Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 171 del 24/07/2024

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'Atto in titolo,

premesso che

lo schema di decreto attua la delega legislativa prevista dall'articolo 10 della legge n. 111 del 2023;

lo schema reca disposizioni n materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni (articolo 1), di imposta di registro, (articolo 2), di imposte ipotecarie e catastali (articolo 3), imposta di bollo (articolo 4), tasse ipotecarie e catastale (articolo 5), tributi speciali (articolo 6), accesso telematico alle banche dati catastali e aggiornamento delle intestazioni catastali;

considerato che

esso reca disposizioni in linea con i principi e criteri direttivi della citata legge n. 111, con particolare riferimento:

· al principio di semplificare gli adempimenti

· al principio dell'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili

· al principio di prevedere il sistema di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni

· al principio di rivedere le modalità applicative dell'imposta di registro

tenuto conto che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di imposta di registro, con specifico riferimento all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, in materia di cessioni di aziende o di complessi aziendali;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di

1. in relazione all'articolo 1, che apporta modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni:

a) intervenire in tema di versamento delle imposte catastali, ipotecarie, e di bollo nel caso di immobili compresi nell'eredità, prodromiche alla presentazione della dichiarazione di successione, prevedendo la facoltà del contribuente, di età anagrafica non superiore a anni 26 e in assenza di altri eredi che possano far fronte al pagamento delle imposte, di effettuare il pagamento dell'imposta utilizzando le somme in giacenza, a vario titolo, presso banche e istituti finanziari o assicurativi, e costituenti esse stesse parti dell'attivo ereditario;

b) intervenire agevolando e semplificando le procedure, in capo agli eredi, per presentare la dichiarazione di successione e accertare la sussistenza o meno di asset del de cuius presso istituti di credito o società assicurative, anche utilizzando l'anagrafe dei conti e dei depositi, riducendo il fenomeno dei conti dormienti e facendo emergere sopravvenienze ereditarie;

c) al fine di rendere coerenti i criteri di tassazione delle successioni e delle donazioni, valuti il Governo se attribuire rilevanza alle donazioni effettuate in vita dal de cuius per la determinazione dell'imposta di successione;

d) al comma 1, lettera gg), ripristinare il comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1990, al fine di mantenere la previsione che fissa la misura del 4,50 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta;

2. in relazione all'articolo 2 dello schema di decreto, recante modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro:

a) intervenire sulla lettera ff), che modifica la Tariffa, Parte I, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, al fine di reintrodurre, anche per un periodo limitato di tempo, una misura analoga a quanto disponeva l'articolo 7 del decreto-legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, volta a prevedere l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa pari a 200 euro per gli atti di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione che, nei successivi 10 anni, li demoliscono e ricostruiscono, anche con variazione volumetrica ove consentita e con il raggiungimento della classe energetica NZEB, A o B, per procedere poi alla vendita;

3. con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, recante disposizioni finali e abrogazioni:

a) estendere alle rendite vitalizie assoggettate all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 (TU imposta di registro), la previsione dell'articolo 9, comma 4, che disciplina la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

4. al fine di consentire di integrare la dichiarazione anche quando ne derivi un maggior credito o un minor debito a favore del contribuente (cosiddetta "integrativa a favore"), analogamente a quanto avviene per le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA dagli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, introdurre una o più disposizioni volte a modificare:

a) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, che disciplina la dichiarazione e il pagamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine;

b) l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 che, con riferimento all'imposta di bollo, disciplina l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.

La Commissione suggerisce inoltre le seguenti correzioni di forma e di coordinamento normativo:

1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 346 del 1990 recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di successione e donazione, e, in particolare all'articolo 51, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera tt) occorre tenere conto che tale disposizione è stata già oggetto di arrotondamento delle cifre da lire in euro: va quindi soppressa.

In relazione all'articolo 10 dello schema di decreto, alla lettera a) sostituire il riferimento ai commi 4, 5 e 6 con quello agli articoli 4, 5 e 6.

In generale, valuti infine il Governo l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento di esercizio della delega della legge n. 111 del 2023, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'introduzione di una disciplina di modifica delle aliquote dell'imposta di registro in riferimento alla cessione di aziende ovvero di immobili strumentali alle aziende stesse.