Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 159 del 18/06/2024

6ª Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

159ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (FdI) introduce il provvedimento, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2021/2101. A tale scopo lo schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2015 (che aveva recepito la direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/2101) un nuovo capo I-bis (articoli da 5-bis a 5-novies) volto a regolamentare le comunicazioni riguardanti le imposte sui redditi da effettuare per specifiche imprese e succursali (articolo 1). Gli articoli 2 e 3 contengono la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Con la direttiva UE n. 2021/2101, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (CBCR - Country by Country reporting). Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 22 giugno 2023. Per il mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 è aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2023/0150. Il 23 maggio 2024 la Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia.

Secondo il relatore l'atto in esame muove da un presupposto di politica fiscale piuttosto interessante e innovativo: la conoscenza dei dati fiscali e delle tasse pagate da un operatore economico (in questo caso i big tecnologici mondiali e le grandi multinazionali) può influire sulla reazione della opinione pubblica (di disapprovazione o di approvazione) e orientare in tale modo il decisore politico. In altri termini, non si tratta di applicare le aliquote di imposta più alte o di comminare sanzioni elevate, ma di contrastare l'elusione e la pianificazione fiscale aggressiva in via indiretta. Il legislatore europeo, nel definire la direttiva in recepimento ammette che la strada maestra di una politica fiscale più equa e di contrasto degli enormi risparmi di imposta realizzati sfruttando le disarmonie delle giurisdizioni fiscali dei diversi paesi e la pianificazione fiscale aggressiva delle grandi multinazionali, sarebbe stata quella di prevedere l'unificazione della base imponibile consolidata comune per le imprese (cosiddetta CCCTB) ma i paesi membri hanno sempre contrastato l'adozione di tale direttiva. I settori bancario/finanziario e forestale/estrattivo, colpiti in maniera diversa e per ragioni diversi da un discredito pubblico, sono già interessati dagli obblighi informativi analoghi alla direttiva in esame. A suo parere sarebbe quindi opportuno conoscere l'esito di una valutazione di impatto di tale disciplina informativa sui citati settori. In termini generali e in riferimento alla lotta all'evasione fiscale in Italia, l'approccio del disvalore sociale del mancato versamento delle imposte potrebbe essere una strada; oppure al contrario, l'integrale assolvimento dell'obbligazione tributaria potrebbe diventare un criterio di premialità.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, come anticipato in premessa, l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), contiene alcune modifiche formali e di coordinamento del decreto legislativo n. 139 del 2015 che integrano rispettivamente il titolo del decreto legislativo e la rubrica del capo I. La lettera c) introduce il Capo I-bis, di cui illustra i capoversi. Il capoverso articolo 5-bis contiene le definizioni di giurisdizione fiscale, gruppo, società autonoma, società capogruppo, bilancio consolidato, impresa capogruppo di un Paese terzo, impresa autonoma di un Paese terzo, società controllata, società controllata da una impresa capogruppo di un Paese terzo e succursale. Il capoverso articolo 5-ter disciplina le condizioni al ricorrere delle quali un'impresa multinazionale è tenuta alla redazione e alla pubblicazione di una relazione sulle imposte sul reddito (cosiddetto CBCR), i casi in cui siffatto obbligo non trova applicazione, nonché i requisiti applicabili alle società e ai gruppi multinazionali aventi sede in Stati terzi ma dotati, in ogni caso, di presenze stabili nel mercato unico.

Il capoverso articolo 5-quater dispone l'esenzione dall'obbligo di redazione e pubblicazione della CBCR in favore di una serie di soggetti, già tenuti ad adempimenti analoghi in forza di specifiche normative di settore. Il capoverso articolo 5-quinquies indica il contenuto necessario della comunicazione pubblica Paese per Paese delle informazioni relative all'imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali a cui sono tenute le imprese multinazionali di grandi dimensioni e le loro succursali, anche in forma di gruppo. Il capoverso articolo 5-sexies reca il regime di pubblicazione e accessibilità della comunicazione sulle imposte sul reddito. Tali informazioni devono essere depositate presso il registro delle imprese e pubblicate sul sito internet. Il capoverso articolo 5-septies attribuisce agli amministratori della società la responsabilità di garantire che la comunicazione relativa alle imposte sul reddito sia redatta e pubblicata conformemente alle prescrizioni di legge. Il capoverso 5-octies individua gli obblighi del revisore legale con riferimento alle comunicazioni societarie delle imposte sui redditi. In particolare, prevede che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti verifichi il ricorrere, o meno, dell'obbligo di redigere la comunicazione dell'imposta sui redditi, nonché l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della predetta comunicazione. Il soggetto revisore riporta altresì, nella relazione di revisione un'attestazione circa le verifiche effettuate. Il capoverso articolo 5-novies, tratta le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, definendo le casistiche nelle quali la sanzioni sono ridotte della metà o aumentate del doppio. Ai fini della definizione delle attività di collaborazione funzionali alla vigilanza sulle informazioni fornite è prevista la possibilità della stipula di una convenzione a titolo gratuito tra Unioncamere e Agenzia delle entrate. È altresì autorizzato a decorrere dal 2024 un contributo di 400.000 euro a favore di Unioncamere per lo svolgimento delle attività attribuitegli. Viene infine stabilito che le somme pagate relativamente alle sanzioni siano versate su un apposito capitolo del bilancio dello Stato.

L'articolo 2 riporta le modalità di copertura degli oneri connessi al contributo autorizzato a favore di Unioncamere per le attività di collaborazione a fini di vigilanza di cui all'articolo l, comma l, lettera c), alinea 5-novies, nonché la clausola di invarianza finanziaria con riguardo a tutte le altre disposizioni dello schema. Infine, l'articolo 3 prevede che le disposizioni del decreto legislativo si applichino ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o successivamente.

Il senatore NICITA (PD-IDP) ritiene che i soggetti interessati dovrebbero essere individuati, non sulla base dei fatturati, bensì del loro impatto sui mercati europei, seguendo l'esempio della legge sui servizi digitali (DSA) e della legge sul mercato digitale (DMA). Nel mercato digitale sono infatti emerse delle grandi piattaforme, definite gatekeeper, che controllano importanti spazi economici.

La senatrice TAJANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di quanto tempo disponga la Commissione per l'espressione del parere al Governo.

Replica il PRESIDENTE, indicando come termine ultimo l'inizio della prossima settimana, in quanto l'Italia si trova sotto procedura di infrazione e sarebbe quindi opportuno procedere celermente.

Il relatore ORSOMARSO (FdI) evidenzia l'opportunità di conoscere l'impatto della normativa sul settore bancario/finanziario e su quello forestale/estrattivo, già oggetto di analoga disciplina.

Il PRESIDENTE lascia la parola alla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO manifesta la disponibilità del Governo ad approfondire il tema e a riferire prontamente alla Commissione.

La senatrice TAJANI (PD-IDP), pur nella ristrettezza dei tempi, chiede se sia possibile svolgere un brevissimo ciclo di audizioni informali per approfondire una tematica così tecnica e individuare con precisione i soggetti coinvolti. Suggerisce, per esempio, l'audizione di Confindustria e avanza l'ipotesi di convocare dei soggetti indipendenti.

Il PRESIDENTE prende atto delle istanze di approfondimento presentate e si riserva di confrontarsi in merito con il Governo per decidere come procedere nel seguito dell'esame.

Il sottosegretario Sandra SAVINO garantisce la massima collaborazione e assicura che tale confronto si svolgerà a breve.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.