Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 19 del 11/09/2024

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

(Giustizia)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (n. 186)

(Esame e rinvio)

Il senatore LISEI (FdI), relatore per la 1a Commissione, precisa preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

Lo schema, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023), si compone di 6 Capi e 20 articoli ed è assegnato alle Commissioni riunite 1ª e 2ª per l'espressione del parere da rendere entro il prossimo 21 settembre.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione affari costituzionali, si sofferma sugli articoli da 1 a 6 e da 15 a 20.

All'interno del Capo I, dedicato all'ambito di applicazione e alle definizioni, l'articolo 1 individua, quale oggetto e ambito di applicazione, l'attuazione, nell'ordinamento interno, delle disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Specifica che sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo gli scambi di informazioni inerenti a reati per la cui prevenzione e individuazione vi siano già specifici atti giuridici dell'Unione europea nonché gli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge n. 124 del 2007 (DIS, AISE, AISI e RIS) e le informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.

L'articolo 2 reca le definizioni utili all'applicazione del decreto.

L'articolo 3, che recepisce integralmente l'articolo 3 della Direttiva, elenca i principi ai quali devono conformarsi tutti gli scambi di informazioni. Si tratta dei principi di: disponibilità (le informazioni disponibili possono essere comunicate alle corrispondenti autorità di un altro Stato membro), accesso equivalente (le condizioni per la richiesta di informazioni sono equivalenti a quelli applicabili per la richiesta di informazioni analoghe all'interno dello Stato), riservatezza (lo Stato che riceve un'informazione contrassegnata come riservata la protegge secondo le prescrizioni del proprio diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato che ha comunicato l'informazione), proprietà dei dati (le informazioni ottenute da uno Stato possono essere comunicate ad altri Stati solo con il suo consenso) e affidabilità dei dati (i dati personali scambiati che risultano inesatti, incompleti o non più aggiornati devono essere cancellati o rettificati, o il loro trattamento deve essere limitato, informando lo Stato destinatario).

Il Capo II riguarda lo scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici.

In particolare, l'articolo 4 recepisce le indicazioni dell'articolo 4 della Direttiva e dispone che le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro debbano essere necessarie, proporzionate e a disposizione dello Stato a cui la richiesta viene inviata. Prevede, inoltre, che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e quello del Corpo della Guardia di finanza, curi la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni. Al riguardo, viene precisato che la presentazione al punto di contatto nazionale della copia della richiesta di informazioni a un punto di contatto estero da parte delle autorità designate può essere derogata in caso di compromissione di un'indagine in corso con adeguato livello di riservatezza, o in caso di terrorismo o di pericolo per la sicurezza di una persona. Sono, infine, indicati i criteri che disciplinano una richiesta urgente.

L'articolo 5 disciplina la risposta dello Stato destinatario della richiesta, stabilendo termini di risposta conformi a quelli previsti dall'articolo 5 della direttiva. Viene comunque prevista la possibilità di derogare a tali termini in caso di necessità di un'autorizzazione giudiziaria secondo il diritto nazionale.

L'articolo 6 attua l'articolo 6 della direttiva ed elenca i diversi motivi per cui il punto di contatto nazionale può opporsi allo scambio di informazioni. Tra essi, rientrano l'indisponibilità dell'informazione richiesta, l'incompletezza dei requisiti contemplati dall'articolo 4 della direttiva e la mancata concessione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora prevista, dell'autorizzazione a comunicare le informazioni. Il rigetto della richiesta è consentito anche in presenza di motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione sia contraria alla sicurezza nazionale o in caso di possibile compromissione di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale o di danneggiamento di interessi importanti di una persona giuridica. Sono, inoltre, motivo di rigetto le richieste in violazione manifesta dei diritti fondamentali, quelle relative a reati con pena della reclusione non superiore a un anno e quelle relative a una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta. I motivi del rigetto vanno comunicati allo Stato richiedente ed eventuali chiarimenti o precisazioni devono essere richiesti a quest'ultimo prima che la richiesta sia respinta.

Nell'ambito del Capo V, concernente il punto di contatto unico per lo scambio di informazioni tra gli stati membri, l'articolo 15 determina i compiti spettanti al punto di contatto unico definendone, altresì, le relative funzioni. La disposizione dà attuazione all'articolo 14 della direttiva, che disciplina l'organizzazione del punto di contatto nazionale che, secondo quanto previsto nell'articolo 2, lettera n), dello schema di decreto, dovrà essere individuato con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Detto provvedimento dovrà anche recepire le indicazioni sull'organizzazione, composizione e formazione del punto di contatto, contenute nell'articolo 15 della direttiva.

L'articolo 16, attuativo dell'articolo 16 della direttiva, disciplina le caratteristiche che il sistema di gestione dei casi deve presentare. Tale sistema deve poter registrare le richieste di informazioni ricevute e inviate, le comunicazioni tra il punto di contatto nazionale e le autorità nazionali competenti e le informazioni comunicate. Deve, inoltre, essere interoperabile con SIENA e generare statistiche. I rischi connessi alla cybersicurezza devono essere gestiti e trattati in modo prudente ed efficace, con previsione di salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati, e i dati personali devono restare nel sistema di gestione solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere al punto di contatto unico lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di statistiche, disposizioni finali e abrogazioni.

Al suo interno, l'articolo 17 recepisce l'articolo 18 della direttiva sulle statistiche fornite dagli Stati membri alla Commissione.

L'articolo 18 individua il Garante per la protezione dei dati personali come autorità nazionale di controllo sul trattamento dei dati di cui al presente decreto.

L'articolo 19 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 20 prevede l'abrogazione del decreto legislativo n. 54 del 2015 recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 337 predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore SISLER (FdI), relatore per la 2a Commissione, si sofferma sugli articoli da 7 a 14, che riguardano profili di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 7, dando attuazione all'articolo 7 della direttiva, disciplina la modalità di scambio di informazioni consistente nella comunicazione di informazioni di propria iniziativa. Più nel dettaglio, il comma 1 prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possano comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà è esclusa nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni formano oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) o f) (ovvero quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicazione le informazioni e quando vi siano motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria o pregiudizievole per gli interessi della sicurezza nazionale ovvero possa pregiudicare l'esito di una indagine penale o di una operazione di intelligence criminale).

I successivi commi 2 e 3 disciplinano le condizioni per l'invio di una copia delle informazioni, rispettivamente, da parte del punto di contatto unico al punto di contatto unico di altro Stato membro, e da parte delle autorità di contrasto competenti, nei casi previsti al comma 1, al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Più precisamente il punto di contatto unico, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, è tenuto a inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato (comma 2). Le autorità di contrasto competenti devono inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro (comma 3).

Il comma 4, infine, disciplina i casi nei quali le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Ciò può verificarsi quando la trasmissione potrebbe compromettere un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (lettera a)) ovvero la sicurezza di una persona (lettera c)), ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (lettera b)).

L'articolo 8, in recepimento dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/977, disciplina le modalità di scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti, prevedendo che il punto di contatto nazionale o le autorità di contrasto competenti quando presentano una richiesta di informazioni direttamente ad un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro inviano contestualmente copia della richiesta al punto di contatto dello Stato destinatario. Il comma 3 prevede una serie di eccezioni, legate, come evidenzia la relazione illustrativa, al particolare livello di riservatezza ai fini della sensibilità dell'indagine, ai casi di terrorismo e per la sicurezza delle persone. A ben vedere infatti la disposizione prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono non inviare, copie delle richieste o delle informazioni quando la trasmissione potrebbe compromettere: un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (lettera a)) ovvero la sicurezza di una persona (lettera c)) ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (lettera b)). È sempre fatta salva, ai sensi del comma 4, negli scambi di informazioni disciplinati dalla disposizione in commento, la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.

L'articolo 9 disciplina i casi in cui le autorità di contrasto informano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo. Si prevede che nei casi in cui sia necessaria la preventiva autorizzazione della autorità giudiziaria (ai sensi dell'articolo 5, comma 2) e nei casi di scambio di informazioni di propria iniziativa (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) le autorità di contrasto competenti informano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai gravi delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

L'articolo 10 reca disposizioni concernenti i casi in cui il diritto nazionale dello Stato richiesto prevede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri. In particolare, la disposizione, che apre il Capo IV, recante «Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dei Capi II e III», stabilisce che qualora sulla base del diritto nazionale dello Stato richiesto sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria per lo scambio interno di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, il punto di contatto o l'autorità di contrasto devono attivare immediatamente tutte le misure necessarie per ottenerla. Tale previsione costituisce attuazione dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/977.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di tutela dei dati personali, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/977. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, per il trattamento dei dati oggetto dell'attività di scambio di informazioni regolato dallo schema di decreto in commento. Fermo il rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018, il comma 2 stabilisce che, quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono verificare che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano circoscritte a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794. Il comma 3 - riproducendo analoga previsione contenuta nell'articolo 10 della direttiva oggetto di recepimento - dispone che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto, oltre alle informazioni richieste, devono altresì fornire gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali forniti e la misura in cui essi sono aggiornati.

L'articolo 12 prevede che l'elenco delle lingue attraverso le quali effettuare lo scambio di informazioni sia tenuto dal punto di contatto nazionale. L'articolo dà attuazione all'articolo 11 della direttiva (UE) 977/2023, attribuendo al punto di contatto nazionale (come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. n)) la competenza relativa alla compilazione e all'aggiornamento dell'elenco delle lingue in cui il medesimo punto di contatto è in grado di scambiare informazioni, elenco che deve necessariamente comprendere la lingua inglese (come esplicitamente richiesto dal citato articolo 11 della direttiva). L'elenco e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione europea a cura del punto di contatto, al fine della loro pubblicazione online.

L'articolo 13 disciplina la procedura per la trasmissione ad Europol di informazioni, richieste o fornite dal punto di contatto o dalle autorità di contrasto competenti, relative ai casi in cui tali informazioni concernano reati ricompresi negli obiettivi della citata Agenzia. Più nel dettaglio, l'articolo prevede, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva 977/2023, che il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorità di contrasto competenti, in tutti i casi in cui essi siano parte di uno scambio di informazioni (quindi tanto nell'ipotesi in cui siano parte richiedente quanto nell'ipotesi in cui siano fornitori di informazioni, su richiesta o di propria iniziativa), debba valutare l'opportunità di inviare a Europol una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate. Il comma 1 stabilisce che la trasmissione debba avvenire qualora le informazioni riguardino uno o più reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi fissati dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol). È in ogni caso fatta salva la possibilità, sancita dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento 2016/794, di non inviare tali informazioni a Europol se si verifichi una delle seguenti circostanze: l'invio sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione; l'invio comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; l'invio implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale. Inoltre, ai sensi del comma 2, al momento della trasmissione ad Europol di una copia di una richiesta di informazioni o di una copia delle informazioni comunicate devono essere altresì esplicitate le finalità del trattamento delle informazioni medesime e le eventuali limitazioni a tale trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del citato regolamento 2016/794. Infine il comma 3 disciplina l'ipotesi della trasmissione ad Europol di informazioni ricevute da un altro Stato membro o da un Paese terzo: in tal caso la trasmissione ad Europol potrà avvenire solo se il predetto Stato abbia dato il suo consenso.

L'articolo 14 prevede l'utilizzo dell'applicazione di rete di Europol (SIENA) quale canale di scambio sicuro di informazioni. In particolare, il comma 1 stabilisce che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono avvalersi dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (Secure information exchange network application - SIENA), per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa. Tale disposizione recepisce quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2023/977, che individua nella piattaforma SIENA, gestita e sviluppata da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, il canale unico di comunicazione criptata a livello unionale. Il comma 2 prevede - in conformità all'articolo 13, comma 2, della direttiva - alcuni casi in cui il punto di contatto nazionale e le autorità di contrasto possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa.

Nello specifico, si tratta delle ipotesi in cui: lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol (lettera a)); l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione (lettera b)); un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al punto di contatto o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni (lettera c)). Il comma 3 stabilisce, infine, che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono essere direttamente collegati al canale SIENA, anche mediante dispositivi mobili.

Infine fra le disposizioni di interesse della Commissione giustizia si segnala l'articolo 18, il quale prevede che il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del decreto in esame sia esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi la prossima settimana, per procedere alla discussione e alla successiva votazione del parere.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.