Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 264 del 10/07/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024
264ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, riassegnato, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo base adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 luglio scorso, atteso che esso corrisponde al testo licenziato in sede redigente dalla medesima Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice MENNUNI (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo base adottato in sede deliberante in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.
La Commissione approva.
(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rileva che non risulta chiaro dal testo del provvedimento in esame a quale tipologia di formatore si faccia riferimento nella norma. Tale elemento di scarsa chiarezza pone una criticità che dovrebbe essere preliminarmente chiarita.
Dopo che il presidente CALANDRINI interviene per chiarire, alla luce di quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, che il formatore e il docente vengono in rilievo con riferimento alla giornata di nuova istituzione, la senatrice LORENZIN (PD-IDP) sottolinea come sarebbe auspicabile un chiarimento del testo del provvedimento al fine di evidenziare il riferimento ai formatori e ai docenti.
Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, riassegnato, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo base adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 luglio scorso, atteso che esso corrisponde al testo licenziato in sede redigente dalla medesima Commissione, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice MENNUNI (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo base adottato in sede deliberante in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.
La Commissione approva.
(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione, monocamerale, è composta da dieci senatori nominati dal Presidente del Senato.
In base all'articolo 7, in materia di organizzazione interna, fa presente che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. In base al comma 4 del medesimo articolo, per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Sottolinea che il comma 5 del medesimo articolo statuisce che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Fa presente che il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
Per quanto di competenza, atteso che gli oneri per il funzionamento della Commissione - indicati, come richiamato, in 240.000 euro annui - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, non ha osservazioni da formulare.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene per chiedere un chiarimento in ordine ai dieci componenti previsti per la commissione monocamerale, in particolare chiedendo se risulterà garantita la presenza di rappresentanti per tutti i Gruppi.
Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) chiarisce che sono state preannunciate, in sede di esame di merito del provvedimento, possibili modifiche al testo in esame, tra cui una estensione del numero dei componenti della Commissione.
Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è all'esame limitatamente ai profili finanziari.
Non essendovi altri interventi, il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.
(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 giugno.
La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica.
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (n. 164)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è composto di 6 capi e 44 articoli, è diretto al recepimento della direttiva n. 2555 del 2022 (cosiddetta direttiva NIS 2) - recante misure per un livello comune elevato di cibersicurezzanell'Unione europea - la quale pone come termine per il suo recepimento il 17 ottobre 2024. A tal fine, la legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 3, gli ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici di delega assegnati al Governo per il suo recepimento.
Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 7, in materia di identificazione dei soggetti "essenziali" e dei soggetti "importanti", rileva che le disposizioni sembrano richiedere un aggiornamento e un potenziamento delle dotazioni software e hardware delle Amministrazioni pubbliche coinvolte negli adempimenti previsti, per cui andrebbero fornite rassicurazioni circa la piena sostenibilità di tali compiti avvalendosi delle sole risorse previste dalla legislazione vigente nei propri bilanci.
Con riferimento all'articolo 9, in tema di strategia nazionale di cibersicurezza, rimarca che andrebbe verificata l'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente a seguito della legge di bilancio 2023, così come integrate dagli articoli 11, 13 e 15 dello schema in esame, che saranno assegnate all'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (ACN), organismo centrale nell'elaborazione e nella gestione della Strategia di cibersicurezza nazionale, per l'attuazione delle misure strategiche di cui al comma 3.
In merito all'articolo 11, sulle Autorità di settore NIS, relativamente agli oneri di personale, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla prudenzialità dell'ipotesi considerata per il calcolo delle mensilità previste per il 2024, con un rateo di spesa mensile di soli 3 mesi. Quanto allo scrutinio degli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, sarebbe altresì opportuno fornire i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per quanto concerne l'articolo 12, sottolinea che andrebbe confermato quanto l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale possa assicurare, in via permanente, il supporto al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, al fine di consentire l'implementazione e la corretta attuazione del presente decreto, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 17, segnala la necessità di confermare che l'Agenzia per la cibersicurezza possa svolgere i compiti di supporto allo scambio di informazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Riguardo agli articoli 19 e 20, che provvedono al recepimento degli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2022/2555, segnala l'ulteriore necessità di trovare conferma che le attività, ivi previste, potranno essere svolte da parte dell'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
In relazione all'articolo 44, per i profili di copertura, relativa alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verificata l'esistenza delle occorrenti disponibilità, fa presente che andrebbero fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento di direttive europee già programmate con oneri previsti per le stesse annualità e a decorrere.
Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 163.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire le risposte ai rilievi espressi in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (n. 166)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
Il senatore LIRIS (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, le disposizioni in esame modificano la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale, subordinando l'esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l'oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice, che opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto riguardo agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione ai quali spettano le indennità che sono poste a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Circa i profili di quantificazione, la relazione tecnica afferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica giacché ai componenti della commissione non spettano compensi o altri emolumenti e che la stessa è composta in parte da dirigenti (per i quali si applica il principio di onnicomprensività della retribuzione) e in parte da altri soggetti (due spedizionieri e un professore universitario) ai quali spettano le indennità di cui si è detto in precedenza. In proposito, segnala che la relazione tecnica non menziona i costi connessi agli aspetti logistici e organizzativi relativi all'espletamento delle prove di esame che, in mancanza di precisazioni nel testo del provvedimento, sarebbero da porre a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di escludere tale eventualità, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento che tali costi sono da porre a carico dei soggetti partecipanti alle prove al momento dell'iscrizione all'esame. Su tale aspetto appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.
Del medesimo articolo 2, circa i profili di copertura finanziaria e con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria summenzionata, di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis della legge n. 213 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, sotto il profilo della formulazione della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza, che esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, al più ampio aggregato della finanza pubblica, tenuto conto che della commissione esaminatrice fanno parte anche dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
In relazione all'articolo 3, per quanto concerne i profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme introducono numerose modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Le modifiche, per lo più, ampliano l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali lasciando invariato l'importo da corrispondere oppure perseguono finalità di coordinamento del testo unico oggetto di modifica con altre norme già vigenti. Inoltre, esse introducono disposizioni sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo, tra l'altro, che gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. Riguardo a tali disposizioni la relazione tecnica, senza fornire ulteriori informazioni, si limita ad affermare che gli adempimenti ad esse connessi sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ad invarianza di oneri. Ciò stante, appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, al fine di escludere che da tali adempimenti possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda l'ammontare e la decorrenza degli effetti finanziari del provvedimento, rileva che, poiché l'articolo 7, comma 3, dispone che le sanzioni amministrative di cui all'Allegato 1 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - e quindi verosimilmente in una data ricadente nell'anno 2024 -, ciò dovrebbe implicare la contabilizzazione degli effetti finanziari (positivi e negativi) già a partire dal 2024, sebbene in tale anno l'imputazione dovrebbe avvenire solo per quota parte del loro ammontare annuo, ossia in proporzione al presumibile periodo di vigenza del provvedimento, in modo da escludere una sovrastima del relativo effetto netto. Ciò nonostante, osserva invece che sia il prospetto riepilogativo sia l'articolo 9 contabilizzano gli effetti finanziari nel loro intero ammontare annuo fin dal primo anno di decorrenza degli stessi, anno che viene per altro diversamente identificato: l'anno 2025 secondo il prospetto riepilogativo, l'anno 2024 secondo l'articolo 9. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire un chiarimento dal Governo.
Con riferimento all'Allegato 1, recante "Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione", segnala che l'articolo 39, recante misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli - (S.U.Do.Co.), presenta elementi di novità rispetto alla normativa vigente, posto che esso prevede, con particolare riferimento alla natura dei controlli, in aggiunta ai controlli amministrativi (già contemplati dalle disposizioni vigenti), che qualora le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o sul criterio casuale, che la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo debba essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia. Anche i citati controlli devono essere effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli. Ciò stante, andrebbero quindi forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a consentire al S.U.Do.Co. di adempiere ai propri compiti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 169 del 2016, che stabilisce che le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività dello sportello unico debbono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento agli articoli dai 61 a 63 dell'Allegato 1, che confermano l'obbligo per i comandanti e i capitani di redigere un manifesto del carico, il cui contenuto è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia che la trasmissione di tale manifesto (articolo 62), contenente le informazioni prescritte, assolve agli obblighi dichiarativi secondo quanto previsto dalla normativa doganale dell'Unione. Segnala in proposito che la norma in esame sembra rivestire carattere innovativo relativamente alla trasmissione telematica del manifesto, comportando l'abrogazione delle norme del Testo unico delle leggi doganali (TULD) che comportano la consegna materiale del documento. La relazione tecnica sottolinea che la norma reca disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi connessi alla trasmissione del manifesto, che saranno individuati da apposito provvedimento dell'Agenzia e afferma che si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, al fine di assicurare che l'attuazione delle disposizioni non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisite maggiori informazioni dal Governo circa l'attuale sistema di trasmissione del manifesto di carico, onde poter escludere la necessità di un adeguamento dei sistemi informativi dell'Agenzia.
In relazione agli articoli 68 e 69 dell'Allegato 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, la custodia temporanea delle merci e vigilanza. In particolare, rispetto alla normativa vigente si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia (articolo 68). L'articolo 69 conferma invece l'affidamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'esercizio della vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, da effettuarsi in via ordinaria, ogni due anni o in via straordinaria in base a ragioni di opportunità.
Al riguardo, evidenzia che rispetto alla normativa vigente, l'articolo 69 non riproduce il terzo comma dell'articolo 161 del TULD, in base al quale la spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito, mentre quella relativa alle verificazioni straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata.
La relazione tecnica afferma che gli articoli 68 e 69 non innovano rispetto a quanto previsto dagli articoli 156 e 161 del TULD vigente, in quanto le attività stabilite sono coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La relazione tecnica inoltre precisa che, pur non essendo stata replicata la suddetta previsione dell'articolo 161 del vigente TULD - che prevede che la spesa delle verificazioni ordinarie nonché di quelle straordinarie dalle quali emerga una differenza di qualità o di quantità non giustificata sia a carico del concessionario - l'articolo 69 non modifica la prassi operativa, atteso che l'articolo 52 del Codice doganale unionale riserva comunque alle autorità doganali l'imposizione di oneri o il recupero di costi per servizi specifici resi. Pertanto, secondo la relazione tecnica, la misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia.
Tutto ciò considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di stabilire espressamente, all'articolo 69, che l'Agenzia con proprio provvedimento provvede alla fissazione della misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 52 del Codice doganale unionale.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 162 e della Camera dei deputati n. 225.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 luglio.
Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.
Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia
(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie
(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima
(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie
(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.
Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità in ordine al provvedimento in esame.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo. del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 1, comma 1, viene evidenziato, con riferimento alla platea dei beneficiari, che il dato inserito nella relazione tecnica è stato determinato prudenzialmente sulla base del volume di soggetti che, in conseguenza dell'evento alluvionale, hanno presentato domanda di accesso ai cosiddetti "contributi di immediato sostegno" (CIS), di cui all'ordinanza n. 999 del 2023 del Dipartimento di Protezione civile.
In merito ai profili di copertura finanziaria della medesima disposizione, che prevede il limite di spesa di 210 milioni di euro a valere sulle risorse (pari a 560 milioni di euro) disponibili nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, viene chiarito che il rispetto del limite di spesa è assicurato mediante il monitoraggio delle concessioni che verranno effettuate con appositi provvedimenti del Commissario straordinario, mediante l'apposita piattaforma informativa impiegata allo scopo dalla struttura di supporto e che le somme residuali a valere sui 560 milioni di euro, pari a 350 milioni di euro, sono destinate agli interventi di ricostruzione privata, aumentando in tal modo la complessiva provvista finanziaria a tale scopo a disposizione del Commissario straordinario.
In relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene fatto presente che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, richiama, in particolare, gli oneri previsti per il finanziamento dei cosiddetti "crediti d'imposta energia", prevedendo che - qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata - le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Si tratta in particolare dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo trimestre 2023); all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (maggiori oneri secondo trimestre 2023). Viene quindi allegato un prospetto ove sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023: tali risorse, per l'importo di 66 milioni di euro, sono destinate, per l'anno 2024, ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2023, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La restante parte, pari a 560 milioni di euro, non risulta utilizzata per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;
in relazione all'articolo 2, viene fatto presente che i contributi ivi previsti, come precisato dal comma 3-quater, sono alternativi al contributo di ricostruzione, che avrebbe comunque incluso gli oneri di demolizione (che quindi sono in ogni caso a carico delle risorse per la ricostruzione). Viene quindi precisato che gli oneri connessi alla demolizione degli immobili oggetto di richiesta di delocalizzazione, di competenza del comune, sono a carico della contabilità speciale e comunque l'importo complessivo della delocalizzazione e della demolizione non può superare il contributo per la ricostruzione che sarebbe stato concesso in alternativa. Pertanto, viene confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e viene rappresentato infine che l'azione del Commissario è, comunque, ammessa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-sexies, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023;
in relazione all'articolo 4, con riferimento alla previsione di spesa per indennità di missione, in relazione alle visite e ricognizioni che verranno condotte nelle aree colpite dall'alluvione, indicata nella relazione tecnica complessivamente in 1.340.000 euro per il secondo semestre 2024, viene precisato che l'onere riferito al primo semestre 2024, pari a circa 2.480.000 euro, è riferito sia alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e ristorate al Ministero della difesa, a conclusione di tale periodo, nei primi mesi del corrente anno, sia alle spese sinora registrate, avente il medesimo dimensionamento finanziario, fino al 30 giugno 2024, che verranno rimborsate al Ministero medesimo verosimilmente nel mese di luglio 2024.
Viene inoltre precisato che la somma forfettaria giornaliera, a titolo di indennità aggiuntiva riconosciuta al personale militare facente parte della struttura di supporto, compete per tutto il periodo di assegnazione di detto personale alla struttura, come sancito da apposito provvedimento del Commissario straordinario. Il pagamento dell'indennità avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all'Arma dei Carabinieri. L'eventuale erogazione non dovuta è recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo. Inoltre, la misura dell'indennità ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento.
Per quanto concerne gli oneri connessi con la manutenzione evolutiva della piattaforma informativa, viene rappresentato che si è tenuto conto dei preventivi di spesa connessi con l'attivazione di ulteriori servizi di interoperabilità con i sistemi regionali impiegati per la gestione e la trasmissione delle istanze connesse con i contributi di ricostruzione privata, la prosecuzione dei servizi di helpdesk, nonché l'implementazione di assistenza virtuale alla compilazione delle domande per la concessione dei citati contributi da parte di famiglie e imprese mediante "chatbot".
Con riguardo agli oneri connessi al compenso ai quattro consulenti del Commissario straordinario, viene precisato che lo stesso, come si evince dai contratti professionali di collaborazione stipulati e pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Commissario, è pari a 30.000 euro lordi annui, ovvero 15.000 euro a semestre. Ne consegue che l'onere complessivo per il secondo semestre è pari a 60.000 euro;
in relazione all'articolo 5, viene segnalato che la struttura di supporto al Commissario straordinario, nel perfezionare il programma esecutivo degli interventi in parola, ha ricompreso entro il quadro economico i compensi in favore dei soggetti attuatori e che, al riguardo, non sono emerse criticità nell'assicurare la copertura finanziaria agli interventi in questione a valere sulle risorse disponibili;
con riferimento all'articolo 6, viene fatto presente che il programma infrastrutturale degli interventi urgenti sulle infrastrutture in concessione, che RFI ha elaborato, rientra nel limite delle risorse finalizzabili allo scopo, pari a 255 milioni di euro comprensivi di IVA. Viene aggiunto che la struttura di supporto al Commissario straordinario intende avviare le priorità segnalate da RFI, aventi un valore complessivo di 154.428.359,61 euro, IVA compresa, di cui 142.228.359,61 euro, IVA compresa, peraltro rendicontabili nell'ambito della misura PNRR M2C4 2.1.a. entro il 2026. Gli interventi più complessi confluiscono nel piano speciale di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con risorse in via di definizione, per circa 102.597.120 euro, IVA compresa. La struttura di supporto sta predisponendo una specifica convenzione con RFI nella quale, per detti interventi, saranno chiariti gli aspetti di successiva gestione e manutenzione, da non considerarsi a valere sulle risorse in contabilità straordinaria del Commissario straordinario.
In merito al comma 2 dell'articolo 6, circa gli interventi di ANAS sul fronte del dissesto di versante, viene rappresentato che essi sono attualmente in fase di ricognizione e che gli stessi confluiranno nel richiamato piano speciale;
in relazione all'articolo 8, viene precisato che il riferimento previsto dall'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai "fabbisogni completati" attiene esclusivamente all'ambito di applicazione della norma, al fine di individuare gli eventi emergenziali per cui sono state effettuate le ricognizioni dei fabbisogni alla data di entrata in vigore della stessa. Viene quindi rappresentato che tale dato era in ogni caso, al tempo, necessariamente preliminare in quanto il dato effettivo dei fabbisogni oggetto di perizia e istruttoria definitiva non poteva che essere acquisito a seguito dell'avvio delle procedure di acquisizione delle domande di contributo, autorizzate, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del citato comma 448, rispettivamente con OCDPC n. 932/2022 e n. 996/2023 ai fini del successivo riparto delle risorse;
in relazione all'articolo 10, comma 1, viene evidenziato che la misura dello straordinario è stata estrapolata dai documenti a corredo del decreto interministeriale che autorizza annualmente le prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia e rappresenta una sintesi della media ponderata delle varie qualifiche.
Per quanto riguarda l'articolo 10, commi 2 e 3, viene fatto presente che i criteri di stima utilizzati differiscono in relazione alla diversa tipologia di attività da effettuare, nonché al luogo di svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle specifiche poste in essere per l'evento del G7. Viene quindi rappresentato che, per garantire la cornice di vigilanza e sicurezza nei giorni di effettivo svolgimento dell'evento e il raggiungimento della piena operatività del dispositivo impiegato sul campo, sono necessari almeno 12 giorni, lasso temporale necessario per quelle attività operative effettuate in continuità con il dispositivo "Strade Sicure" autorizzato per il 2024. Per le attività effettuate non in continuità con il dispositivo già presente (quindi senza possibilità di impiegare assetti e postazioni già predisposte) e per quelle di controllo in aree limitrofe, si è reso necessario un periodo di impiego di maggiore entità (22 giorni) rispetto alla prima tipologia di dispiegamento, considerando circa 7 giorni aggiuntivi per l'approntamento/allestimento dei Posti Comando e Sistemi, nonché per il dispiegamento delle forze e circa 3 giorni aggiuntivi per il disimpegno degli stessi.
Appare, quindi, evidente come tutte le attività sopra menzionate dovevano essere necessariamente avviate ben prima dell'inizio dell'evento, al fine di garantire le necessarie cornici di controllo, prevenzione e sicurezza e la piena operatività del personale impiegato sul campo, necessitando, infine, di un minimale periodo post-evento per il ritiro del dispositivo dall'area interessata.
Per quanto concerne gli oneri di funzionamento, viene segnalato che il fabbisogno connesso all'impiego degli automezzi si riferisce ai costi unitari giornalieri degli automezzi in leasing, a cui si è dovuto ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi dei Force Provider, dell'impossibilità di acquisire in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dei correlati costi di gestione.
Nella considerazione che i mezzi noleggiati sono del tipo Jeep Renegade e Fiat Ducato Vetrato - con tipologia di contratto a 60 mesi e 150.000 Km ad un costo medio annuo pro/mezzo (come da convenzione CONSIP) di circa 10.575,00 euro - il costo unitario giornaliero di 28,97 euro è la risultanza del costo medio annuo pro mezzo diviso il numero dei giorni nell'anno (365).
Peraltro, detto importo è il medesimo indicato nella relazione tecnica di proroga del dispositivo di "Strade Sicure" e "Stazioni Sicure" 2024 di cui all'articolo 1, commi da 342 a 345, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", confermando l'impiego della medesima tipologia di stima dei costi adottata per analoghi dispositivi di sicurezza.
In relazione all'articolo 10, comma 3, con riferimento agli oneri "una tantum", preliminarmente viene rappresentato che tali oneri (valorizzati anche nelle schede tecnico-finanziarie delle missioni internazionali), sono riconducibili essenzialmente alle spese sostenute dalla difesa sia per approntare il personale ed i mezzi prima dell'immissione in area di operazione (i.e. manutenzione e adeguamento di mezzi strumentali e di armamento, manutenzioni specializzate, adeguamenti per l'impiego operativo) sia per ricondizionare i mezzi e i materiali impiegati al rientro in reparto (riparazione e revisione, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, etc.). Tali oneri differiscono da quelli afferenti, invece, ai cosiddetti "costi vivi" da sostenere quotidianamente in area di operazioni per il funzionamento dello strumento militare (come le spese per i viveri, per le utenze, il noleggio ed il funzionamento di mezzi terrestri/navali aerei), che fanno riferimento a costi standard, consolidati nel tempo.
Viene rilevato, infatti, che, diversamente da quanto avviene per la determinazione dei "costi vivi", ai fini della quantificazione degli oneri "una tantum" non possono essere utilizzati parametri predefiniti, in quanto sotto tale tipologia di spesa ricadono tutte quelle attività (anche minute) che non hanno il carattere della continuità nel tempo (sebbene spesso statisticamente ricorrenti), ma che sono tuttavia necessarie ad assicurare il pronto impiego e l'efficacia degli specifici assetti schierati, in relazione alla durata e al tipo di operazione.
In tale ottica, la quantificazione non può che essere effettuata in maniera prudenziale sulla base di un approccio programmatico, tenuto conto degli obiettivi da raggiungere.
Infine, viene sottolineato che tale metodologia di quantificazione degli oneri (da anni reiterata, ad esempio, nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali), è stata ripetutamente verificata in termini di correttezza, congruità, idoneità e coerenza interna dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché dalla Corte dei conti nell'ambito dei referti quadrimestrali inviati alle Camere sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei provvedimenti in parola e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;
viene confermata la coerenza dei parametri indicati nella relazione tecnica sebbene, in taluni casi, siano stati oggetto di attualizzazione rispetto a quelli utilizzati per il G7 di Taormina del 2017, alla luce degli incrementi sia dei livelli di retribuzione intervenuti per le spese di personale sia di quelli registrati per alcune tipologie di spese (con riferimento, ad esempio, alle spese per vitto e alloggio presso apprestamenti civili), discendenti dall'applicazione di nuove convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali locali e dell'aumento considerevole dei costi delle strutture rispetto al 2017. Inoltre, va considerata la diversa tipologia di assetti aerei e marittimi impiegati per assicurare la cornice di sicurezza dell'evento in questione, che hanno determinato un diverso impatto finanziario (rispetto a Taormina), anche in considerazione della differente valorizzazione delle relative onerosità (costo ora di volo/giorno di navigazione), dovute alla variazione dei costi di carburante e dei contratti di supporto logistico/manutentivo connessi ai mezzi stessi dal 2017 ad oggi.
In merito all'articolo 10, comma 4, viene precisato che il parametro del costo medio orario del compenso per lavoro straordinario di euro 23,90, indicato nella relazione tecnica, corrisponde a un importo, al lordo delle ritenute a carico dello Stato, calcolato sulla media delle tariffe (feriali, festive o notturne e festive notturne) del compenso orario straordinario riferito alle qualifiche di personale effettivamente impiegato nel servizio in questione, appartenente al ruolo dei direttivi (ad esclusione delle qualifiche di DVD con scatto di 26 e 16 anni), al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo dei capi squadra e capi reparto e a quello dei vigili del fuoco. A tal fine, viene allegato un prospetto contenente le qualifiche di personale prese in considerazione e le corrispondenti tariffe, nonché il calcolo operato per addivenire al costo medio orario di euro 23,90.
Per quanto concerne lo scrutinio degli effetti d'impatti attesi sui saldi di finanza pubblica, viene confermato che la riduzione del fondo non determina effetti in termini di competenza. La rappresentazione di questa operazione in termini di saldo netto da finanziare nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è dovuta ad un mero errore materiale che sarà corretto in occasione dell'aggiornamento della relazione tecnica e dello stesso prospetto all'atto del passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento e che viene altresì confermata la disponibilità in bilancio delle risorse utilizzate a copertura,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:
- in relazione all'articolo 10, comma 7, lettera d), si segnala che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non determina effetti in termini di saldo netto da finanziare: di conseguenza la relativa rappresentazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dovrà essere corretta in sede di aggiornamento della relazione tecnica.
La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.
Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato domani giovedì 11 luglio 2024, alle ore 9,30, nonché la seduta della Commissione già convocata alle ore 10, non avranno luogo.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 15,40.