Legislatura 19ª - 2ª e 6ª riunite - Resoconto sommario n. 16 del 01/10/2024
Azioni disponibili
COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024
16ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (n. 194)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)
La senatrice TUBETTI (FdI), relatrice per la 6a Commissione, illustra il provvedimento in titolo anche a nome del senatore BERRINO (FdI), relatore per la 2a Commissione.
Il provvedimento in esame contiene lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Il provvedimento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-23.
Occorre preliminarmente rammentare che il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce «i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672». I regolamenti intervengono su più piani, innovando la materia oggetto di disciplina in modo organico, anche alla luce della contestuale abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005. Il regolamento (UE) 2018/1672 mira a rafforzare le verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10.000 euro o più.
Nel merito lo schema di decreto legislativo è composto da quattro articoli. Per una più puntuale disamina dell'articolato si rinvia al dossier predisposto dal Servizio studi.
L'articolo 1 contiene le disposizioni necessarie ad adeguare al contenuto del regolamento (UE) 2018/1672 le disposizioni nazionali in materia di commercio dell'oro, di cui alla legge n. 7 del 2000. Si dispone in particolare, oltre all'aggiornamento dei riferimenti normativi alla legislazione europea, l'introduzione di norme che disciplinano ulteriormente il mercato dell'oro, con particolare riguardo alla classificazione di quest'ultimo e al concetto di «oro da investimento», nonché agli adempimenti dichiarativi e ai limiti connessi alla movimentazione dell'oro da e verso l'estero. Sono eliminati i riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi, con parallela individuazione dei diversi soggetti che esercitano le funzioni ad esso originariamente attribuite; è rivista la disciplina sanzionatoria, allo scopo di adeguarla ai nuovi adempimenti dichiarativi. Si dispone inoltre la soppressione dei riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi nel decreto del Presidente della Repubblica IVA, n. 633 del 1972.
L'articolo 2, sempre con finalità di adeguamento alle disposizioni unionali, modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (con il quale - occorre ricordare - era stata attuata la delega all'adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni in merito alla circolazione del denaro contante contenute nel Regolamento (CE) 1889/2005, abrogato dall'attuando Regolamento 2018/1672/UE). In primo luogo, per effetto delle norme in esame, la definizione di denaro contante è ridisegnata per comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore (monete d'oro e lingotti d'oro) e carte prepagate (non nominative); è introdotta inoltre una definizione di denaro in contante non accompagnato; viene individuato il perimetro di «attività criminosa» valevole ai fini dell'applicazione della disciplina antiriciclaggio. Per istituire un adeguato sistema di sorveglianza del denaro, sono previsti due obblighi di dichiarazione: una dichiarazione sui movimenti, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante almeno pari a 10.000 euro, nonché una dichiarazione informativa per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, da o verso il territorio nazionale, almeno pari a 10.000 euro. Entrambe sono da rendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la predisposizione delle stesse deve farsi riferimento, anche con riguardo alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione europea, ai modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776. Viene disciplinata poi la procedura di trattenimento temporaneo del denaro contante, che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza di trattenere il denaro contante, qualora gli obblighi di dichiarazione non siano stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose. Sono altresì introdotte disposizioni innovative sui poteri di accertamento e di contestazione delle autorità competenti all'accertamento delle violazioni alla normativa in materia valutaria, prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2008. Fra le altre misure si prevede che i controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basino principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale. L'articolo 2 contiene poi specifiche norme in materia di collaborazione e scambio delle informazioni tra le autorità nazionali e internazionali. L'articolo introduce un nuovo articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 195, riguardante la protezione dei dati personali e il periodo di conservazione degli stessi. Viene altresì riformata sia la disciplina inerente al sequestro del denaro contante trasportato, prevedendo nuove soglie ai fini della determinazione dell'importo da sequestrare, nonché la disciplina degli adempimenti oblatori e delle misure sanzionatorie per le violazioni degli obblighi dichiarativi.
L'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'avvio del registro dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro, da istituire a cura dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM).
L'articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.
Il PRESIDENTE dà conto della richiesta dell'Associazione nazionale tutela il Comparto Oro, di essere audita in merito all'Atto in titolo.
Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni nel quale ricomprendere anche i soggetti che i Gruppi intendono segnalare entro la giornata di giovedì. Orientativamente le audizioni potrebbero svolgersi nella giornata di martedì prossimo.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) chiede al Governo di fornire informazioni circa la portata dell'Atto in titolo in relazione agli spostamenti all'interno dell'Unione Europea e di avere indicazioni su come gli altri Paesi membri hanno recepito la disciplina in oggetto, sottolineando il rischio che, come avvenuto in altre occasioni, il recepimento nell'ordinamento italiano si risolva in penalizzazioni per le imprese e i cittadini italiani, per un rispetto formalistico degli impegni assunti in sede europea.
Il senatore VERINI (PD-IDP) rimarca che il recepimento puntale delle disposizioni unionali dovrebbe costituire un motivo di vanto e non di debolezza dell'indirizzo politico.
Il vice ministro SISTO interviene sul punto chiarendo che l'obiettivo del Governo è di recepire la disciplina europea in maniera puntuale e scrupolosa trattandosi di normativa di contrasto del terrorismo e del riciclaggio. Assicura, peraltro, che fornirà gli elementi richiesti.
La relatrice TUBETTI (FdI) ritiene opportuno chiarire anche se la disciplina in oggetto interessi o meno le operazioni sui Money Transfer extra UE.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,25.