Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 266 del 16/07/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024
266ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 2.0.1000 (testo 2), che occorre chiedere conferma che l'ulteriore operatività del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia compatibile con le risorse attualmente disponibili, su cui andrebbero forniti elementi informativi anche al fine di escludere pregiudizi alle linee di attività già previste.
Sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2), occorre valutare di riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 2-ter nei seguenti termini: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Sulla proposta 3.1000 (come modificata) non vi sono osservazioni da formulare.
La senatrice LORENZIN (PD-IDP) interviene per chiedere elementi di chiarimento in ordine al fondo ad hoc costituito in Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle piccole e medie imprese, chiedendo al Governo di chiarire in particolare l'inquadramento sistematico della disposizione ora in esame, rispetto alle misure più in generale adottate in ambito di startup, al fine di chiarire il quadro di riferimento.
Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a chiarire come si faccia riferimento al medesimo fondo in materia, la sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 2.0.1000 (testo 2), conferma che l'ulteriore operatività del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 è compatibile con le risorse attualmente disponibili e non reca pregiudizi alle linee di attività già previste.
Sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2) concorda con la Commissione in ordine alla necessità di una riformulazione della clausola di invarianza.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.1000 (come modificato).
La relatrice MENNUNI (FdI), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.0.1000 (testo2) e 3.1000 (come modificato).
Sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2-ter con il seguente: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".".
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 (n. 167)
(Parere al Ministro della cultura, ai sensi degli articoli 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo sul provvedimento
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (n. 164)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La senatrice Elena TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.
La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.
Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene per evidenziare l'opportunità di una riflessione, in prospettiva, sul modello assunto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che dovrebbe evolvere verso forme di prelievo autonome, sulla scorta di quanto avviene per le autorità indipendenti. Ciò consentirebbe una maggiore autonomia di bilancio dell'Agenzia in parola, in linea con quanto attualmente già caratterizza le autorità indipendenti, così da agevolare forme di finanziamento autonomo in una linea evolutiva della struttura dell'Agenzia.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (n. 170)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, e 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), numeri 1) e 2), e h), numero 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è composto di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Le disposizioni integrative e correttive indicate nel titolo del provvedimento riguardano il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, e il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, appare necessario acquisire ulteriori elementi circa l'assenza di oneri finanziari connessi alla non applicabilità delle sanzioni di cui al comma 1.
Evidenzia in proposito che le argomentazioni richiamate dalla relazione tecnica si riferiscono a disposizioni del decreto legislativo n. 221 del 2023, che prevedevano la riduzione delle sanzioni e non la loro totale disapplicazione. Al fine di escludere quindi possibili effetti negativi sul bilancio dello stato sarebbe utile disporre di informazioni circa il flusso annuale stabilmente considerato a titolo di entrate relative alle sanzioni irrogabili ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato a legislazione vigente.
Inoltre, con riguardo alle argomentazioni formulate in merito al comma 3, rileva che, qualora le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento fossero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, come sembrerebbe emergere dalle argomentazioni risultanti dalla relazione tecnica, il predetto effetto di anticipazione darebbe luogo, oltre alle maggiori entrate inziali, anche a minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Relativamente all'articolo 2, comma 6, lettera b), che prevede un ampliamento del contenuto conoscitivo dell'area riservata per ciascun contribuente del sito internet dell'Agenzia delle entrate, andrebbero forniti elementi e informazioni circa l'eventuale necessità di adeguare i sistemi informativi esistenti nonché le modalità di interscambio dei dati tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di escludere che dall'attuazione della disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 3, appare necessario acquisire dal Governo puntuali elementi di informazione volti ad escludere che dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c) e h) del comma 1 e alle lettere d), e) e f) del medesimo comma 1, si determinino effetti negativi per la finanza pubblica rispetto alle maggiori entrate a suo tempo quantificate dalla relazione tecnica allegata all'atto del Governo n. 105 da cui è originato il decreto legislativo n. 13 del 2024, posto che tale quantificazione si fondava su una determinata platea di soggetti coinvolti e su ammontari definiti di basi imponibili interessate dal nuovo istituto che potrebbero essere ora modificati per effetto delle predette disposizioni.
In merito al sistema di determinazione degli acconti per il primo anno di adesione al concordato di cui alle lettere g) e m) del comma 1, che prevede una maggiorazione forfettaria per i contribuenti che applicano il metodo storico, rileva che l'affermazione contenuta nella relazione tecnica secondo la quale il nuovo sistema consente una riduzione delle maggiori somme che devono essere versate a titolo di acconto per coloro che aderiranno al concordato al fine di assicurare che, in sede di versamento a saldo, non emergano posizioni creditorie e quindi effetti negativi sulle entrate dell'anno 2025, non appare del tutto in linea con le previsioni contenute nella relazione tecnica riferita all'atto n. 105.
Infatti, la relazione tecnica riferita all'atto 105, in conseguenza dell'adesione al concordato da parte dei contribuenti interessati, non ha previsto una diminuzione ma un incremento delle basi imponibili e un conseguente aumento delle entrate in ciascun anno del biennio 2024-2025, sia per i contribuenti forfettari sia per i contribuenti ISA. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 167.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato
La seduta termina alle ore 15,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 167
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, viene confermato che la banca dati consultabile con tutti i Patti locali può essere realizzata nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
viene altresì precisato che la quota fino al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo per l'attuazione del Piano d'azione, di cui all'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto in esame, calcolabile in complessivi 82.650 euro annui, è idonea a coprirne le spese,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che le disposizioni sono orientate in larghissima parte a regolare il quadro definitorio e non prevedono nuovi compiti, se non per talune attività di registrazione, che non impattano in maniera apprezzabile sui sistemi che effettuano l'invio e non richiedono dunque l'utilizzo di risorse (né strumentali, né di personale) ulteriori rispetto a quelle già disponibili. Per quanto concerne il servizio informatico per la gestione della nuova disciplina NIS2, ricompreso nei servizi cyber nazionali, viene inoltre rilevato che esso è stato progettato ed è in corso di sviluppo nell'ambito di un più ampio sistema informativo integrato e della relativa infrastruttura. In tal senso, lo sviluppo del sistema nel suo complesso trova copertura nel PNRR 1.5; analogamente, i costi di gestione e manutenzione, anche dello specifico servizio informatico dedicato alla NIS2, trovano copertura nella dotazione finanziaria ordinaria della Agenzia per la cybersicurezza (ACN);
- in relazione agli articoli 9, 10 e 11, in merito al fabbisogno di professionalità necessario all'Agenzia per l'assolvimento dei nuovi compiti, viene evidenziata l'esigenza di reclutare personale dell'Area manageriale e alte professionalità appartenente al segmento di "Esperto" (articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante "Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"), nonché del personale dell'Area operativa, appartenente al segmento di "Coordinatore" (articolo 3, comma 1, lettera a), del richiamato Regolamento). Viene quindi rappresentato che il costo lordo della retribuzione stipendiale ed accessoria correlata alle suddette professionalità è pari, rispettivamente, ad euro 95.238 per il profilo di "Esperto", e di euro 86.330 per quello di "Coordinatore", al lordo, come anticipato, degli oneri riflessi a carico dello Stato. Viene precisato che il numero di unità impiegate nelle attività in argomento è previsto in circa 18-20 unità, che dovranno essere inserite nel processo di revisione della dotazione organica dell'Agenzia, regolata dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2021. Viene aggiunto che, quale modalità di reclutamento, sarà privilegiato il ricorso alle procedure di concorso pubblico di cui all'articolo 8 e seguenti del Regolamento del personale. Quanto alla quota di risorse destinata alla formazione specialistica del personale, da attuarsi con le prescrizioni dell'articolo 49 del Regolamento, viene rappresentato che l'onere complessivo è stato stimato tenuto conto che il costo pro-capite di tali corsi di formazione specialistici è di circa 11 mila euro, iva inclusa e che si intende ammettere a tali corsi una platea di minimo 22 unità annue. La quantificazione si basa sui costi di "formazione e security awareness" proposti dall'Accordo quadro CONSIP per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni, a cui l'Agenzia ha aderito nello scorso mese di marzo del 2024;
in relazione agli articoli da 12 a 16, viene segnalato, quanto alla spesa per hardware e software, che la spesa sarà rivolta all'acquisto di 20-25 postazioni di lavoro per il personale in servizio presso il Computer Security Incident Response Team (CSIRT), costituite da notebook di elevate prestazioni, software hardware e accessori per le attività specialistiche dell'Agenzia, il cui costo unitario è quantificato in circa 10.500 euro (lordo IVA);
in relazione all'articolo 17, viene confermato quanto esposto nella relazione tecnica, trattandosi di attività esercitabile e assorbibile nell'ambito del quotidiano esercizio di impiego e allocazione delle risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi per l'erario, che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, si incrementano, sino al 2027, in relazione all'attività dell'ACN;
in relazione agli articoli 19 e 20, viene confermato quanto esposto nella relazione tecnica, trattandosi, anche in questo caso, di attività esercitabile nell'ambito del quotidiano esercizio di impiego e allocazione delle risorse disponibili;
in relazione all'articolo 44, con riferimento alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, viene confermata l'adeguatezza delle risorse a fronte del recepimento di direttive europee già programmate con oneri previsti per le stesse annualità e a decorrere,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.