Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 269 del 23/07/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024
269ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 10,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 dispone l'istituzione di una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Per quanto riguarda gli oneri riferiti agli organi della commissione, si rileva che la relazione tecnica si limita a indicarne l'importo complessivo, fornendo gli elementi di quantificazione in merito alla figura del Segretario generale, consentendo di determinare solo in via residuale l'importo concernente cumulativamente il Presidente e gli altri componenti. Osserva inoltre che la relazione tecnica iniziale afferma che l'indennità spetta, oltre che al Presidente, solo ai quattro componenti non di diritto, escludendo quindi i due componenti di diritto. Tuttavia, tale limitazione non è ricavabile dalle norme: al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti. In merito agli oneri per contratti con esperti, rileva che essi sono contemplati solo per il 2024, mentre la norma non li esclude negli anni successivi, stabilendo soltanto un limite di spesa per il 2024: anche a tale riguardo andrebbero fornite delucidazioni.
La Commissione suddetta è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria e provvede, a decorrere dall'anno 2025, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante un contributo annuale di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, e un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche. In relazione alle minori entrate derivanti dal contributo obbligatorio a carico delle società professionistiche, valutate in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027, il Governo dovrebbe esplicitare i criteri considerati nella stima. Inoltre, al fine di escludere la necessità di inserire un richiamo espresso alle clausole di monitoraggio degli oneri previste dall'articolo 17 della legge di contabilità, il Governo dovrebbe assicurare, considerato verosimile un trend crescente dei fatturati delle società soggette al contributo, che l'importo complessivo di 1.600.000 euro costituisca un limite massimo a regime.
Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione all'obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari, tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, da rendere immediatamente disponibile all'INL, all'INPS e all'INAIL tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), e l'articolo 7-bis, in relazione al riordino dell'INDIRE, il Governo nel fornire ulteriori chiarimenti dovrebbe confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni, e assicurare che tali norme potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 3, osserva che la disposizione prevede che gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), possano essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025, anche rideterminando la misura dei compensi, mentre le relative autorizzazioni di spesa, per compensi e missioni, di cui al comma 4, sono riferite al solo anno 2024. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
L'articolo 10, ai commi da 3-bis a 3-quinquies, prevede che l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, e che il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta. Viene previsto inoltre che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. A tale riguardo, appare necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo e assicurazioni circa l'assenza di effetti in termini di fabbisogni aggiuntivi per le istituzioni scolastiche, e conferma che la definizione delle dotazioni organiche del personale sarà effettuata garantendo la neutralità finanziaria.
In merito all'articolo 14-bis, comma 3, con riferimento alla previsione che nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali, da completare entro il 31 dicembre 2024, sia previsto che i posti vacanti resi indisponibili siano coperti con contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto, il Governo dovrebbe confermare che tale copertura pro tempore rientri appieno nelle modalità già previste dalla legislazione vigente per assicurare la continuità del servizio scolastico.
Per quanto concerne l'articolo 15, commi da 1-bis a 1-quinquies, rileva che le disposizioni in esame autorizzano le università statali, entro il 31 dicembre 2025, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. In relazione alla modalità di copertura dei relativi oneri, cui si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, appare necessario acquisire dal Governo conferma in merito alla disponibilità di tali risorse.
In merito all'articolo 16-ter, pur dando atto che in recenti casi analoghi non sono stati ascritti effetti sui saldi, osserva che la previsione della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato appare almeno potenzialmente onerosa: pertanto appare opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione in relazione agli attuali tassi di escussione della garanzia concessa dal Fondo in questione e alla sua situazione patrimoniale.
In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 169.
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La Commissione approva.
(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE),
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento, andrebbe ulteriormente confermato che anche le nuove attività e procedure in capo alle amministrazioni comunali, previste dalle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 3, concernente le compensazioni finanziarie spettanti allo Stato qualora questo si spogli di un bene immobile affittato da un ente territoriale disponendo il trasferimento della proprietà del bene all'ente stesso, segnala che andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti che la disposizione esplica sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli attualmente scontati a legislazione vigente.
In relazione ai rilievi sopra formulati, ritiene opportuna l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 170.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non ci sono osservazioni da parte del Governo e deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene in dichiarazione di voto contrario sul parere formulato dalla relatrice esprimendo considerazioni fortemente critiche sulla compressione dei tempi che caratterizza l'esame del provvedimento in seconda lettura in Senato. Sottolinea in particolare come di fronte ad un decreto-legge che affronta temi centrali come l'edilizia e la casa vi sia una sostanziale compressione del dibattito parlamentare, sia sui profili di merito sia sui profili finanziari, profilo che costituisce un elemento particolarmente critico aldilà della non modificabilità sostanziale del testo nella seconda lettura in corso. Quanto meno l'espressione del dibattito dovrebbe essere garantita da tempi congrui di esame, per cui ribadisce la posizione di netta contrarietà su tali modalità di esame e preannuncia peraltro emendamenti della propria parte politica volti ad introdurre la parola "condono" nel titolo del provvedimento, atteso che l'avvenuta espunzione del procedimento di doppia conformità costituisce un vero e proprio condono, su cui non vi è neanche il tempo di dibattere.
Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.
La Commissione approva.
(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (n. 165)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato di relazione tecnica, contiene il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER - Critical entities resilience), che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, ed opera nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).
Per quanto di competenza, segnala che gli articoli da 3 a 5 determinano la struttura di governance delle politiche per la resilienza dei soggetti critici disciplinando le competenze del Presidente del Consiglio, istituendo il "Comitato interministeriale per la resilienza", il punto unico di contatto presso la Presidenza del Consiglio e le autorità settoriali competenti. Per queste ultime due strutture, la norma determina la dotazione di personale, e la relativa autorizzazione di spesa. A tal fine la relazione tecnica ipotizza l'indizione di un concorso unico per l'assunzione del personale necessario. Considerata la mancata espressa previsione normativa di un concorso unico, occorre valutare l'opportunità di integrare in tal senso il testo del provvedimento.
In merito alla copertura finanziaria, di cui al comma 14 dell'articolo 5, operata mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, andrebbe acquisita la conferma della sussistenza delle risorse in particolare per gli anni successivi al 2024.
In relazione all'articolo 11, comma 6, evidenzia che ai componenti della Conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica. In proposito, occorre valutare l'opportunità di espungere dalla descritta clausola di invarianza finanziaria l'inciso "a carico della finanza pubblica", al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto risulta, pertanto, utile acquisire l'avviso del Governo.
In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 15 dell'articolo 18, analogamente a quanto segnalato al comma 14 dell'articolo 5, andrebbe acquisita la conferma della sussistenza delle risorse, in particolare per gli anni successivi al 2024, anche tenendo conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14.
Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 166.
La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento sui profili evidenziati dal relatore.
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo con condizione e con osservazione, pubblicato in allegato.
La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA
(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di un elemento di risposta da parte del Governo su una specifica richiesta posta dal senatore Patuanelli.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione al quesito posto, chiarisce che in relazione all'articolo 11, in materia di procedimento esecutivo nei confronti di Stati esteri, la disposizione interviene, peraltro ricalcando principi generali di diritto consuetudinario internazionale in materia di rapporti fra Stati rispetto a depositi costituenti riserve valutarie, regolando rapporti fra privati creditori e beni quali le riserve valutarie di Stati esteri, depositati presso la Banca d'Italia. Il creditore non può agire in via cautelare ed esecutiva su tali depositi e i procedimenti esecutivi a tali titoli sono estinti.
Del resto, l'eventuale decisione autonoma di Stati terzi di disinvestire asset in conseguenza della crisi politica internazionale non pare evitabile attraverso previsioni normative nazionali ed isolate, mentre la norma di che trattasi consente di garantire che investimenti di riserve valutarie presso la Banca d'Italia non siano aggredite da creditori privati, tutelando dunque l'investimento estero stesso e rafforzando anzi le prospettive di ulteriori investimenti nel paese.
Non pare in conclusione, come correttamente indicato nella Relazione Tecnica, che la norma possa essere suscettibile di provocare effetti finanziari negativi, anche in relazione a eventuali procedimenti esecutivi in corso.
Il senatore PATUANELLI (M5S) ringrazia del chiarimento fornito dal Governo, rilevando come alla luce di una interlocuzione intercorsa con la Presidenza del Consiglio dei ministri risulta essere stato peraltro meglio definito l'ambito attuativo che interessa il provvedimento.
La relatrice MENNUNI (FdI), alla luce degli elementi forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere nella prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.
L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo di cui all'articolo 2.
Per quanto di competenza, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica richiamate a copertura.
Occorre inoltre valutare, in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, se l'attività della commissione tecnica di cui all'articolo 3 possa determinare oneri di funzionamento per il Ministero dell'economia e delle finanze.
Appare altresì necessario, all'articolo 3, inserire la previsione che ai componenti della commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 165
in relazione agli articoli da 3 a 5, viene rappresentato che in sede di esame definitivo sarà valutato con le amministrazioni competenti l'inserimento della previsione normativa di un concorso unico per l'assunzione del personale necessario, secondo l'ipotesi assunta nella relazione tecnica;
in relazione all'articolo 5, comma 14, viene assicurato che sul Fondo per il recepimento della normativa europea sussistono sufficienti disponibilità per la copertura delle attività di cui al suddetto articolo 5 anche per gli anni successivi al 2024;
in relazione all'articolo 11, comma 6, viene condivisa l'opportunità di espungere dalla clausola di invarianza finanziaria l'inciso "a carico della finanza pubblica", al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi;
in relazione all'articolo 18, comma 15, viene assicurato che, anche tenuto conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14, sul Fondo per il recepimento della normativa europea sussistono sufficienti disponibilità per la copertura delle attività di cui al suddetto articolo 18 anche per gli anni successivi al 2024,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato alla soppressione, all'articolo 11, comma 6, delle parole: "a carico della finanza pubblica".
Il parere è reso altresì con la seguente osservazione:
- si valuti l'opportunità, in relazione all'articolo 5, di prevedere un concorso unico per l'assunzione della dotazione di personale prevista dal comma 5 per il Punto di Contatto Unico (PCU) e dal comma 13 per le Autorità Settoriali Competenti.