Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 166 del 10/07/2024

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,

tenuto conto della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», che all'articolo 11, lettera a), reca i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, con particolare riferimento al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

considerato quanto disposto nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio dell'Unione Europea relativo alla Nomenclatura Combinata (NC), recante il recepimento delle definizioni previste dal Sistema Armonizzato (SA) doganale internazionale all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021;

considerato, in particolare, che le modifiche apportate al capitolo 24 del SA 2022 concernenti i prodotti di nuova generazione sono state recepite nella NC con voci e sottovoci specifiche per consentirne la corretta identificazione e la classificazione, mediante il richiamato Regolamento;

preso atto che il vigente decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), che stabilisce le definizioni dei prodotti assoggettati al regime di accisa e di imposta di consumo, non prevede la categoria specifica e separata dei prodotti senza tabacco di cui alle sottovoci 2404.12.00.90 e 2404.19.90.00 della NC, in ciò configurandosi un disallineamento dell'ordinamento italiano con le disposizioni relative alla Nomenclatura Combinata UE di cui al richiamato Regolamento, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico delle Accise relativamente al raccordo tra la normativa fiscale domestica e la disciplina doganale comunitaria;

rilevata pertanto la necessità di procedere, anche in linea con le proposte normative recentemente avanzate in tal senso in sede parlamentare, ad una piena armonizzazione delle disposizioni definitorie del Testo Unico delle Accise con quelle statuite dalla Nomenclatura Combinata UE, anche al fine di eliminare i possibili disallineamenti amministrativi in sede di operazioni doganali di import ed export intracomunitario ed extracomunitario dei prodotti richiamati, e della conseguente applicazione dei regimi normativi e sanzionatori;

ritenuto altresì opportuno provvedere ad una contestuale disciplina organica per la circolazione e immissione in consumo dei prodotti richiamati, con riferimento al regime di tassazione, distribuzione ed etichettatura dei prodotti in oggetto;

ritenuta infine la necessità di prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, e in vista dell'introduzione di una specifica sanzione a presidio degli interessi suindicati, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

tenuto conto altresì che l'Allegato 1 di cui all'articolo 1 è parte integrante dello schema in esame;

esprime parere favorevole

con la seguente condizione:

Provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame un'apposita norma che disponga l'aggiornamento delle disposizioni attualmente vigenti ai sensi del decreto legislativo n. 504/1995 mediante l'introduzione della categoria specifica e separata dei "prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina", in linea con le disposizioni della Nomenclatura Combinata dell'UE come aggiornate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021, definendone altresì specifica disciplina e provvedendo al necessario coordinamento normativo di quanto previsto dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 504/1995 in conseguenza dell'introduzione della categoria specifica e separata di cui al presente punto.

Conseguentemente, provveda il Governo a introdurre: a) disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura di tali prodotti analoghe a quelle previste dall'62-quater del decreto legislativo n. 504/1995; b) disposizioni in materia di vendita e immissione in consumo di tali prodotti analoghe, in via esclusiva, a quelle previste dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; c) una imposta di consumo su tali prodotti di entità pari a quella prevista dall'articolo 39-terdecies del decreto legislativo n. 504/1995; d) tale disposizione dovrà inoltre prevedere misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato, la tutela della salute, nonché a prevedere il divieto di vendita a minori.

E con le seguenti osservazioni:

1) Valuti il Governo l'opportunità di prevedere il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2) In riferimento all'allegato recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione", valuti il Governo di introdurre le seguenti modifiche:

- per l'individuazione dell'Ufficio dell'Agenzia competente in materia di revisione dell'accertamento, all'Allegato 1, Titolo II, Capo IV, agli articoli 41 e 42, precisare che qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia è competente l'Ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte;

- all'Allegato 1, Titolo IV, Capo I, articolo 71, laddove viene previsto che per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli, eliminare il generico riferimento alla deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli;

- all'Allegato 1, Titolo VI, Capo I, articolo 93, correggere, per la determinazione del limite per l'applicazione della libertà vigilata, il riferimento alla reclusione superiore a un anno, con quello della reclusione "inferiore a un anno;

- riformulare gli articoli 13, 107, 108 e 109 del citato testo unico complementare al fine di precisare la competenza della Procura europea EPPO, in aggiunta alla competenza della Procura nazionale, per la comunicazione della notizia di reato, nonché di chiarire la competenza per la ricezione del processo verbale in capo all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente sul luogo dove è constatata la violazione.

3) All'allegato I, all'art. 51, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo «L'Agenzia può autorizzare, su richiesta, l'esonero, anche parziale, dalla garanzia per i trasferimenti nazionali dei tabacchi lavorati previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti e verificata la valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.», al fine di abbattere le barriere all'ingresso nel mercato della distribuzione dei suddetti prodotti, favorire la concorrenza e l'apertura del mercato a nuovi operatori economici e liberare risorse per gli operatori della filiera distributiva, stimolando gli investimenti e aumentando l'occupazione senza alcun onere per l'erario.