Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 151 del 24/07/2024

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 972 e 1145, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1167, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 972 e n. 1145, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1167, su cui dà la parola al relatore.

Il relatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 1167, osservando che esso novella la legge n. 166 del 2016, integrandone anzitutto le finalità. Tra queste, all'articolo 1 si inseriscono i seguenti obiettivi: contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali; contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto; contribuire all'adozione di misure idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014.

Illustra indi l'articolo 2, che modifica l'articolo 3 della citata legge n. 166 del 2016, rendendo obbligatoria, e non più facoltativa, la cessione gratuita - da parte degli operatori del settore alimentare - delle eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. La disposizione stabilisce altresì che gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, stipulano una convenzione con almeno due soggetti donatari, di cui uno con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e uno con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali.

Fa presente poi che l'articolo 3 modifica l'articolo 9 della legge n. 166, stabilendo che gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto. La disciplina vigente prevede invece che siano le regioni a stipulare accordi per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili.

Sottolinea altresì che l'articolo 4 rifinanzia il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nonché il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

L'articolo 5 - prosegue il relatore - novella la legge n. 147 del 2013, stabilendo che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Rileva inoltre che l'articolo 6 introduce un credito di imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato in favore degli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari.

Dopo aver brevemente menzionato gli articoli 7 e 8 concernenti, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore, ravvisando la connessione con i disegni di legge nn. 972 e 1145, propone di congiungere il seguito della discussione del provvedimento in titolo con quello dei citati disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.