Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 21 del 01/10/2024
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IN SEDE REFERENTE
(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore per la 1a Commissione, senatore LISEI (FdI), dà conto del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1236, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle parti di interesse della Commissione affari costituzionali.
Il testo del provvedimento, che reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, si compone di 38 articoli, suddivisi in sei Capi.
Nell'ambito del Capo I, che dispone in ordine alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia, l'articolo 8 modifica la definizione di "articolo pirotecnico", contenuta nel decreto legislativo n. 123 del 2015. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.
L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e altri gravi reati - introdotte nel 2018 con l'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992 -, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
All'interno del Capo II, concernente la sicurezza urbana, l'articolo 17, introdotto dalla Camera, estende anche ai Comuni capoluogo di Città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l'autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani, già previsto dal decreto-legge n. 39 del 2024 per le Città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento. Viene specificato, inoltre, che tale numero di unità di personale si riferisce a ciascun ente interessato.
Il Capo III concerne la tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007.
In particolare, l'articolo 21, introdotto dalla Camera, consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Rende, inoltre, possibile l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. È indicata la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo e sono individuate le relative fonti di copertura finanziaria.
L'articolo 25 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.
L'articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza (regio decreto n. 690 del 1907), ossia carabinieri e agenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. Le armi che gli agenti di pubblica sicurezza sono autorizzati a detenere senza licenza sono quelle di cui all'articolo 42 del citato testo unico e cioè: arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qualunque misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65 centimetri.
L'articolo 31 rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di: estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo; attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni; possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l'attività informativa, concernenti: la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti; la previsione che le pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza la collaborazione e l'assistenza richieste necessarie per la tutela della sicurezza nazionale e l'estensione di tale potere nei confronti di società partecipate e a controllo pubblico; la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale.
Infine, il Capo VI, riferito alle disposizioni finanziarie, si compone del solo articolo 38 che reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
La relatrice per la 2 a Commissione, senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), illustra il disegno di legge n. 1236, per le parti di interesse della Commissione giustizia.
Il Capo I (articoli 1- 9) reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia.
Di specifico interesse della Commissione giustizia sono gli articoli da 1 a 7. L'articolo 1 introduce nel codice penale l'art.270.quinquies.3 volto a prevedere il delitto di "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo", in base al quale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque - al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui ai citati artt. 270-bis e 270-quinquies c.p. - consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Attraverso una modifica all'articolo 435 c.p., è poi introdotta anche un'ulteriore fattispecie del delitto di "Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti", per la quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze chimiche, batteriologiche o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, c.p. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Gli articoli 2 e 3, ambedue modificati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono rispettivamente sull'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo e sulle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011).
L'articolo 4, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.
L'articolo 5, introdotto anche esso nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale.
L'articolo 6 introduce, invece, alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura.
L'articolo 7, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni, da un lato, in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e, dall'altro, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Il Capo II, composto dagli articoli da 10 a 18, reca disposizioni in materia di sicurezza urbana.
Fra le norme di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 10, il quale, come modificato dalla Camera, prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.
Ancora, l'articolo 11, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, consistente nell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, reca ulteriori modifiche al Codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.
L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.
L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (DACUR, c.d. Daspo urbano). Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'art. 583-quater c.p.
L'articolo 14 prevede, poi, che sia punito a titolo di illecito penale - in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto - il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
L'articolo 15 modifica gli articoli 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena
L'articolo 16 introduce delle modifiche all'articolo 600-octies c.p., relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio, inasprendo il quadro sanzionatorio e introducendo quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato l'induzione all'accattonaggio.
Da ultimo, l'articolo 18, inserito nel corso dell'esame alla Camera, apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.) di cui alla L. n. 242 del 2016. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati.
Il Capo III, composto dagli articoli 19-32, reca misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corso nazionale dei vigili del fuoco nonché degli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007.
Fra le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, si segnala in primo luogo l'articolo 19, il quale, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche gli articoli 336, 337 e 339 del codice penale, introducendo una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, prevedendo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante e introducendo altresì - in virtù di una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera - un'ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica.
L'articolo 20 poi modifica l'art. 583-quater c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.
Gli articoli 22 e 23, introdotti entrambi nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, recano disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute rispettivamente da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto e dal personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di e ai figli superstiti del dipendente deceduto.
L'articolo 24 introduce delle modifiche all'articolo 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Più nel dettaglio si prevede che, ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro. Si prevede poi che nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro.
Di particolare interesse per la Commissione giustizia sono poi gli articoli 26 e 27.
L'articolo 26, modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce diverse misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari ovvero: l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all'art. 415 c.p., se commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, di cui al nuovo art. 415-bis c.p. Le condotte che integrano la fattispecie di reato sono quelle di promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, attuate mediante: atti di violenza o minaccia; resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti; e tentativi di evasione.
L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza. Si prevede, inoltre, l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.
Fra le disposizioni di rilievo per la 2ª Commissione si segnala poi l'articolo 29, il quale estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali. Si prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale.
L'articolo 30, ancora, è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale.
L'articolo 32, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-undetricies. In secondo luogo, l'articolo apporta novelle all'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, con riferimento alla conclusione di contratti il cui oggetto sia un servizio per la telefonia mobile (contratti pre-pagati o in abbonamento), viene previsto che al cliente, che sia cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, sia richiesto anche il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia. Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto. Infine, al citato articolo 98-undetricies viene aggiunto un nuovo comma, ai sensi del quale ai condannati per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni.
Di rilievo per la Commissione giustizia è, poi, l'articolo 33 (articolo unico del Capo IV del disegno di legge), il quale, modificato nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti.
In particolare l'articolo 34 reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte a: ricomprendere l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; - istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.
L'articolo 35 estende i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari.
Ed ancora, l'articolo 36 amplia la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
Infine, sempre in materia di lavoro dei detenuti, l'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario), in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base di una serie di criteri puntualmente indicati.
Il presidente BALBONI, dopo aver ringraziato i relatori, ricorda che alle ore 12 di oggi scade il termine per l'indicazione da parte dei gruppi dei soggetti da audire.
In considerazione del calendario dei lavori dell'assemblea della prossima settimana, prospetta di svolgere le audizioni dei primi dodici soggetti a partire dalle ore 14 di martedì 8 ottobre, dedicando tendenzialmente un'ora per svolgere tre audizioni, in modo da completare il ciclo informativo della giornata intorno alle ore 18.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP), nel prendere atto della proposta del presidente, ritiene opportuno svolgere una riflessione sulle modalità per addivenire a un'efficace organizzazione delle audizioni, considerano l'eterogeneità delle disposizioni del disegno di legge.
Infatti, andrebbe individuato un criterio per selezionare i soggetti da audire, auspicabilmente svolgendo approfondimenti per aree tematiche.
Ribadisce come l'atteggiamento del proprio gruppo non si concretizzi in alcun intento ostruzionistico, bensì nell'ostinato tentativo di uscire da sterili contrapposizioni tra maggioranza e opposizioni, mandando invece un segnale sulle capacità di approfondimento e di esame ponderato da parte dell'intera istituzione.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) osserva come l'attuale assetto di bicameralismo paritario si adatti all'esame di questo disegno di legge che, non essendo un decreto, non ha una scadenza e merita quindi un esame approfondito, senza inutili tentativi di accelerazione, che si concretizzerebbero in una modalità di legiferazione tale da limitare le libertà dei cittadini.
Nel rammentare come l'esame in prima lettura presso l'altro ramo del parlamento abbia abbracciato un arco temporale di circa otto mesi, prospetta la possibilità di aumentare il numero delle audizioni, anche alla luce della decisione di svolgerne dodici in una sola giornata. Rammenta poi l'eterogeneità del provvedimento, che reca norme che, per esempio, vanno a colpire la filiera economica della cannabis light, che dà lavoro a circa 11mila persone, e altre norme di carattere penalistico, come la resistenza passiva dei detenuti.
Si tratta, evidentemente, di profili eterogeni suscettibili comunque di approfondimento.
È quindi indispensabile valorizzare l'esame da parte del Senato, senza ritenere che la seconda lettura si esaurisca in una mera ratifica di quanto deciso presso altro ramo del Parlamento.
La senatrice LOPREIATO (M5S) ritiene che concentrare dodici audizioni nell'arco di una sola giornata rappresenti un carico eccessivo, in considerazione della necessità di approfondire con attenzione le diverse disposizioni del disegno di legge.
Chiede poi se la presidenza abbia intenzione comunque di audire soggetti istituzionali, al di fuori delle quote assegnate ai gruppi di maggioranza e minoranza.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) si associa alle considerazioni svolte dai senatori precedentemente intervenuti, paventando il rischio di un esame confuso e affrettato.
Nel rammentare come il disegno di legge, in quanto tale, non abbia una data di scadenza, auspica che l'esame da parte del Senato sia altrettanto approfondito rispetto a quello della Camera, evitando di cadere nella trappola del monocameralismo alternato.
Ribadisce, quindi, l'auspicio di un esame serio e privo di ingiustificate accelerazioni, sottolineando, peraltro, come l'eterogeneità del disegno di legge sia evidenziata dalla presenza di due relatori, ciascuno dei quali ha approfondito tematiche ben diverse.
Da ultimo, evidenzia come l'atteggiamento del proprio gruppo e, presumibilmente, degli altri gruppi di opposizione sarà condizionato dall'impostazione dei lavori decisa dalla maggioranza e dal Governo.
Il senatore SCARPINATO (M5S) si associa alle considerazioni precedentemente svolte, evidenziando la presenza nel disegno di legge di disposizioni non sufficientemente attenzionate dalla pubblica opinione, ma tuttavia produttive di importati ricadute, come il caso dell'articolo 31, che prevede un potenziamento dell'attività dei servizi informazione e sicurezza, introducendo l'obbligo, in capo a tutte le pubbliche amministrazioni, di prestare assistenza ai servizi di informazione e sicurezza, anche di carattere logistico, sulla base di convenzioni segrete sulle quali non sarà quindi possibile esercitare un adeguato controllo.
Si associa quindi alla necessità di un compiuto approfondimento, per senso di responsabilità istituzionale.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP), nel ricordare come il senatore Scalfarotto abbia prospettato la possibilità di aumentare il numero delle audizioni, fa presente che lo scorso anno, in sede di esame del cosiddetto "decreto Caivano", furono svolti cicli di audizioni molto intensi, con la conseguenza di non avere tempi adeguati per la giusta riflessione sui contributi forniti.
Ritiene quindi che, ai fini di un'efficace organizzazione dei lavori, sarebbe opportuno programmare le audizioni fissando un tempo limite non superiore a circa tre ore ogni giorno.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente BALBONI evidenzia innanzitutto che la presenza di una doppia relazione rappresenta una prassi consolidata in tutti i casi in cui un disegno di legge è esaminato in sede di commissioni riunite, ciascuna delle quali esprime un proprio relatore.
Nel rivendicare di non aver mai posto in essere strappi o violazioni del Regolamento nei due anni di presidenza di questa Commissione, ritiene poi che, circa il numero di auditi, l'individuazione di cinquanta soggetti ripartiti tra gruppi di maggioranza e opposizione rappresenta un punto di equilibrio adottato la scorsa settimana con determinazione unanime degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite.
Per quanto attiene poi alla suddivisione delle audizioni per aree tematiche, nel rammentare come anche questo tema sia già stato affrontato, reputa più opportuno lasciare ai singoli gruppi di maggioranza o minoranza la valutazione sui soggetti da audire, anche in funzione delle aree tematiche oggetto di approfondimento, con l'auspicio che già martedì prossimo possano essere auditi sei soggetti indicati dalla maggioranza e sei indicati dalle minoranze.
In merito all'intervento del senatore Scarpinato, ritiene che le considerazioni svolte siano più di merito che sull'ordine dei lavori e possano trovare adeguato seguito nel corso delle audizioni, così come in discussione generale o in sede di presentazione delle proposte emendative.
Ricordando poi precedenti esperienze, anche delle scorse legislature, non ritiene che un'audizione di dodici soggetti possa considerarsi una seduta fiume e rivendica l'intensione di procedere all'esame del disegno di legge con il giusto equilibrio, evitando sia le accelerazioni immotivate sia i ritardi ingiustificati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.