Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 170 del 23/07/2024
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171
La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'Atto in titolo,
premesso che
lo schema di decreto attua la delega legislativa prevista dall'articolo 10 della legge n. 111 del 2023;
lo schema reca disposizioni n materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni (articolo 1), di imposta di registro, (articolo 2), di imposte ipotecarie e catastali (articolo 3), imposta di bollo (articolo 4), tasse ipotecarie e catastale (articolo 5), tributi speciali (articolo 6), accesso telematico alle banche dati catastali e aggiornamento delle intestazioni catastali;
considerato che
esso reca disposizioni in linea con i principi e criteri direttivi della citata legge n. 111, con particolare riferimento:
· al principio di semplificare gli adempimenti
· al principio dell'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili
· al principio di prevedere il sistema di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni
· al principio di rivedere le modalità applicative dell'imposta di registro
tenuto conto che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di imposta di registro, con specifico riferimento all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, in materia di cessioni di aziende o di complessi aziendali;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di
1. in relazione all'articolo 1, che apporta modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni:
a) intervenire in tema di versamento delle imposte catastali, ipotecarie, e di bollo nel caso di immobili compresi nell'eredità, prodromiche alla presentazione della dichiarazione di successione, prevedendo la facoltà del contribuente, di età anagrafica non superiore a anni 26 e in assenza di altri eredi che possano far fronte al pagamento delle imposte, di effettuare il pagamento dell'imposta utilizzando le somme in giacenza, a vario titolo, presso banche e istituti finanziari o assicurativi, e costituenti esse stesse parti dell'attivo ereditario;
b) intervenire agevolando e semplificando le procedure, in capo agli eredi, per presentare la dichiarazione di successione e accertare la sussistenza o meno di asset del de cuius presso istituti di credito o società assicurative, anche utilizzando l'anagrafe dei conti e dei depositi, riducendo il fenomeno dei conti dormienti e facendo emergere sopravvenienze ereditarie;
c) al fine di rendere coerenti i criteri di tassazione delle successioni e delle donazioni, valuti il Governo se attribuire rilevanza alle donazioni effettuate in vita dal de cuius per la determinazione dell'imposta di successione;
d) al comma 1, lettera gg), ripristinare il comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1990, al fine di mantenere la previsione che fissa la misura del 4,50 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta;
2. in relazione all'articolo 2 dello schema di decreto, recante modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro:
a) intervenire sulla lettera ff), che modifica la Tariffa, Parte I, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, al fine di reintrodurre, anche per un periodo limitato di tempo, una misura analoga a quanto disponeva l'articolo 7 del decreto-legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, volta a prevedere l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa pari a 200 euro per gli atti di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione che, nei successivi 10 anni, li demoliscono e ricostruiscono, anche con variazione volumetrica ove consentita e con il raggiungimento della classe energetica NZEB, A o B, per procedere poi alla vendita;
3. con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, recante disposizioni finali e abrogazioni:
a) estendere alle rendite vitalizie assoggettate all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 (TU imposta di registro), la previsione dell'articolo 9, comma 4, che disciplina la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
4. al fine di consentire di integrare la dichiarazione anche quando ne derivi un maggior credito o un minor debito a favore del contribuente (cosiddetta "integrativa a favore"), analogamente a quanto avviene per le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA dagli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, introdurre una o più disposizioni volte a modificare:
a) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, che disciplina la dichiarazione e il pagamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine;
b) l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 che, con riferimento all'imposta di bollo, disciplina l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.
La Commissione suggerisce inoltre le seguenti correzioni di forma e di coordinamento normativo:
1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 346 del 1990 recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di successione e donazione, e, in particolare all'articolo 51, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera tt), occorre tenere conto che tale disposizione è stata già oggetto di arrotondamento delle cifre da lire in euro: va quindi soppressa.
2. In relazione all'articolo 10 dello schema di decreto, alla lettera a) sostituire il riferimento ai commi 4, 5 e 6 con quello agli articoli 4, 5 e 6.