Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 121 del 03/07/2024

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1162

 

G/1162/1/8

Rando

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (A.S. 1162);

     premesso che,

          la forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro-Nord del Paese ha particolarmente interessato l'Emilia-Romagna con violente precipitazioni;

          numerosi sono i disagi occorsi alle popolazioni dei territori appenninici delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, con anche una vittima;

          diversi corsi d'acqua sono esondati e molte aree sono state interessate da frane, strade e ferrovie interrotte, case allagate, cittadini evacuati, impianti industriali danneggiati e coltivazioni agricole compromesse;

          straordinario è stato l'impegno dei soccorritori, della Regione Emilia-Romagna e della protezione civile con la colonna mobile tempestivamente giunta sui luoghi d'emergenza, che hanno fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza le persone;

          le piene dei fiumi sono costantemente monitorate nel predetto territorio, in quanto per la portata d'acqua possono determinare ancora danni ai territori con enorme mole di detriti e fango trascinati a valle,

          tutto ciò premesso,

     impegna il Governo

          a riconoscere tempestivamente lo stato di calamità naturale per i territori appenninici delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna colpiti nel mese di giugno del corrente anno da alluvioni e frane a seguito di intense precipitazioni d'acqua, come richiesto dalle istituzioni e dalle forze economiche e sociali dei territori interessati;

          ad adottare iniziative urgenti e a stanziare adeguate risorse per fronteggiare l'emergenza provocata nei suddetti territori appenninici dagli eventi alluvionali e dalle frane e per i primi interventi di ripristino delle infrastrutture pubbliche e private, degli edifici residenziali e ad uso non residenziale e delle coltivazioni;

          ad estendere le misure previste dal decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e dai successivi provvedimenti per il ristoro dei danni a beni immobili e mobili di cittadini ed imprese, nonché di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni ed infrastrutture pubbliche danneggiate nel suddetto territorio.

Art. 01

01.1

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

          1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali colpiti da calamità naturali."».

Art. 1

1.1

Croatti, Di Girolamo

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai Comuni dell'allegato A del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario straordinario."».

1.2

Croatti, Di Girolamo

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025." sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025.";

          b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025".».

1.3

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) per danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12."».

1.4

Manca, Croatti, Magni, Fregolent, Patton, Lombardo, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

     Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da: «nel limite di 3.200 euro» fino a: «6.000 euro» con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.».

1.5

Fina, Irto, Basso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso 6-ter, dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera einserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

          b) al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 3.000 euro per il vano adibito a cucina»;

          c) al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 3.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

          d) al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 18.000 euro».

1.6

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «6-ter», dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

          b) al capoverso  «6-quater»  sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

          c) al capoverso  «6-quater»  sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

          d) al capoverso «6-quater» sostituire le le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.7

Fina, Irto, Basso

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

          a) al capoverso "6-ter", dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera einserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

          b) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

          c) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

          d) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.8

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso "6-ter", dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

          b) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

          c) al capoverso "6-quater" sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

          d) al capoverso "6-quater" sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.9

Versace, Giorgis

Al comma 1, capoverso 6-quater sostituire le parole: «dei limiti di spesa» con le seguenti: «del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-ter».

1.10

Sironi

Al comma 1, capoverso "6-quater," sopprimere l'ultimo periodo.

1.11

Sironi

Al comma 1, capoverso "6-quater" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detratto l'importo dei premi pagati negli ultimi cinque anni».

1.12

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Al comma 1, dopo il capoverso "6-quater" aggiungere il seguente:

          «6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.».

     Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, capoverso "6-quater", pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.13

Fina, Irto, Basso

Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, inserire il seguente:

          «6-quinquies. Per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia del veicolo, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».

1.14

Liris, Sigismondi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole "di beni mobili, e";

          b) è soppresso l'ultimo periodo.».

1.15

Sigismondi, Tubetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)

          1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi."».

1.16

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Al comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione della Regione interessata,"».

1.17

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: "dagli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici";

          b) al comma 2, dopo le parole: "e gli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici".».

1.18

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025";

          b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025".

          2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»

1.19

Croatti, Di Girolamo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

          "7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, avvalendosi della propria struttura di supporto di cui all'articolo 3, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi".».

1.20

Croatti, Di Girolamo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) le parole da: "edifici municipali," fino a: "del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti";

          b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati"».

1.21

Sironi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis.  All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili."».

1.22

Sironi

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis.  All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

           "d-bis) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

          d-ter) soluzioni "nature based" per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono per esempio la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire bypass per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

          d-quater) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

          d-quinquies) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

          d-sexies) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          d-septies) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

          d-octies) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.".

          2-ter. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile».

          2-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

1.23

Rosa, Tubetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della  legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale».

1.24

De Priamo, Sigismondi, Salvitti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non  sono  soggette  a procedure  di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia  e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. I beneficiari delle somme di cui al comma 1, vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.25

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non  sono  soggette  a procedure  di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia  e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

          2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 2-bis vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          2-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.26

Croatti, Di Girolamo

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

          2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          2-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.27

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Ai fini dell'accoglienza degli sfollati per eventi alluvionali sono utilizzati, in via prioritaria, edificazioni abbandonate, o che hanno perduto la loro originaria funzione e versano in stato di abbandono, appositamente acquisiti dallo Stato, o per esso dalle Regioni, ristrutturati con le dovute attenzioni al risparmio energetico, nonché a quelle relative al mondo della disabilità.

          2-ter.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

1.28

Croatti, Di Girolamo

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della  legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."»;

          b) alla rubrica, dopo la parola: «mobili» aggiungere le seguenti: «e immobili».

1.29

Croatti, Di Girolamo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Le imprese agricole le cui produzioni hanno subito danni dagli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023 e che non hanno ottenuto concessioni o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario può concedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, capoverso 6-ter, ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7».

1.30

Fina

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Per i danni ancora non risarciti derivati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia, per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo  20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, può concedere ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del medesimo decreto-legge, fino a un limite di spesa aggiuntivo di 1.446.000 euro. Tali contributi sono destinati a coprire i danni non ancora risarciti per i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti privati, con destinazione d'uso residenziale alla data degli eventi, secondo criteri commisurati alla gravità del danneggiamento subito. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, assicurando il rispetto dei limiti di spesa complessivi e la verifica dell'assenza di indennizzi assicurativi precedentemente ricevuti.».

1.0.1

Liris, Sigismondi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» all'articolo 4, dopo il comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente: "12-bis. Per i comuni del Cratere con meno di 150 abitanti e superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto pressoché inalterati nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie, su richiesta motivata del comune stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere d'intesa con la Soprintendenza definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell'ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro volti ad assicurare criteri per quanto possibile omogenei di ricostruzione di interi centri storici."».

1.0.2

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023)

          1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.».

1.0.3

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione mutui per gli enti locali colpiti da calamità naturali)

          1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

1.0.4

Fina, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-bis in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette."».

1.0.5

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 741 è aggiunto il seguente: "741-bis. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui al comma 741, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al comma 740 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale".».

1.0.6

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:

          "Art 20-quater. (Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - 1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.

          2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa."».

1.0.7

Croatti, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Proroga termini filiera agricola)

          1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei cui all'allegato I del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si prevede che il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui all'articolo 2,  commi 3 e 4,  del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'imprese e del made in Italy. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.8

Di Girolamo, Croatti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per i rischi derivanti dagli eventi alluvionali)

          1. La Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri per la protezione civile e le politiche del mare, promuovono periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi derivanti dagli eventi alluvionali al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi dell'evento alluvionale in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

          2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

1.0.9

Croatti, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compensazione TARI)

          1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel triennio 2023-2025 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

          2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il triennio 2023-2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

1.0.10

Di Girolamo, Croatti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)

          1. Al fine di prevedere con un minor margine di errore eventi calamitosi e per consentire un sistema di allarme tempestivo, le pubbliche amministrazioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono ricorrere all'utilizzo di sistemi altamente tecnologici che contemplino anche l'intelligenza artificiale per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere con un minor margine di errore gli eventi calamitosi.

          2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono utilizzare sistemi altamente tecnologici supportati dalla intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

1.0.11

Croatti, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

          1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2025. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2024, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

          2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

          3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

1.0.12

Enrico Borghi, Fregolent, Scalfarotto, Paita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno delle popolazioni alluvionate)

          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e sono finalizzate all'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.

          2. I danni subiti possono essere dimostrati, sotto la propria responsabilità, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e i contributi ottenuti non possono in nessun caso considerarsi sostitutivi di indennizzi e risarcimenti dovuti in forza di polizze assicurative private.

          3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è disposta la ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni interessate.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.13

Liris, Sigismondi, Salvitti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mutui per l'acquisto della prima casa)

          1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario" sono inserite le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)";

          b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi.";

          c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

          "479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.

          479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui.".

          2. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del presente decreto, dispone con propria ordinanza ulteriori misure con i Fondi della contabilità di cui all'articolo 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

Art. 2

2.1

Manca, Croatti, Magni, Fregolent, Patton, Lombardo, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Irto, Basso, Fina

Al comma 1, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;»;

          b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;».

     Conseguentemente, al comma 1, capoverso 3-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).»

2.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici ricadenti nelle aree di naturale esondazione delle aste fluviali esondate a causa degli eventi alluvionali, dove è previsto un allargamento delle aree di esondazione anche mediante lo spostamento degli argini;».

     Conseguentemente al capoverso 3-ter, dopo le parole: «ai sensi del comma 3-bis, lettera a)», inserire le seguenti: «lettera a-bis),».

2.3

Sironi

Al comma 1, capoverso "3-ter" dopo le parole: «che provvede alla relativa demolizione» inserire le seguenti: «, messa in sicurezza e ripristino della funzione a verde».

2.4

Sironi

 Al comma 1, capoverso "3-quater" dopo le parole: «sarebbe stato conseguibile dall'istante,» inserire le seguenti: «al maggior valore tra il prezzo di mercato e la quotazione immobiliare della relativa zona territoriale omogenea (zona OMI) vigente nel semestre precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso».

2.0.1

Liris, Sigismondi, Salvitti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accordo tra l'Associazione bancaria italiana e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016)

          1. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:

          a) all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

          b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;

          c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario.».

2.0.2

Fallucchi, Petrucci

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eventi alluvionali)

          1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "Comuni indicati nell'allegato 1" sono inserite le seguenti: "o individuati dal decreto ministeriale 12 settembre 2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023".».

2.0.3

Fallucchi, Rosa

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la ricostruzione privata)

          1. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

          "6-bis. Qualora per gli interventi di cui al presente Capo sia richiesto un contributo non superiore a quarantamila euro, la relativa domanda di concessione è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis e contenente un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto. Il Comune, verificata entro trenta giorni la spettanza del contributo, richiede al Commissario straordinario la corresponsione del contributo medesimo. Sono fatte salve le attività di verifica di cui al comma 5 nonché la possibilità di richiedere integrazioni documentali al beneficiario del contributo a seguito dell'erogazione dello stesso."».

2.0.4

Fina, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

          1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: ", la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono inserite le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi,".

          2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136,";

          b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma, di cui al precedente periodo, raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma."».

2.0.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

          1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "è sempre obbligatorio" a: "codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi".

          2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 ";

          b)         dopo il comma 4, è inserito il seguente:

          "4-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione aí sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente."».

2.0.6

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

          1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

          "10-bis. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

          10-ter. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale."».

2.0.7

Fina, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

          1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

          "10-bis. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis, un documento di programmazione degli interventi, contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato, volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

          10-ter. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale."».

2.0.8

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rinaturalizzazione degli ambiti fluviali)

  1. Laddove possibile, per sanare situazioni naturali fortemente degradate, rare o zone di salvaguardia idrogeologica, è necessario procedere alla rinaturalizzazione degli ambiti fluviali, evitando l'ulteriore cementificazione degli alvei e delle scogliere, individuando, altresì, ampi ed adeguati spazi di possibile esondazione dei corsi d'acqua.».

Art. 3

3.1

Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, nonché per prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, la ricognizione dei danni subiti dai privati in conseguenza di eventi calamitosi e la quantificazione dei relativi danni è determinata esclusivamente tramite asseverazione effettuata da un professionista.».

3.0.1

Liris, Sigismondi, Salvitti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne)

          1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  dopo le parole: "Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati," sono inserite le seguenti: "il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

Art. 4

4.1

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8, le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

          b) al comma 10, le parole: "5 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "27 milioni"».

4.2

Croatti, Di Girolamo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023.» sono aggiunte le seguenti: «e 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3

Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cui al comma 1 del presente articolo," sono soppresse;

          b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «selezione pubblica», inserire le seguenti: «, disposizioni in materia di contratti pubblici».

4.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono espunte le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cuí al comma 1 del presente articolo,", e dopo le parole: "eventi alluvionali dí cuí all'articolo 20-bis.", è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

4.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, lettera b):

          - al primo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito in legge n. 113 del 2021 già avviate»;

          - al secondo periodo, dopo le parole: «facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito in legge n. 113 del 2021 già avviate»;

          - al secondo periodo, dopo le parole: «ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia» sopprimere il seguente periodo: «, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione".».

4.6

Tubetti, De Priamo

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          b) alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          c) aggiungere il seguente comma: «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.7

Rosso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, lettera b):

          1) al primo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          2) al secondo periodo, dopo le parole: «facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.8

Fregolent

Al  comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.9

Fina, Irto, Basso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          b) al comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

         c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.10

Fina, Irto, Basso

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

          c) al secondo periodo, dopo le parole: «ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia» sopprimere le seguenti parole: «, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.11

Di Girolamo

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure già avviate di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge del 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

          b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.12

Rosa, Petrucci, Salvitti

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «delle Forze di Polizia» inserire le seguenti: «e delle Forze armate».

4.13

Di Girolamo

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio» con le seguenti: «mediante selezione pubblica per titoli ed esami».

4.14

Di Girolamo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

4.15

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali";

          b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4."».

4.16

Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.0.1

Fina, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Utilizzo di strumenti digitali)

          1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "all'Unione europea" sono inserite le seguenti: "e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

          2. Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° legge 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione" e dopo le parole: "soggetto attuatore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

          b) all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2";

          c) all'articolo 20-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2"».

4.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Utilizzo di strumenti digitali)

          1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "all'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

          2 Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione" e dopo le parole: "soggetto attuatore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

          b) all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16";

          c) 20-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo".».

Art. 5

5.1

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.».

5.2

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

          b) il comma 2 è soppresso.».

5.3

Sigismondi, Rosa

Al comma 1, al capoverso 2-bis, dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti: «o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo».

5.4

Fina, Irto, Basso

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti: «o possano comunque provvedervi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo».

5.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

        Al comma 1, dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti:  «o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto.».

5.6

Croatti, Di Girolamo

Al comma 1, capoverso "2-bis", dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

5.7

Croatti, Di Girolamo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20 novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici"».

5.8

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "essi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

5.9

Liris, Sigismondi, Salvitti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

          "9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo."».

5.0.1

Croatti, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del "Progetto 1000 Esperti PNRR" nei territori interessati dall'alluvione)

          1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la Regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

          2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

          3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la Regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

          4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

          5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

          6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.».

5.0.2

Croatti, Di Girolamo, Sironi, Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

          1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a migliorare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel mese di maggio 2023 e al fine di fronteggiare il fenomeno della scarsità idrica del territorio del Distretto del fiume Po, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni annui.

          2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

          3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Art. 6

6.1

Versace, Giorgis

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis» e dopo le parole: «di IVA,» inserire le seguenti: «per le infrastrutture».

6.2

Sironi

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede,» inserire le seguenti: «, considerato l'elenco delle opere e degli interventi strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui al decreto-legge 1° giugno del 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,».

6.3

Sironi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. I piani speciali cu cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettere d) e c), devono tenere conto dell'elaborazione delle strategie di difesa e di pianificazione che necessitano di un aggiornamento progressivo delle conoscenze idrologiche, idrauliche, geologiche e geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

6.4

Sironi

Al comma 2, dopo le parole: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue,» inserire le seguenti: «compatibili con l'elenco delle opere strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui la decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».

6.5

Petrucci, Rosa

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-octies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) sostituire le parole: "edifici municipali" con le seguenti: "edifici pubblici";

          b) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,";

          c) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati che siano state riconosciute di interesse storico, culturale e scientifico dal Ministero della cultura"».

6.6

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

          b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".».

6.0.1

Fina, Irto, Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di gestioni dei materiali di scarto)

          1. All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" sono aggiunte le seguenti: "; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali";

          b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale"».

6.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

          1. All'articolo 20-decies sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" sono aggiunte le seguenti: "; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali";

          b)         al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale"».

6.0.3

De Priamo, Tubetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

          1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 20-decies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale».

6.0.4

Parrini, Franceschelli, Zambito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 3, 5 e 6 del presente decreto-legge, si intendono applicabili altresì agli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana il 2 novembre 2023.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2024.».

6.0.5

Parrini, Franceschelli, Zambito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, le agevolazioni contributive previste dagli articoli 9, comma 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applicano anche con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro  agricolo per il personale dipendente operanti nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

          a) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

6.0.6

Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

          1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.1

Liris, Sigismondi, Salvitti

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

          1-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera d), dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)".

          1-quater. Al fine di  garantire  maggiore  efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione  dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei  fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere a) e b), oltre al requisito di cui alla lettera c), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

          1-quinquies. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.  Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

          1-sexies. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "diversi dall'Aquila" sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione"».

7.2

Fina

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Sono assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) risorse pari a 300 mila euro per l'anno 2024 a copertura delle spese di funzionamento, al fine di garantire l'ordinaria attività assegnata all'ufficio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede a mediante corrispondere riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.3

Versace, Giorgis

Alla rubrica, sostituire le parole: «Uffici speciali» con le seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali».

7.0.1

Gasparri, Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

          1. Per i comuni del Cratere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, con meno di 150 abitanti e superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto pressoché inalterati nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie,  su richiesta motivata del comune stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere d'intesa con la Soprintendenza definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell'ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro volti ad assicurare criteri per quanto possibile omogenei di ricostruzione di interi centri storici.».

7.0.2

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

 (Sisma 1990 - Istituzione di un tavolo tecnico per l'esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

          1. Al fine di completare l'iter per il rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la parte eccedente le somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico con i seguenti soggetti: un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.

          2. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il tavolo tecnico di cui al comma 1 invia al Ministro dell'economia e delle finanze gli esiti dell'istruttoria circa i rimborsi da completare, nonché le modalità e le tempistiche degli stessi.».

7.0.3

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contenzioso relativo al sisma 1990)

          1. Al fine di chiudere i contenziosi, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della egge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.».

7.0.4

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sisma 1990, esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

          1. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.».

Art. 8

8.1

De Priamo, Petrucci

Al comma 1, sostituire le parole: «completate alla data del 1° giugno 2024» con le  seguenti: «completate alla data del 1° ottobre 2024».

8.2

Fina, Irto, Basso

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2024».

8.3

Parrini, Franceschelli, Zambito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2024» con le seguenti: «30 agosto 2024»;

          b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui presente articolo, valutati in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          d) quanto a 1,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,35 miliardi di milioni di euro per l'anno 2024.».

8.4

Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

          2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.1

Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Scalfarotto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti  contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

          1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo necessario per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

          2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

          3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

          4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

          "3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri".

          5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro della transizione ecologica," sono inserite le seguenti: "di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche";

          b) al terzo periodo, dopo le parole "dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa" sono inserite le seguenti: "con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e".

          6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole "del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le seguenti: "di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche";

          b) al decimo periodo, dopo le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,"».

8.0.2

Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle regioni del Sud e insulari)

          1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle regioni del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni.».

8.0.3

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna)

          1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

          2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni di cui al comma 1.».

8.0.4

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

 (Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi in Sicilia e in Sardegna)

          1. Al fine di contrastare gli incendi in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

          2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024.».

Art. 9

9.1

Croatti

Al comma 1 premettere il seguente:

           «01. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della Regione interessata"».

9.2

Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di implementare il sistema di allerta delle zone frequentemente soggette a eventi calamitosi, è disposto, nel limite di spesa di 500.000 euro, il potenziamento e il mantenimento della rete di pluviometri e idrometri, nonché degli altri strumenti tecnologici preposti al monitoraggio dei rischi. Per far fronte alle emergenze è altresì implementata la formazione dei cittadini nelle aree di rischio, nonché il ricorso a sistemi di allerta ridondanti, come IT Alert o sirene collegabili a campanili e torri civiche.».

     Conseguentemente:

          - al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 1»;

          b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «All'attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis, pari a 500 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

          - alla rubrica, dopo le parole: «Agenzia Italia Meteo», aggiungere le seguenti: «e per l'implementazione del sistema di allerta delle aree di rischio».

9.0.1

Parrini, Franceschelli, Zambito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mitigazione del rischio idraulico)

          1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).

TOSCANA

Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

TOSCANA

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto

9.0.2

Parrini, Franceschelli, Zambito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mitigazione del rischio idraulico)

          1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

9.0.3

Parrini, Franceschelli, Zambito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mitigazione del rischio idraulico)

          1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

9.0.4

Parrini, Franceschelli, Zambito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mitigazione del rischio idraulico)

          1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

Art. 10

10.1

Versace, Giorgis

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo».

10.2

Versace, Giorgis

Al comma 7:

                   all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2024,» inserire le seguenti: «che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a complessivi 44.692.691 euro per l'anno 2024,»;

                   alla lettera a), sopprimere le parole: «mediante corrispondente riduzione» e alle parole: «delle somme iscritte» premettere le seguenti: «mediante corrispondente riduzione»;

                   alla lettera b), sopprimere le parole: «mediante utilizzo» e alle parole: «delle risorse» premettere le seguenti: «mediante utilizzo».

Art. 11

11.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sopprimere l'articolo.

11.2

Sironi, Di Girolamo

Sopprimere l'articolo.

11.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

     «2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.».

11.4

Fina, Irto, Basso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.».

11.5

Garavaglia, Minasi, Potenti, Germanà

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Per gli anni 2025 e 2026 la Fondazione Milano Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019 per svolgere tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, è esonerata dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni. All'onere previsto, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.6

Versace, Giorgis

Alla rubrica premettere le seguenti parole: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, in materia di normativa applicabile alla».

11.0.1

Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga termini piccole e medie opere)

          1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto";

          b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

          c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"».

11.0.2

Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, nonché per il potenziamento dell'attività di ricerca in materia di intelligenza artificiale nel Mediterraneo, per favorire la coesione socio-politica e lo sviluppo interculturale, anche tramite l'istituzione di un apposito centro studi, è ammessa al relativo finanziamento, a domanda, a decorrere dall'anno 2024, la Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet, con sede legale nel territorio di Nicolosi, nell'ambito e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali ordinariamente previsti. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.3

Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con riguardo allo stanziamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, per il perseguimento, in via prioritaria, di finalità  istituzionali in materia di istruzione e formazione e attività di natura scientifica, anche incentivando lo studio delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, è inserito nel relativo elenco il seguente ente: "Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet", avente sede legale presso il Monastero Benedettino "G.B. Dusmet", di Nicolosi (CT); cui destinare, per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2024, almeno il 5 per cento annuo dello stanziamento complessivo, nel limite di spesa dello stanziamento annualmente stabilito a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

TIT.1

Versace, Giorgis

Al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».

     Conseguentemente, alla rubrica del capo I sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».

Coord.1

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, le seguenti modificazioni.

          All'articolo 1:

                      al comma 1:

          al capoverso 6-ter, le parole: «di cui al presente articolo» sono soppresse e dopo le parole: «comma 6-quater» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

          al capoverso 6-quater, le parole: «ai sensi del comma 6-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del comma 6-ter,»;

                      al comma 2, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «alla contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nella contabilità speciale».

          All'articolo 3:

                      al comma 1, le parole: «contributi pubblici," e,» sono sostituite dalle seguenti: «contributi pubblici" e» e le parole: «di controllo"» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo,"»;

                      alla rubrica, la parola: «vigilanza)» è sostituita dalla seguente: «vigilanza».

          All'articolo 4:

                      al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto previsto al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023»;

                      al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,» e alla lettera a) sono premesse le seguenti parole: «al primo periodo,».

          All'articolo 5:

                      al comma 1:

                                  all'alinea, le parole: «20-novies, del» sono sostituite dalle seguenti: «20-novies del»;

                                  al capoverso 2-bis, all'alinea, le parole: «2-bis Per» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Per» e, alla lettera f), le parole: «Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)"» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

                                  al capoverso 2-ter, le parole: «dalle società e soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dai soggetti» e le parole: «derivanti alle» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle».

          All'articolo 6:

                      al comma 1:

                                  alla lettera a), dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

                                  alla lettera c), le parole: «con RFI» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Rete ferroviaria italiana (RFI)», le parole: «monitoraggio e» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio nonché», le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della RFI S.p.A.» e le parole: «- stipulato tra RFI» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato tra la RFI»;

                      al comma 2, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,» e le parole: «2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «2 gennaio 2018, n. 1,»;

                      al comma 3:

                                  all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,»;

                                  al capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del medesimo all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo» e dopo le parole: «all'articolo 20-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

          All'articolo 7:

                      al comma 1, le parole: «predisposta della» sono sostituite dalle seguenti: «predisposta dalla» e le parole: «e di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e sviluppo»;

                      alla rubrica, le parole: «sisma 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori colpiti dal sisma del 2009».

          All'articolo 8:

                      al comma 1, le parole: «nonché relativamente» sono sostituite dalle seguenti: «e relativamente», dopo le parole: «lettera e)» sono inserite le seguenti: «del comma 2 dell'articolo 25» e le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 2023,».

          All'articolo 9:

                      al comma 1, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla seguente: «ItaliaMeteo», le parole: «n. 205 del 27 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2017, n. 205» e le parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

                      alla rubrica, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla seguente: «ItaliaMeteo».

          All'articolo 10:

                      al comma 1, le parole: «dell'ordine e della sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine e della sicurezza pubblici»;

                      al comma 7:

                                  alla lettera a), dopo le parole: «dell'importo di» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017»;

                                  alla lettera b), dopo le parole: «dell'importo di» è inserita la seguente: «euro» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

                                  alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» è inserita la seguente: «euro».

          All'articolo 11:

                      al comma 1, le parole: «è da intendersi» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta»;

          alla rubrica, le parole: «Cortina 2026")» sono sostituite dalle seguenti: «Cortina 2026"».