Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 142 del 18/07/2024
Azioni disponibili
7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024
142ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE REFERENTE
(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che, come già convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari tenutasi martedì 16 luglio, nelle sedute odierne si svolgeranno la relazione illustrativa e la discussione generale del provvedimento in titolo e nella seduta di martedì, 23 luglio, si svolgeranno l'illustrazione e la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno che saranno presentati alla scadenza del termine, fissato per oggi, alle ore 15. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di martedì, con inizio alle ore 11.
Prende atto la Commissione.
Il relatore MARCHESCHI (FdI) riferisce sul decreto-legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sulle disposizioni in materia di sport.
L'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati. Modifiche del tutto analoghe sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo. Il comma 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera, contiene disposizioni finalizzate a consentire alle sole società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l'accesso alle camere di compensazione sulla base delle quali sono organizzati, dalle leghe di riferimento, i rapporti economici tra le società stesse. La relativa disciplina attuativa è demandata ad un successivo decreto ministeriale.
L'articolo 2, alla lettera a), prosegue il relatore, introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione. La lettera b), anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professionistiche, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.
Il comma 1 e la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le novelle, per i casi in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui, consentono tali prestazioni sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, e introducono una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi. Il comma 2 dell'articolo 3 abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa. L'abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale. La lettera b) del successivo comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari prevedendo rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili.
L'articolo 4 - prosegue il relatore - a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura, al comma 1, prevede che la Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente. Prevede, inoltre, che la Nado Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle risorse umane della società Sport e Salute Spa, alla quale versa il solo rimborso del relativo costo. Il comma 2 interviene in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a 7,7 milioni di euro annui, sia espressamente assegnata alla NADO Italia, a decorrere dal 2026.
L'articolo 5, al comma 1, novella la normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, prevedendo in particolare che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichino alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.
Il comma 2 attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato al provvedimento in esame.
Il relatore si sofferma indi sulle disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità. L'articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le richiamate attività di sostegno. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.
L'articolo 7 - modificato dalla Camera - prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità. Inoltre occorre che sia pendente un procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero sia in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del medesimo procedimento. Il comma 2 dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il comma 2-bis - inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - dispone che la rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo in esame non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi. Il comma 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
L'articolo 7-bis - inserito nel corso dell'esame presso la Camera - prevede il riordino dell'INDIRE. In particolare, il comma 1, ridefinisce le funzioni svolte da INDIRE. I commi 2 e 3 dispongono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito, definito dal comma 4, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE. I commi 5 e 6 sono finalizzate a coordinare le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell'INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+).
Il relatore dà indi conto dell'articolo 8 che detta, al comma 1, misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal fine, il comma 2, modificato durante l'esame presso la Camera, stabilisce che le modalità di attuazione di tali misure sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Nelle more dell'adozione del richiamato regolamento, per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
L'articolo 8-bis - inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - dispone, con norma transitoria, che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19 (senza indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo), classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Al contempo, prevede che continuino ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.
L'articolo 9 - modificato dalla Camera - al comma 1, indica i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione, della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità. Il comma 2 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità realizzi le attività di cui sopra avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, avvalendosi di Formez PA e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Il comma 3, modificato dalla Camera, prevede che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti cessino il 31 dicembre 2024 e che possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito. L'articolo (al comma 5) dispone altresì che, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Secondo il comma 6, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di un milione di euro nel 2024. Il comma 7 prevede che, per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per l'anno 2024, disponendo la relativa copertura finanziaria. Il comma 7-bis demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione dei criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla. Il comma 7-ter differisce (dal 30 novembre 2024) al 30 novembre 2025 il termine per adottare il regolamento che provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile. Il comma 7-quater reca alcune modifiche all'articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l'implementazione dei progetti di vita), e all'articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.
L'articolo 9-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, al comma 1 incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). Il comma 2 introduce alcune modifiche all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). In particolare, si aggiunge la lettera a-bis), la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, si precisa altresì che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al citato comma 213, lettera a-bis), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
L'articolo 10, comma 1, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono - alla data di entrata in vigore del decreto in esame - aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. In base al comma 2, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive. Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati aggiunti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Con tali disposizioni, si autorizza l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decorrenza dal 1° settembre 2024. Il comma 3-quinquies, inserito anch'esso dalla Camera, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'anno scolastico 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.
L'articolo 11, modificato dalla Camera, al comma 1, consente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione. In base al comma 2, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il QCER, nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Il comma 4 integra il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è tra l'altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve quindi ora definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.
L'articolo 12, al comma 1, introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025. Rispetto alla previgente disciplina riguardante l'anno scolastico 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023. Nelle regioni in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste. Il comma 1-bis - inserito nel corso dell'esame presso la Camera - dispone che, esclusivamente per l'anno scolastico 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017 in deroga alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente.
L'articolo 13 modifica - a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 - la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.
L'articolo 14 detta disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola. Il comma 01 - introdotto dalla Camera - stabilisce che le graduatorie del personale selezionato da destinare all'estero sono formate ogni nove anni (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Il comma 2 estende - in via transitoria - tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.
L'articolo 14-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica, al comma 1, la disciplina semplificata di accesso alla prova orale nei concorsi per il personale docente della scuola. Il comma 2 stabilisce che la predetta modifica si applichi ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 3 modifica le procedure assunzionali del personale docente, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, prevedendo, in particolare, che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2024. Il comma 4 prevede la cessazione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, di talune disposizioni relative alle immissioni in ruolo di personale docente ed educativo sui posti comuni e di sostegno. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Il comma 6 incrementa di 279.000 euro, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 7, infine, prevede che le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2024, siano determinati, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.
Il relatore dà indi conto dell'articolo 14-ter, che detta misure urgenti in materia di welfare studentesco, stabilisce, al comma 1, che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata. Il comma 2 incrementa di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.
L'articolo 14-quater reca misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito, stabilendo che la dotazione organica del Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise e affidando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare conseguentemente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il relatore illustra indi le disposizioni in materia di università e ricerca.
L'articolo 15, al comma 1, posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca. I commi 1-bis e 1-ter, introdotti dalla Camera, recano disposizioni per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato. In particolare, il comma 1-bis autorizza le università statali a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, entro il 31 dicembre 2025 e nel limite di spesa di 8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Tali procedure devono essere riservate, per almeno il 50 per cento dei posti, a chiamate di ricercatori che siano già in servizio nell'università procedente. I commi 1-quater e 1-quinquies, anch'essi introdotti dalla Camera dei deputati, consentono l'utilizzo delle risorse stanziate dai commi precedenti e non utilizzate nei termini previsti, nonché di ulteriori risorse già stanziate a legislazione vigente, per la copertura di maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.
L'articolo 15-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente universitario con disabilità gravissima durante le lezioni relative al proprio corso di studi.
L'articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di alloggi universitari. In particolare, è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.
L'articolo 16-bis, introdotto dalla Camera, incrementa di 10,3 milioni di euro, per l'anno 2024, il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, che siano iscritti alle università statali, siano appartenenti a un nucleo familiare con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.
L'articolo 16-ter reca disposizioni volte a disciplinare ulteriormente il Fondo per il credito ai giovani istituito dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007. In particolare, si prevede che gli impegni assunti dal Fondo con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Sono, altresì, previsti meccanismi di incremento della dotazione del Fondo, fermo restando il limite del settanta per cento dell'importo finanziato.
L'articolo 17 reca l'entrata in vigore.
Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale nonché preso atto che non vi sono iscritti a parlare e dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, dispone il rinvio del seguito dell'esame all'odierna seduta pomeridiana.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.