Legislatura 19ª - 8ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 1 del 11/06/2024
Azioni disponibili
COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Esame e rinvio)
La relatrice per la 10a Commissione MINASI (LSP-PSd'Az) ricapitola gli obiettivi generali del disegno di legge in esame, facendone presente il coordinamento con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale approvato il 21 maggio scorso.
Quanto al contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 1 traccia le finalità e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale".
L'articolo 3 stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale.
L'articolo 4 concerne gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali e pone una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni 14 è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
L'articolo 5 reca i princìpi applicabili in materia di sviluppo economico e il successivo articolo 6 prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale.
L'articolo 7 attiene all'ambito sanitario e della disabilità, prevedendo, tra l'altro, che l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale non possa selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori e che tali sistemi abbiano valenza di supporto, lasciando impregiudicata la decisione rimessa agli esercenti la professione medica. Quanto all'ambito delle disabilità, è previsto che i sistemi di intelligenza artificiale contribuiscano all'accessibilità, all'autonomia, alla sicurezza e ai processi di inclusione sociale.
L'articolo 8 concerne i trattamenti di dati eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.
L'articolo 9 stabilisce che le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto a finalità sanitarie e di ricerca in campo medico ed epidemiologico debbano essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute. Prevede inoltre l'istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura, in particolare per l'assistenza territoriale.
L'articolo 10 disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale riguardo al lavoro, in particolare enunciando gli obiettivi che è possibile perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia.
L'articolo 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
L'articolo 12 limita alle attività strumentali e di supporto l'applicabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti.
L'articolo 13 dispone che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale.
L'articolo 14 autorizza l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, mentre l'articolo 15 attribuisce al tribunale la competenza in materia di procedimenti giurisdizionali civili riguardanti il funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale.
La relatrice Minasi conclude quindi la propria illustrazione soffermandosi sull'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Il relatore per l'8a Commissione ROSA (FdI) si sofferma innanzitutto sull'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, predisposta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dà quindi conto dell'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.
L'articolo 19 autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
Il comma 1 dell'articolo 20 estende ai soggetti che abbiano svolto un'attività di ricerca, anche applicata, nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale l'ambito di applicazione dei benefici del regime fiscale relativo ai cosiddetti lavoratori impatriati. Il successivo comma 2 prevede che nel piano didattico personalizzato, adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado, possano essere inserite per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze, attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga alla condizione del previo possesso del titolo per l'accesso a queste ultime. Il comma 3 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive e che lo Stato favorisca l'accessibilità ai medesimi sistemi al fine del miglioramento del benessere psicofisico.
L'articolo 21 autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a definire l'assunzione, da parte dei fondi per il venture capital contemplati nel comma 2, di partecipazioni nel capitale di rischio di imprese, aventi sede legale e operativa in Italia e operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle relative tecnologie abilitanti.
L'articolo 22 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale.
L'articolo 25 reca modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali e il successivo articolo 26 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia i Presidenti, tutti i componenti delle Commissioni riunite e, in particolare, i relatori Minasi e Rosa per le loro illustrazioni precise ed esaustive.
Osserva che - come è noto a chi, come i componenti dell'8ª Commissione, ha già avuto modo di approfondire la materia - l'intelligenza artificiale offre grandi opportunità e pone grandi rischi.
Nel corso degli incontri con le associazioni professionali tenuti dal Governo in vista della predisposizione del provvedimento in esame sono stati registrati l'entusiasmo di alcuni degli interlocutori e la notevole preoccupazione di altri e il disegno di legge aspira a costituire un punto di equilibrio che consenta di cogliere le opportunità e circoscrivere i rischi.
La fase istruttoria condotta dal Governo ha visto anche un confronto con la Commissione europea, la quale è dunque consapevole che, come è stato giustamente sottolineato dai relatori, il disegno di legge non si sovrappone al regolamento recentemente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ma ne accompagna e ne anticipa il quadro regolatorio, a partire dall'ambito penale, dove è necessario un intervento rapido.
Per altri aspetti il provvedimento presenta profili di carattere generale, senza entrare in dettagli eccessivi, che potrebbero presto rivelarsi superati, considerata la rapidità dell'evoluzione tecnologica.
Si sofferma poi brevemente sul tema delle risorse - ponendo l'accento sul fatto che esse sono significative e aspirano a generare un effetto moltiplicatore - e su quello delle Autorità nazionali.
Da un punto di vista metodologico, auspica che si possa procedere come è stato fatto con il disegno di legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, la cui approvazione in via definitiva da parte del Senato è imminente. In quel caso, il testo originariamente presentato dal Governo alle Camere è stato modificato e migliorato durante l'esame parlamentare ed è auspicabile che ciò possa accadere anche con il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni riunite.
Ribadisce, infine, l'importanza delle misure contenute negli ultimi articoli del disegno di legge e, in particolare, degli strumenti approntati per contrastare l'impiego della tecnologia per condizionare il funzionamento dei regimi democratici.
Il presidente ZAFFINI ringrazia tutti gli intervenuti e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.