Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 128 del 24/07/2024

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1162

 

Art. 1

1.0.600/1

Damante, Di Girolamo, Bevilacqua, Barbara Floridia, Lorefice

All'emendamento 1.0.600, dopo l'«Art. 1-bis.» inserire il seguente:

          «Art.1-ter. In considerazione della condizione di grave crisi idrica determinata dell'emergenza siccità in Sicilia che ha colpito in particolare le province di Caltanissetta, Agrigento e Messina aggravata, ulteriormente, dalla carenza di infrastrutture idriche, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.».

1.0.600

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. Al fine di assicurare un maggiore coordinamento degli interventi di sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Sisma 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, i compiti e le funzioni precedentemente attribuiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 4 maggio 2021, all'Agenzia per la Coesione Territoriale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, nonché le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC), sono trasferiti al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

          2. Col medesimo decreto sono disciplinate le modalità di trasferimento alla contabilità speciale del citato Commissario straordinario delle risorse di cui al Fondo istituito ai sensi del primo periodo dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di quelle relative al CIS Sisma 2016.».

Art. 7

7.500

La Relatrice

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio, è destinata, per gli importi approvati e assegnati dal CIPESS"».