Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 160 del 18/06/2024

IN SEDE REDIGENTE

(1135) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra

(Discussione e rinvio)

La relatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1135, di iniziativa della senatrice Campione e altri, che si propone - secondo quanto precisato nella stessa relazione - di dare attuazione alle dichiarazioni di intenti codificate nel preambolo dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale in ordine all'adozione, da parte degli Stati che hanno aderito allo stesso, di una normativa nazionale in grado di sanzionare il genocidio, i «crimini di guerra» e i «crimini contro l'umanità».

Nel merito il provvedimento consta di un solo articolo, il quale introduce nel codice penale fra i dei delitti contro la libertà personale (Libro II, Titolo XII, Capo III, sezione II), due nuove disposizioni: gli articoli 609-bis.1 e 609-bis.2.

Più nel dettaglio l'articolo 609-bis. 1, primo comma, punisce con la reclusione da otto a dodici anni, chiunque nel corso di un conflitto armato, costringe con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, una donna a subire stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e ogni altro atto sessuale che costituisca grave offesa alla sua libertà e dignità. La medesima pena si applica, altresì, a chiunque, nel corso di un conflitto armato, costringe una donna a subire mutilazione degli organi genitali, sterilizzazione o violenza comunque idonea a impedire o ostacolare le nascite (secondo comma).

La disposizione prevede un aggravamento sanzionatorio (raddoppiamento della pena base) quando i fatti sono commessi: nei confronti di una infraquattordicenne ovvero in conseguenza della programmazione di attività dirette a sterminare o sottomettere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico (terzo comma).

La disposizione trova applicazione inoltre con riguardo a cittadini stranieri - presenti però nel territorio dello Stato italiano - per fatti commessi all'estero (quarto comma) e quando le condotte penalmente rilevanti sono perpetrate nel corso di un conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, ai sensi dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra.

L'articolo 609-bis.2 introduce poi nel codice penale una disposizione di carattere processuale, per la quale per i reati di cui all'articolo 609-bis.1 è competente la corte di assise, salvo il caso in cui autori siano minori di anni 18. In questo caso la competenza è del tribunale per i minorenni (primo comma). Nel caso in cui i fatti costituenti reato siano stati commessi all'estero la competenza è attribuita alla corte di assise di Roma e il tribunale per i minorenni di Roma (secondo comma). Le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (terzo comma).

Se i reati di cui all'articolo 609-bis.1 sono commessi da appartenenti alle Forze armate italiane, infine, è competente l'autorità giudiziaria militare e, se commessi all'estero, è competente il tribunale militare di Roma. Si applicano le disposizioni del libro primo del codice penale militare di pace (quarto comma).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.