Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 156 del 28/05/2024
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IN SEDE REDIGENTE
(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi
(Discussione e rinvio)
La senatrice CAMPIONE (FdI), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo.
Il Capo I, composto dagli articoli 1, 2 e 3, oltre a definire la professione di grafologo ne disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività.
Più nel dettaglio l'articolo 1 delinea l'oggetto del disegno di legge, cioè la disciplina dell'esercizio della professione dei grafologi. L'articolo 2 definisce la professione di grafologo, con il quale si intende "l'esperto di scritture, grafia e gesto grafico esercente attività libero-professionale nei settori di applicazione della scienza grafologica", distinguendo tre settori di applicazione della scienza grafologica. Tali settori sono costituiti dalla grafologia professionale, dalla grafologia giudiziaria e dalla grafologia rieducativa gli ambiti di applicazione di tale attività. L'articolo 3 elenca i requisiti necessari per l'esercizio della suddetta professione. La disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei corsi di studio relativi ai percorsi formativi per l'accesso alla professione di grafologo.
Il Capo II, composto dagli articoli 4, 5 e 6, reca disposizioni in materia di albo professionale dei grafologi.
In particolare l'articolo 4 prevede l'istituzione dell'albo dei grafologi. L'articolo 5 disciplina le condizioni necessarie per l'iscrizione al suddetto albo: il conseguimento del titolo di studio, la cittadinanza italiana (o di altro paese membro dell'Unione europea o di altro Stato con cui esiste un accordo di reciprocità), non aver riportato condanno penali con sentenze passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione; il pagamento della quota d'iscrizione annuale all'albo, mentre l'articolo 6 norma i casi che prevedono il decadimento di tale iscrizione, fra questi anche il mancato pagamento per due anni delle quote di iscrizione.
Il Capo III, costituito dagli articoli 7, 8 e 9, interviene in materia di istituzione e composizione dell'ordine dei grafologi.
Nello specifico l'articolo 7 chiarisce che l'ordine è nazionale e specifica la possibilità di istituzione di sedi regionali e provinciali. Possono essere istituite - secondo quanto previsto dalla disposizione - sedi regionali se gli iscritti all'albo residenti in una regione superano le 100 unità e almeno il 30 per cento dei medesimi ne faccia richiesta. L'articolo 8 disciplina gli organi previsti a livello nazionale, quali il Consiglio e l'Assemblea degli iscritti, e definisce la composizione e i compiti che spettano a tali organi. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti all'ordine ed è convocata almeno una volta all'anno. Il Consiglio è composto da cinque membri che sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente, il segretario ed il tesoriere, i compiti dei quali sono puntualmente indicati nel disegno di legge. L'articolo 9 consente l'istituzione dei medesimi organi, recanti compiti analoghi, nelle sedi regionali e provinciali dell'ordine.
Il Capo IV, composto dagli articoli 10 e 11, disciplina le modalità operative per le elezioni del Consiglio nazionale e dei consigli regionali e provinciali, ove costituiti. L'articolo 12 è dedicato al rispetto del codice deontologico e del segreto professionale da parte dei grafologi.
Il Capo V, composto dagli articoli 12 e 13, oltre a prevedere l'obbligo del rispetto del codice deontologico e del segreto professionale, prevede che le tariffe delle prestazioni nei vari settori di applicazione della grafologia siano fissate annualmente da una commissione all'uopo nominata, previo parere favorevole del Consiglio nazionale.
Il Capo VI, costituito dagli articoli 14, 15 e 16, interviene in materia di sanzioni. Nel dettaglio l'articolo 14 elenca le varie sanzioni disciplinari (dal richiamo scritto, alla radiazione nei casi più gravi) per gli iscritti all'albo dei grafologi che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione. L'articolo 15 prevede le modalità del ricorso contro tali sanzioni disciplinari. L'articolo 16 individua i casi che permettono la riammissione all'interno dell'albo.
Il Capo VII, composto dagli articoli 17, 18 e 19, reca norme transitorie.
L'articolo 17 prevede la nomina, da parte del Ministro della giustizia, di una commissione straordinaria, che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione in sede di prima applicazione della legge. L'articolo 18 individua le condizioni per l'iscrizione all'albo nei primi sei mesi di applicazione della legge. L'articolo 19 prevede che entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la commissione straordinaria debba procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio.
Il Capo VIII, composto dal solo articolo 20, dispone la vigilanza del Ministro della giustizia sull'Ordine nazionale dei grafologi.
Il Capo IX, costituito dal solo articolo 21, infine reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito della discussione è rinviato.
La seduta termina alle ore 14,50.