Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 151 del 24/07/2024

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GISELLA NATURALE, SABRINA LICHERI E NAVE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169

La Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, esaminato il documento in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto in esame reca il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

secondo quanto riportato dalla relazione tecnica a corredo dell'atto di governo in parola, tra gli elementi di novità introdotti figurano l'ufficio del consigliere diplomatico e le segreterie dei Sottosegretari di Stato; l'aumento del contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione da 75 a 100 unità (esclusi i capi degli uffici, il personale assegnato alle segreterie dei Sottosegretari, nonché il personale della struttura a supporto OIV); l'elevazione da 15 a un massimo di 20 delle unità di personale esterno alla pubblica amministrazione assunto con contratti a tempo determinato e l'elevazione da 15 a 28 del limite massimo per la nomina di esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero;

l'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" ha previsto che "Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";

considerato che:

risulta innovato il sistema di nomina dei capi delle segreterie, la quale è attribuita al Ministro stesso, su proposta dei Sottosegretari interessati (mentre nel testo vigente la detta nomina è accordata ai Sottosegretari). All'articolo 2, comma 5, dello schema di decreto, inoltre, viene esplicitamente disposto che "i capi degli uffici [...], ivi compreso il segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario"; inoltre, la stessa riformata disciplina dei possibili vice capi attribuisce - ancora una volta - l'eventuale nomina al Ministro (su proposta del capo dell'ufficio), un potere, quest'ultimo, che può essere duplicemente esercitato, stante il numero massimo di due vice;

è di tutta evidenza un accentramento di poteri e facoltà in capo al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che disequilibra la ripartizione organizzativa organica, lasciando spazio ad una verticalizzazione fortemente politica dell'azione amministrativa dello Stato;

fermo restando il contributo degli uffici di diretta collaborazione, le risorse economiche dello Stato potrebbero essere utilmente e ulteriormente investite per rafforzare il contingente di unità in dotazione organica permanente presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Se, infatti, gli uffici di diretta collaborazione cessano, salvo eccezioni, con il cessare del mandato governativo, le risorse stabili facenti capo al Ministero permangono, custodendo uno storico esperienziale e professionale continuativo, di certo supporto per l'attività governativa stessa e per il positivo conseguimento della stabilità gestionale ministeriale nonché delle funzioni amministrative oltre che di indirizzo politico,

considerato, inoltre, che:

il parere reso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato (n. 00729/2024, numero affare 00662/2024) allo schema di decreto in esame ha mostrato taluni profili problematici. In particolare, per quanto concerne l'ufficio di gabinetto di cui all'articolo 3, è evidenziato che "la disposizione attuativa ha omesso ogni raccordo tra il direttore generale preposto all'ufficio e il capo del gabinetto". Un raccordo, invero, necessario. Se, infatti, come rilevato nello stesso parere, "il capo di gabinetto collabora con il Ministro nell'attività di gestione del Ministero", dall'altro, "il direttore generale […] nel supportare con studi e analisi l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, entra necessariamente in relazione con le funzioni delle articolazioni ministeriali, anche a prescindere dall'avvalimento del loro personale";

per quanto concerne la segreteria tecnica del Ministro di cui all'articolo 6, il citato parere del Consiglio di Stato rileva che la scelta del capo dell'ufficio risulta incentrata solo su "competenze adeguate alle funzioni da svolgere", contravvenendo alle prescrizioni legislative vigenti. Al riguardo, infatti, "l'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 300 del 1999, non si accontenta, per l'incarico di capo degli uffici, di una dote di professionalità semplicemente "adeguata", prescrivendo che la stessa debba essere più impegnativamente "elevata";

ancora, la nomina del consigliere diplomatico di cui all'articolo 8, il quale è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, dovrebbe comportare "l'intesa con il Ministero degli affari esteri, in nome della proficua collaborazione tra amministrazioni". All'articolo 9, poi, in tema di ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale, è sottolineata l'assenza di "ogni coordinamento con le funzioni dell'ufficio del consigliere diplomatico". Inoltre, "l'attribuzione all'ufficio della cura dei rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali, senza alcuna ulteriore specificazione, appare del tutto insufficiente rispetto alla necessità di una puntuale perimetrazione delle "competenze di supporto", rimesse, in via esclusiva, agli "uffici di diretta collaborazione" […] con puntuale indicazione delle modalità di "raccordo" tra amministrazione e "direzione politica" e delle modalità di "collegamento delle attività degli uffici";

infine, all'articolo 13, per quanto concerne il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione, nel sollevare "l'assoluta indeterminatezza della disposizione", il menzionato organo giurisdizionale amministrativo statuisce la necessità che "l'Amministrazione individui la retribuzione spettante, utilizzando il metodo seguito ordinariamente, anche nello stesso schema di decreto, di individuare un parametro preciso il cui valore massimo non sia superabile";

oltre a criticità di stampo politico, dunque, sussistono anche disfunzionalità tecniche, meritevoli di un ripensamento sull'intero impianto dello schema di decreto in esame,

esprime parere contrario.