Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 270 del 24/07/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2024

270ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il senatore LIRIS (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo nelle precedenti sedute, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, si conferma sia la congruità della quantificazione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) sia dei compensi per lavoro straordinario che sono tratti dai valori medi desunti dal conto annuale dell'anno 2022, prendendo come base di calcolo l'ammontare dell'importo complessivo corrisposto nell'anno diviso per il numero di unità di personale presente e rivalutando del 5,78 per cento l'importo dello straordinario.

Viene segnalato in merito alla richiesta di fornire un quadro riepilogativo delle vacanze organiche esistenti nel ruolo Agenti ed Assistenti del corpo della Polizia penitenziaria, posto che rimane ferma la dotazione organica complessiva, che l'effettiva scopertura in organico al 31 dicembre 2023 è di 2.160 unità, tenendo conto degli allievi agenti del 182° e 183° corso, rispettivamente 244 e 1.760 unità, che verranno immessi in ruolo al superamento del corso che termina nell'anno 2024.

In ordine ai criteri e ai parametri utilizzati per la quantificazione dei costi permanenti di fornitura del vettovagliamento, viene precisato che la stima dei relativi oneri è la risultante della media della corresponsione dei buoni pasto per particolari servizi e della mensa di servizio quando compete;

per quanto riguarda l'articolo 2, il Governo concorda con l'opportunità di prevedere di autorizzare i reclutamenti per una platea fino ad un massimo di 20 unità di personale dirigenziale della carriera penitenziaria.

Viene segnalato, inoltre, in merito al dettaglio degli elementi considerati nel trattamento economico fondamentale e in quello accessorio, che per la stima degli oneri relativi ai compensi per lavoro straordinario sono stati utilizzati i parametri medi indicati nel decreto interministeriale del 12 giugno 2024, pari ad un importo unitario medio di euro 25,85 per i primi dirigenti. Viene rappresentato, altresì, che in ordine alle voci di spesa inerenti ai fabbisogni di funzionamento e concorsuali, per le quali si richiede di fornire criteri e parametri considerati nella quantificazione, nonché le ipotesi sottostanti alle stime per le spese di missione e il numero dei partecipanti alle prove concorsuali, che le stesse spese sono state determinate sulla base dell'esperienza maturata in precedenti prove concorsuali;

in relazione all'articolo 4, viene fatto presente che la nomina ad agente in prova del corpo di polizia penitenziaria avviene al termine del primo ciclo di formazione. Attesa la previsione contenuta nel comma 1, lettera c), dell'articolo 4, la nomina ad agente in prova, come era in precedenza, avviene dopo tre mesi dall'inizio del corso, mentre la nomina ad agente avviene al termine del corso di formazione. Se il corso dura quattro mesi, la nomina ad agente decorrerà dalla fine del quarto mese, e ciò non ha effetti dal punto di vista economico perché all'agente in prova e all'agente si applica lo stesso parametro stipendiale;

con riferimento all'articolo 5, viene evidenziato che già oggi i tribunali di sorveglianza devono adottare provvedimenti con i quali applicano la liberazione anticipata e devono decidere ogni volta che il detenuto lo richiede: potenzialmente, quindi, alla scadenza di ogni semestre di pena. Viene quindi precisato che l'intervento normativo ha esattamente lo scopo di ridurre il numero complessivo dei provvedimenti con i quali è riconosciuta la liberazione anticipata ai soli casi in cui il provvedimento ha una concreta utilità, perché incide su altri benefici penitenziari o sul fine pena: l'impegno per gli uffici di sorveglianza risulta quindi ridotto dalla presente norma e non ampliato; pertanto, viene fornita rassicurazione in merito alla piena sostenibilità del procedimento a carico degli uffici dei tribunali di sorveglianza, nell'ambito della dotazione organica di magistrati in servizio presso i medesimi tribunali e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Viene segnalato, inoltre, che il Ministero ha in corso un preciso programma assunzionale del personale di magistratura, che andrà a rafforzare gli uffici in carenza di organico o quelli che risultino i più gravati. Viene inoltre prodotto un prospetto in cui sono schematizzati gli ultimi decreti ministeriali con i quali sono stati indetti i concorsi per esami per i posti di magistrato ordinario per un totale di 1300 assunzioni di personale del ruolo della magistratura ordinaria;

in relazione all'articolo 8, viene assicurato che il rispetto del limite di spesa ivi inserito potrà essere garantito dalle disposizioni che verranno dettate dal decreto ministeriale al quale è demandata la disciplina dei presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alla struttura residenziale di accoglienza. Al riguardo, viene rappresentato che solo i costi relativi a coloro che non hanno una situazione reddituale non sufficiente per provvedere al proprio sostentamento saranno posti a carico della finanza pubblica. Questi ultimi, infatti, non solo saranno selezionati in base al reddito, ma dovranno anche essere gradualmente messi in condizione di svolgere un'attività lavorativa e intraprendere quel percorso di autonomia necessario per un graduale quanto stabile reinserimento socio-lavorativo, che consentirà loro di garantire il pagamento della retta giornaliera. Il decreto ministeriale attuativo delle predette disposizioni dovrà, pertanto, stabilire: le caratteristiche di idoneità della struttura non solo in termini di sicurezza logistica, ma anche e soprattutto di adeguatezza dei programmi trattamentali da realizzarsi in collegamento anche con i diversi operatori economici presenti sul territorio, in grado di favorire riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo per il reingresso autosostenibile e stabile nella società; i requisiti soggettivi e di reddito per il sostentamento a carico della spesa pubblica; le modalità di pagamento diretto della retta giornaliera da parte dell'utente in caso di disponibilità di risorse finanziarie, sia ab initio che sopravvenuta, per effetto dello svolgimento di attività lavorativa.

Viene rappresentato, inoltre, che la ratio sottesa all'emanazione della disciplina di cui all'articolo 8 è, in via prioritaria, quella diretta a ridurre i tempi di attesa per il reperimento di strutture residenziali, ove eseguire le misure alternative alla detenzione con idonei programmi trattamentali per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale, nonché a consentire l'accesso alle predette misure da parte di coloro che non sono nelle condizioni socio-economiche per sostenere i costi per la presa in carico nelle strutture di accoglienza e reinserimento.

Relativamente all'istituzione e alla tenuta dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, viene assicurato che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia vi provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante riprogrammazione delle stesse risorse. Viene sottolineato infatti che gli Uffici di esecuzione penale esterna sono tenuti ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 354 del 1975 alla gestione delle misure alternative alla detenzione. Viene precisato che la semplificazione procedurale, prevista con l'articolo 8 attraverso l'istituzione di un elenco di strutture idonee per l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, costituirà un vantaggio procedurale e organizzativo che migliorerà i tempi di realizzazione dei servizi offerti dai predetti Uffici: si prevende infatti il coordinamento del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità a livello centrale nonché la vigilanza in ordine alla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale.

Per quanto attiene alla riprogrammazione della spesa della Cassa delle ammende, infine, viene evidenziato che l'ente prevede ogni anno, nel bilancio di previsione, le somme da erogare per il finanziamento di programmi e progetti, sulla base delle entrate e dell'avanzo di amministrazione, per realizzare le finalità indicate nello Statuto. I finanziamenti vengono erogati sulla base delle progettualità presentate nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento e della rispondenza ai requisiti previsti nello Statuto. Dall'estratto della situazione amministrativa della Cassa delle ammende al 2 luglio 2024 risulta che le spese effettuate sono pari ad euro 11.043.467, a fronte di una previsione di spesa per il 2024 di 53,9 milioni di euro. È pertanto possibile, alla luce di quanto programmato ed autorizzato nel bilancio di previsione 2024-2026, procedere alla copertura finanziaria richiesta, come risulta dal decreto interministeriale di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, in quanto le finalità indicate nell'articolo in questione sono in linea con le finalità istituzionali dell'ente. Risulta, infatti, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017 n. 102, recante lo Statuto della Cassa delle ammende, all'articolo 2 comma 2, lettere a) e b), che la Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di: a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonché nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate; b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.

Per quanto sopra esposto ed in considerazione del fatto che le entrate medie annue si aggirano intorno ai 20 milioni di euro, viene assicurato che la Cassa delle ammende è in grado di sostenere a regime le spese previste dalla disposizione in questione;

in relazione all'articolo 11, in materia di procedimento esecutivo nei confronti di Stati esteri, viene evidenziato che la disposizione interviene, peraltro ricalcando princìpi generali di diritto consuetudinario internazionale in materia di rapporti fra Stati rispetto a depositi costituenti riserve valutarie, regolando rapporti fra privati creditori e beni (le riserve valutarie di Stati esteri) depositati presso la Banca d'Italia. Il creditore non può agire in via cautelare ed esecutiva su tali depositi e i procedimenti esecutivi a tali titoli sono estinti. Del resto, l'eventuale decisione autonoma di Stati terzi di disinvestire asset in conseguenza della crisi politica internazionale non pare evitabile attraverso previsioni normative nazionali ed isolate, mentre semmai (ma sul piano di previsioni astratte e non incidenti su temi finanziari di specifico interesse) la norma di cui trattasi consente di garantire che investimenti di riserve valutarie presso la Banca d'Italia non siano aggredite da creditori privati, tutelando dunque l'investimento estero stesso e rafforzando anzi le prospettive di ulteriori investimenti nel Paese. Ad avviso del Governo, non risulta pertanto che la norma possa essere suscettibile di provocare effetti finanziari negativi, anche in relazione a eventuali procedimenti esecutivi in corso;

in relazione all'articolo 12, viene confermato che l'istituzione dei nuovi tribunali nell'anno 2025 potrà essere attuata nell'ambito di un più ampio progetto riorganizzativo delle strutture e degli uffici basato proprio sulla riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, avvalendosi delle dotazioni di personale di magistratura, anche onoraria, e amministrativo già in servizio, e delle dotazioni informatiche e materiali già esistenti sul territorio nazionale. Viene aggiunto che il rinvio di un anno trova giustificazione nella necessità di operare una più attenta valutazione dell'impatto sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nello spirito di evitare ricadute negative sulle attività in itinere di smaltimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei processi e conseguentemente rischiare di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi PNRR,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 2, delle parole: "contingente di venti unità" con le seguenti: "contingente fino a un massimo di venti unità".".

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta di parere testé illustrata.

Il senatore NICITA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, richiama innanzitutto le condizioni drammatiche del sistema penitenziario italiano le quali, pur risalenti nel tempo, sono state nettamente peggiorate dai provvedimenti adottati nel corso dei mesi da questo Governo, che hanno determinato un incremento della popolazione carceraria, senza migliorare lo stato degli istituti di pena.

Ritiene quindi che il decreto-legge in esame, pur risultando costoso per le finanze pubbliche, sia inefficiente e inefficace a fronteggiare i gravi problemi delle carceri.

Al di là delle questioni di carattere finanziario, lamenta che ai senatori del Partito democratico, nella sede referente, non sia stata data la possibilità di discutere concretamente gli emendamenti presentati al fine di apportare, per quanto possibile, miglioramenti al provvedimento.

Per queste ragioni, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere appena formulata.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.