazioni relative al procedimento a carico del minorenne vengono date a soggetti diversi dai genitori. Si prevede che il minorenne venga assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni: la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne; nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge modifica invece il decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina l'ordinamento penitenziario minorile con l'inserimento della precisazione relativa all'obbligo di rispetto, nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

L'articolo 6, in materia di controlli su strada, novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 introducendo un comma aggiuntivo al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo. La disposizione fa riferimento alla procedura di infrazione n. 2022/0231 in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo.

L'articolo 11 introduce disposizioni in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/4231. Nel dettaglio, viene modificata la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale, consentendo un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.

L'articolo 12, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/4231. Nel dettaglio, la disposizione apporta modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile, patito dal lavoratore. In particolare, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2187. Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, il nuovo comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Il comma 1-ter prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

L'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2017/4092, che modifica le disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati inoltre introdotti i commi da 3-bis a 3-quater che dispongono la cessazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno anticontraffazione, sino ad oggi appannaggio della sola SIAE, sui supporti contenenti programmi per elaborare o multimediali, o recanti la fissazione di opere o di parti di opere protette, prevedendo che, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento esecutivo delle norme in questione, tale contrassegno possa essere apposto, su richiesta degli interessati, oltreché dalla SIAE, anche dagli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.

L'articolo 16-sexies, introdotto dalla Camera, in materia di valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, modifica il decreto legislativo n. 142 del 2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, prevedendo che la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari sia effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del parere sugli emendamenti parlamentari.

Segnala inoltre l'articolo 7, recante disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116, che integra la normativa italiana relativa al "Cielo unico europeo", introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi da essa derivanti e disponendo che l'ENAC è l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

L'articolo 9, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - da un minimo di 350 ad un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore - nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

L'articolo 14-ter, introdotto dalla Camera, reca disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico. Le integrazioni apportate al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) prevedono che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Sono escluse dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono richieste di intervento, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previo accertamento del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere non ostativo del relatore, che viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, fa anzitutto presente che il disegno di legge, attraverso mirati interventi di modifica al Codice penale ed al regolamento di polizia mortuaria, sana una grave insufficienza della legislazione vigente. Allo stato attuale, infatti, in caso di omicidio (e in particolare di femminicidio, reato spesso consumato in ambito intra-familiare), compiuto dai coniugi o dai conviventi della vittima, la legge non preclude all'autore del reato di entrare nella disponibilità della salma, con conseguente rischio di cancellazione ed alterazione delle prove.

A questo fine il disegno di legge con l'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 585-bis, che prevede la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizioni delle spoglie mortali della vittima per il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo condannato per l'omicidio a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo. Come si evidenzia nella relazione di accompagnamento, la lista dei reati per i quali, in caso di condanna, dovrà applicarsi la suddetta pena accessoria non è limitata all'omicidio doloso, eventualmente aggravato ai sensi degli articoli 576 e 577 del codice penale, e all'omicidio del consenziente (articolo 579), ma si estende altresì a quelle ipotesi in cui la morte della vittima rappresenta una conseguenza non voluta di una condotta a base violenta, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia seguiti da morte (articolo 572, terzo comma, del codice penale) e dell'omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), ovvero di una condotta di istigazione al suicidio (articolo 580, primo comma, del codice penale).

L'articolo 2 demanda ad un successivo regolamento da adottarsi, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'adozione di modifiche al regolamento di polizia mortuaria. In particolare attraverso tali modifiche si dovrà prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile o al parente prossimo, indagati o imputati per reati di omicidio, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento. Il medesimo regolamento dovrà prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai medesimi reati di omicidio, la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento.

Come sottolinea anche la relazione di accompagnamento, le disposizioni introdotte sono volte ad evitare il rischio che l'esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere strumentalizzato dell'autore del delitto per rendere più arduo l'accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico

Il PRESIDENTE ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato del 30 ottobre, su iniziativa della senatrice Campione, è stato deliberato di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul cosiddetto braccialetto elettronico, ovvero sui mezzi di controllo elettronico impiegati per la vigilanza a distanza di condannati o imputati. Come è noto, il cosiddetto braccialetto elettronico, ovvero il dispositivo di sorveglianza e controllo elettronico previsto dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Inizialmente ne era stata prevista l'applicazione soltanto per gli arresti domiciliari e per la «detenzione domiciliare» (articolo 47-ter, comma 4-bis, delle norme sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 75). Con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'applicabilità del braccialetto elettronico è stata estesa dapprima alla misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare (articolo 282-bis del codice di procedura penale) e successiva­mente - con la legge n. 69 del 2019 - al «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (articolo 282-ter del codice di procedura penale).

Nello svolgimento dell'indagine la Commissione intende anzitutto acquisire i dati relativi al numero dei dispositivi elettronici attivi.

In secondo luogo, l'indagine è diretta ad approfondire il sistema di funzionamento di tali dispositivi, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica del sistema delle comunicazioni, ed individuare le eventuali problematiche operative dello strumento, sia per quanto riguarda le criticità sotto il profilo tecnico, sia per quanto riguarda gli eventuali malfunzionamenti.

Un rilievo non secondario assume il ricorso al braccialetto elettronico anche nella fase relativa all'esecuzione della pena, in quanto l'uso dei dispositivi di tracciamento elettronico potrebbe costituire una valida alternativa alle misure detentive con conseguente alleviamento del sovraffollamento carcerario.

Invita pertanto i Commissari, data la rilevanza del tema, a dare indicazioni mirate sulle audizioni da svolgere focalizzando l'attenzione sul funzionamento dei dispositivi esistenti e sulla loro capacità di fornire uno strumento indispensabile sia a fini preventivi che di misure alternative rispetto al carcere.

La senatrice CAMPIONE (FdI), nel concordare con le osservazioni del Presidente, osserva che sarebbe comunque utile audire i soggetti che al momento hanno vinto la gara per la fornitura dei braccialetti elettronici attualmente in uso.

Il PRESIDENTE osserva altresì che elementi informativi essenziali possano essere acquisiti dai tecnici del ministero della Giustizia che si occupano della tematica.

Il sottosegretario DELMASTRO si dichiara disponibile ad individuare, presso il ministero, i soggetti che possono fornire gli elementi conoscitivi richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la proposta di indagine conoscitiva in titolo, che sarà trasmessa alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione, che è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(409) Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

(960) BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni

(Discussione del disegno di legge n. 409, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 960 e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra l'Atto Senato n. 409, di iniziativa dei senatori Stefani e altri, si compone di un articolo unico. La lettera a) del comma 1, modifica il primo comma dell'articolo 565 del codice civile, prevedendo che, in caso di eredità vacante, ovvero di assenza di successibili legittimi o testamentari, l'eredità si devolve al Comune e non più allo Stato, come previsto dalla legislazione vigente. La lettera b) del comma 1 modifica, conseguentemente, l'articolo 586 del codice civile specificando che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, l'eredità è devoluta al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia. Viene infine previsto in analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per lo Stato che l'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia, e che i comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Il relatore illustra altresì il disegno di legge n. 960 di iniziativa del senatore Berrino e altri, che consta di un solo articolo, il quale modifica l'articolo 468 del codice civile, in materia di rappresentazione ereditaria. È opportuno rammentare che la rappresentazione è quell'istituto per il quale un soggetto (il rappresentante), subentra, nella successione a causa di morte, in luogo di un altro (il rappresentato) che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del de cuius. In particolare ai sensi dell'articolo 468 del codice civile la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Il disegno di legge, al fine dichiarato di "meglio tutelare la famiglia del rappresentato", modificando, come detto, l'articolo 468 del codice civile, prevede che la rappresentazione ha luogo, nella linea collaterale, in mancanza di discendenti dei fratelli e delle sorelle anche a favore dei parenti del defunto fino al sesto grado.

Propone infine di congiungere il provvedimento con il disegno di legge n. 409 all'ordine del giorno, trattando entrambi i disegni di legge della materia successoria.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 409 e 960, formulata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), prima firmataria del disegno di legge n. 409, osserva che il disegno di legge in questione, ampiamente condivisibile nei suoi intenti, potrebbe necessitare di un intervento correttivo in relazione alla successione dei beni diversi dagli immobili. Molte persone, infatti, fissano la propria residenza, negli ultimi anni della loro vita, in delle case di riposo e ciò potrebbe dar luogo ad alcune criticità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.


RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, per quanto di competenza, si esprime in senso favorevole.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 2

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.