Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 169 del 09/07/2024

2ª Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024

169ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Esame e rinvio)

Il presidente BONGIORNO, in qualità di relatore, illustra il decreto legge n. 92 del 2024, all'esame della Commissione giustizia, per la conversione in legge, il quale si compone di 15 articoli ripartiti in quattro Capi.

Un ruolo centrale nel provvedimento rivestono le norme che intervengono in materia carceraria, per far fronte alla situazione di emergenza degli istituti penitenziari, segnata da un alto tasso di sovraffollamento e da un drammatico numero di suicidi.

La risposta del Governo si sostanzia in tre linee di intervento: un primo nucleo di misure mira a fronteggiare la situazione di significativa carenza degli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria, che influisce evidentemente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza delle carceri. A tal fine vengono potenziati gli organici della polizia penitenziaria attraverso l'assunzione di 1000 agenti di polizia penitenziaria e l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità; sono poi semplificate le procedure di reclutamento favorendo lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi ed infine viene abbreviata la durata del corso propedeutico alla nomina ad agente di polizia penitenziaria, al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

Un secondo gruppo di interventi riguarda l'esecuzione penale: viene modificata la disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio; è istituito un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento; viene infine modificato il procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, al fine di favorirne l'accesso.

Un ultimo filone di interventi riguarda la condizione e il trattamento carcerario: in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale viene aumentato il numero dei colloqui telefonici mensili (da 4 a 6, con la possibilità da parte del direttore di autorizzarne di più). Si esplicita poi il divieto, nei fatti già previsto, per i detenuti sottoposti al regime del carcere duro, ex articolo 41-bis OP di essere ammessi ai programmi di giustizia riparativa.

Il decreto legge reca poi ulteriori interventi in materia di giustizia: viene introdotto il nuovo reato di Indebita destinazione di denaro o cose mobili, con il quale si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto; sono previsti limiti alla sequestrabilità e pignorabilità di depositi di denaro, titoli e ogni altro bene presso la Banca d'Italia riferibili a Stati esteri e da questi detenuti attraverso le banche centrali o altre autorità monetarie; è infine differita di un altro anno la data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Tale differimento è collegato alla necessità di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento e abbattimento del contenzioso civile: a ben vedere infatti l'operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche, è suscettibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei sevizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze.

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra puntualmente l'articolato. Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1, comma 1, autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo della polizia penitenziaria. Tale assunzione è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e non prima del 1° ottobre di ogni anno e avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il successivo comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036. Il comma 3 autorizza le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Tali spese, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sono comprensive dei costi di formazione nonché degli oneri per la fornitura del vestiario, dell'arma individuale e del vettovagliamento. Il comma 4, infine, reca l'occorrente copertura finanziaria.

L'articolo 2 incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario (comma 1), autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche nel biennio 2024-2025, prevedendo altresì la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto (comma 2). Per la celere definizione delle procedure assunzionali anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 (comma 3). Infine sono quantificati gli oneri derivanti dalla disposizione in esame (comma 4) ed è prevista la corrispondente copertura finanziaria (comma 5).

L'articolo 3 autorizza - limitatamente al biennio 2024-2025 e senza modificare le dotazioni organiche - lo scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per allievi commissari e per allievi vice ispettori del Corpo della polizia penitenziaria le cui graduatorie sono state approvate, rispettivamente, con i decreti del Direttore del personale del 5 luglio 2023 e del 20 dicembre 2023.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 (recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), volte a ridurre la durata del corso propedeutico alla nomina ad agente di polizia penitenziaria (da "da 6 a 12 mesi" a "da 4 a 12 mesi"), al fine di velocizzarne l'immissione in servizio. La disposizione in esame prevede, poi, a fronte dell'abbreviamento della durata complessiva del corso, che gli agenti assegnati a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, qualora la durata minima del corso sia fissata in 4 mesi, debbano in ogni caso frequentare un ulteriore corso di specializzazione suppletivo della durata di 2 mesi, prima del raggiungimento della sede assegnata. Viene fissata infine in 3 mesi la durata minima del primo ciclo del corso. È appena il caso di rammentare che i corsi propedeutici alla nomina ad agente di polizia penitenziaria sono strutturati in due cicli.

Il Capo II (articoli 5-10) introduce misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale.

L'articolo 5 del decreto legge modifica la disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni della legge n. 354 del 1975, sull'ordinamento penitenziario (O.P.), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio.

Il comma 1 inserisce nell'articolo 656 del codice di procedura penale, un nuovo comma 10-bis, ai sensi del quale la pena da espiare che il pubblico ministero individua nell'ordine di esecuzione deve essere indicata computando le detrazioni di cui all'articolo 54 O.P. (oggetto peraltro di modifica da parte del comma 2 dell'articolo 5). In linea generale, occorre rammentare che l'articolo 54, O.P. prevede che al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini di un suo più efficace reinserimento sociale, una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata (computando anche i periodi di custodia cautelare e di detenzione domiciliare). Si prevede inoltre che nello stesso ordine di esecuzione: siano specificamente indicate le detrazioni che sono state computate; sia evidenziata la pena che dovrebbe essere espiata dal detenuto senza le detrazioni; sia dato avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non partecipi all'opera di rieducazione. Il nuovo comma 10-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale contiene, altresì, in apertura, una clausola volta a tenere ferma l'applicazione del comma 4-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che prevede un meccanismo di anticipata concessione delle detrazioni di cui all'art. 54 O.P., applicabile nei casi in cui il condannato si trova in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e possa, grazie alle suddette detrazioni, accedere a misure alternative alla detenzione.

Il comma 2 modifica, come già anticipato, l'articolo 54, comma 2, O.P. relativo all'istituto della liberazione anticipata. Nella versione previgente, la disposizione modificata prevedeva che la concessione del beneficio fosse comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione. La comunicazione era funzionale all'emissione di un nuovo ordine di esecuzione che tenesse conto dell'avvenuta concessione della liberazione anticipata. Con la modifica in commento, invece, si stabilisce che all'ufficio del pubblico ministero debbano essere comunicati esclusivamente i provvedimenti a contenuto negativo; vale a dire la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo.

Il comma 3 sostituisce integralmente l'articolo 69-bis O.P. recante la disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata.

La nuova disposizione prevede tre modalità attraverso le quali il magistrato di sorveglianza provvede alla effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione, previo accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio (la partecipazione all'opera di rieducazione) in riferimento ai singoli semestri. Rispetto alla disciplina previgente, viene eliminata, in linea con la nuova fisionomia del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, la previsione secondo cui la decisione del magistrato di sorveglianza doveva essere preceduta dalla richiesta di un parere del pubblico ministero.

Anzitutto, si prevede che il magistrato di sorveglianza provveda all'accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in occasione della presentazione da parte dell'interessato di istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al beneficio richiesto

In questo caso, si precisa che l'istanza dell'interessato di accesso alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54 (comma 1 del nuovo articolo 69-bis O.P.).

In secondo luogo, il comma 2 del nuovo articolo 69-bis O.P. prevede che il magistrato di sorveglianza provveda nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. Il magistrato verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, fatta eccezione per i semestri che siano già stati oggetto di valutazione in sede di decisione sulle istanze di accesso alle misure alternative o agli altri benefici ovvero a seguito della presentazione da parte dell'interessato dell'apposita istanza prevista dal successivo comma 3 del nuovo articolo 69-bis O.P..

La terza modalità di attivazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata, prevista dal comma 3 del nuovo articolo 69-bis O.P. è costituita dall'istanza dell'interessato. In particolare, si prevede che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli che fondano la previsione delle altre due modalità di intervento del magistrato di sorveglianza (vale a dire, l'approssimarsi della conclusione della pena o l'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari). Tale interesse deve, inoltre, essere indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità.

Con riferimento agli aspetti strettamente procedurali, il nuovo articolo 69-bis O.P. dispone che il provvedimento di concessione o di diniego del riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (l'interessato, il suo difensore e il pubblico ministero).

La disposizione precisa, inoltre, che quando la competenza a decidere sull'istanza di concessione delle misure alternative e dei benefici presentata ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 69-bis O.P. appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (comma 4 del nuovo art. 69-bis). Avverso l'ordinanza di concessione o diniego della liberazione anticipata è ammesso reclamo. In particolare, si stabilisce che il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. In forza del rinvio ai commi 5 e 6 dell'articolo 30-bis O.P., del tribunale di sorveglianza non deve far parte il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento reclamato. Sul reclamo il tribunale decide procedendo ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza (comma 5 del nuovo articolo 69-bis O.P.).

Il comma 4 prevede che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con regolamento, sia adeguata al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (di attuazione dell'ordinamento penitenziario), apportando le modifiche necessarie a prevedere: che il procedimento per il riconoscimento della liberazione anticipata sia adeguato alle modifiche introdotte all'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario dal comma 3 dell'articolo in esame (lettera a); che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, secondo la cadenza prevista dal nuovo articolo 69-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (lettera b); che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, ai fini della concessione della liberazione anticipata, in tutti i casi in cui sia richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o a benefici analoghi (lettera c).

L'articolo 6, comma 1, demanda ad un regolamento la definizione di una disciplina che incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute. Il comma 2 prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possano essere comunque autorizzati colloqui telefonici oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 7 modifica l'articolo 41-bis, comma 2-quater, O.P. (legge n. 354 del 1975) introducendo la nuova lettera f-bis) per la quale è precluso l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione.

L'articolo 8, comma 1, allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. Il comma 2 demanda ad un successivo decreto ministeriale, la definizione della disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco, delle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e delle caratteristiche e dei requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Il comma 3 prevede che, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, le strutture residenziali garantiscano, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. Il comma 4 dispone che le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, siano considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale. Il comma 5 dispone che l'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto ministeriale. Il comma 6 reca infine la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 9, comma 1, inserisce nel codice penale l'articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). La nuova fattispecie delittuosa punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che - al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 - avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Per la realizzazione della nuova fattispecie delittuosa sono dunque necessari: la distrazione, vale a dire la destinazione del denaro o della cosa mobile, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a un uso diverso da quello previsto da specifiche norme di rango legislativo dalle quali non residuino margini di discrezionalità; l'ingiusto vantaggio patrimoniale in favore dell'agente o il danno ingiusto a carico di terzi; il vantaggio patrimoniale o il danno debbono essere procurati intenzionalmente. Il comma 2 include il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali trova applicazione l'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale, per il quale il reato sarebbe punito anche quando a realizzarne la condotta siano determinate figure di agente dell'Unione europea, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale o straniera.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, il quale attribuisce al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la possibilità di avocare le indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale in caso di violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale concernente le forme di collegamento investigativo tra uffici diversi del pubblico ministero. Tale articolo 371 prevede, infatti, che i diversi uffici del pubblico ministero che procedono a indagini "collegate" (ivi definite) si coordinino "per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime". A tali fini gli uffici medesimi provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. La norma autorizza altresì gli uffici in oggetto a procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. Con la novella in esame, si stabilisce che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo possa avocare le indagini preliminari nei casi di violazioni di tali doveri "ingiustificata e grave" (laddove il testo previgente faceva riferimento alla violazione "ingiustificata e reiterata"). La lettera b) aggiunge un comma all'articolo 412 del codice di procedura penale disponendo che il procuratore generale presso la corte d'appello che proceda all'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale nei casi relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater del medesimo codice, informi il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 2 dell'articolo 10 modifica, invece, l'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale relativo al procedimento di sorveglianza. Tale comma 1-ter, prevedeva, nella sua formulazione previgente, che nelle ipotesi relative a un tetto di pena non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le misure alternative, il presidente del tribunale di sorveglianza potesse designare un magistrato relatore, al quale era consentito, ove ne sussistessero i presupposti, concedere "in via provvisoria", con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta; in tale evenienza l'ordinanza "provvisoria" doveva essere comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali erano legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni. Con la novella in esame viene espunto il carattere provvisorio dell'ordinanza adottata dal magistrato relatore. Si prevede, in caso di opposizione o quando l'ordinanza non sia stata emessa, che il tribunale di sorveglianza proceda alla conferma o alla revoca dell'ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 678.

Il Capo III (articoli 11-13) reca disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché modifiche al codice civile.

L'articolo 11 stabilisce che non possano essere sottoposti a sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri. La disposizione fa riferimento a valori che sono detenuti o gestiti da autorità monetarie estere per proprio contro o per conto dello Stato a cui appartengono. La Banca d'Italia non è obbligata ad effettuare l'accantonamento corrispondente (comma 1). In tali casi il sequestro o il pignoramento sono inefficaci e tale inefficacia (comma 2) è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio. È prevista l'estinzione dei provvedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (5 luglio 2024).

L'articolo 12 modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante la riforma del processo civile, differendo di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie.

L'articolo 13 corregge un refuso contenuto nell'articolo 2501.1 del codice civile in materia di scissione societaria mediante scorporo.

Il Capo IV (articoli 14 e 15) reca infine disposizioni finanziarie e finali.

Il senatore SCARPINATO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il decreto legge, contenendo l'articolo 11, dovrebbe essere altresì assegnato anche alla 3ª Commissione, che si occupa di questioni di carattere internazionale. Ritiene, infatti, che la materia non sia di esclusiva competenza della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione in questione è assegnataria del disegno di legge in sede consultiva. Ricorda peraltro che, pur essendo competente su norme contenute in disegni di legge assegnati ad altre Commissioni, la Commissione giustizia si esprime sovente in sede consultiva.

Si associano alle dichiarazioni del Presidente, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori BERRINO (FdI) e ZANETTIN (FI-BP-PPE).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.