Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 157 del 12/06/2024
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152
La 6a Commissione Finanze e tesoro,
esaminato l'atto in titolo;
premesso
che la legge n. 111 del 2023 delega il Governo a emanare decreti legislativi per la riforma fiscale e reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione all'articolo 18;
che l'articolo 18 prevede, tra gli altri principi,
- di incrementare l'efficienza dei sistemi di riscossione, nazionale e locale, orientandone l'attività secondo principi di efficacia e economicità
- il discarico automatico dopo cinque anni dei carichi affidati delle quote non riscosse
- la salvaguardia del diritto di credito
- la stabilizzazione dei piani di rateizzazione e la diluizione del pagamento
- superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento
- superamento del sistema di netta separazione tra Agenzia delle Entrate e Entrate-riscossione
considerato
che il magazzino fiscale contiene carichi affidati dal 2000 in poi e che sia lo stock previsto che il flusso annuale non sembrano poter subire rallentamenti, in assenza di misure straordinarie dirette ai carichi già affidati;
che nel magazzino fiscale si accumulano centinaia di miliardi per somme di atti di riscossione sospesi in presenza di procedure concorsuali che interessano le imprese (circa 152 miliardi di euro);
che le procedure di sospensione della riscossione interessano somme per circa 100 milioni;
che la legge delega prevede la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati, tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle somme oggetto di discarico automatico;
ritenuto
che l'Agenzia delle Entrate e riscossione svolge le attività di riscossione con priorità della salvaguardia del credito affidatole dall'ente impositore;
che tuttavia nello specifico delle procedure concorsuali altri valori e diritti sono tutelati oltre che la tutela del credito. Infatti, l'apertura delle procedure concorsuali prevede la sospensione dell'azione di riscossione; in caso di liquidazione o procedura concordataria l'Agenzia delle Entrate ha comunque titolo a riprendere le iniziative di recupero del credito, ma rispetto al patrimonio aggredibile ridotto;
preso atto che per i carichi affidati dall'anno 2000 fino al 2025 le iniziative di smobilizzo sono rimesse alle proposte di una commissione tecnica costituita da un presidente della Corte dei conti, un rappresentante del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato della commissione tecnica di cui all'articolo 7;
rilevato che l'articolo 12 comma 4-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 limita l'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del medesimo decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
rilevato che le fattispecie espressamente contemplate nella citata disposizione non esauriscono i casi in cui sia necessaria per il contribuente una tutela anticipata, che può ad esempio porsi anche nell'ipotesi di cessione di azienda a cagione della responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dagli estratti di ruolo, che il cedente in ipotesi può non avere contestato a cagione della mancata notifica del ruolo e/o della cartella;
ritenuto pertanto opportuno ampliare i casi, già contemplati nell'articolo 12 comma 4-bis citato, in cui sia possibile per il contribuente impugnare anche il ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata;
tenuto altresì conto della sentenza n. 190 del 2023 della Corte Costituzionale in materia di non impugnabilità dell'estratto di ruolo e di limiti alla impugnabilità del ruolo e del monito rivolto al legislatore di intervenire sulla materia della riscossione;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. Per il riaffidamento dei carichi oggetto di discarico automatico, di cui all'articolo 5 dello schema di parere, prevedere che la riscossione coattiva possa essere affidata dall'ente creditore in concessione ai soggetti privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i carichi non superiori a euro 10.000, che utilizzano il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1010, n. 639, secondo le disposizioni del titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, individuati con procedura di gara ad evidenza pubblica.
2. Per il riaffidamento dei carichi oggetto di discarico automatico, prevedere inoltre che la riscossione coattiva può essere altresì gestita dall'ente creditore, mediante la cessione o il trasferimento del rischio di gestione delle somme discaricate a soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di cartolarizzazione anche in blocco omogeneo di crediti e successiva vendita dei titoli emessi a fronte dell'operazione di cartolarizzazione.
3. Prevedere il discarico automatico delle somme oggetto di riscossione sospesa per procedure concorsuali, a partire dai crediti superiori a 100.000 euro, e successiva cessione o trasferimento del credito mediante procedure di cartolarizzazione e subentro di soggetti privati - scelti con procedura ad evidenza pubblica - nella procedura concorsuale. La misura consente di ridurre l'accumulo di crediti non esigibili per legge ed elimina l'interconnessione tra riscossione e legge fallimentare. In via prudenziale non si stimano entrate aggiuntive: tenuto conto che per procedure concorsuali i carichi giacenti ammontano a 151 miliardi, anche una percentuale molto bassa di vendita dei carichi a soggetti privati vicina a valori di mercato consentirebbe entrate straordinarie extratributarie.
4. Analogamente valuti il Governo l'utilizzo di uno strumento come quello indicato nell'osservazione numero 3 anche per le somme la cui procedura di riscossione è sospesa, dopo un'analisi delle componenti delle singole poste debitorie.
5. In relazione all'articolo 7, valuti il Governo di indicare tra gli obbiettivi della Commissione incaricata di formulare proposte per i carichi affidati dal 2000 al 2024, quello di prevedere che lo stesso ente della riscossione proponga all'ente creditore la cessione o il trasferimento dei crediti mediante le procedure di cartolarizzazione ai soggetti privati individuati con procedura ad evidenza pubblica, anche per vendita in blocchi rispetto alle somme giacenti tra i crediti definiti inesigibili.
6. Valuti il Governo l'opportunità di ampliare i casi, già contemplati nell'articolo 12 comma 4-bis citato, in cui sia possibile per il contribuente impugnare anche il ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata.