Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 214 del 07/05/2024

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276 e 396, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1054, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 settembre 2023.

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, che intende definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.

Si prevede che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrano lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4.

Si precisa, infine, che lo Stato promuove il riconoscimento delle specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani.

Nello specifico, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei Comuni montani sono individuati, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei Comuni montani, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei Comuni destinatari di tali misure è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici.

Si dispone, infine, che la classificazione dei Comuni montani prevista dalla presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati nei territori montani, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia per la montagna italiana (SMI), che si prevede sia definita con periodicità triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le direttive per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, promuovendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali - con prioritario riguardo ai servizi sociosanitari e dell'istruzione -, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori.

La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali e con le politiche territoriali finalizzate allo sviluppo delle aree interne del Paese, nonché in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN), prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, e con la Strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015.

L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il Fondo finanzi due categorie di interventi: quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; quelli di competenza statale, di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

La definizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del Fondo relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei Comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

Si prevede, altresì, una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del Fondo destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Si dispone che una quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

Infine, si precisa che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 5 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, anche sulla base del monitoraggio svolto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 8 prevede misure volte a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani.

L'articolo 9 reca norme finalizzate a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di tutela del territorio.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani.

L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione.

L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benèfici per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui.

L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna, configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V riguarda lo sviluppo economico nelle zone montane e l'articolo 15 ne individua le finalità.

L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone, inoltre, che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'articolo 17 introduce misure fiscali di favore per le piccole e microimprese montane esercitate da giovani (minori di 41 anni).

L'articolo 18 prevede misure per l'agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani, nella prospettiva di contrastare lo spopolamento dei Comuni medesimi e di favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione residente. In particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, con età inferiore a 41 anni, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune classificato come montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e vi trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo e il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro.

L'articolo 19 disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, prevedendo specifiche detrazioni di imposta per i contribuenti che non abbiano compiuto 41 anni di età.

L'articolo 20 prevede che, mediante un decreto interministeriale, sia istituito un Registro nazionale dei terreni silenti (terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario), nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che siano individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 22 dispone una serie di abrogazioni di disposizioni e precisa che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

L'articolo 23, infine, reca le disposizioni finanziarie e la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge di analogo contenuto già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene opportuno lo svolgimento di alcune audizioni per un approfondimento del tema.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Parrini, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.