Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 9 del 23/04/2024
Azioni disponibili
COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MARTEDÌ 23 APRILE 2024
9ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (n. 149)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)
Il relatore per la 2a Commissione POTENTI (LSP-PSd'Az) rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia stupefacenti al regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto tra i precursori di droghe la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina.
Per le sostanze ricadenti nella categoria 4 è stato introdotto l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per ogni singola spedizione dagli Stati membri verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.
Stante il divieto di applicazione analogica delle norme penali, si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere una specifica sanzione anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005.
Il relatore per la 10a Commissione ZULLO (FdI), premesso che lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si sofferma sui contenuti dell'articolo 1, che reca una serie di modifiche all'articolo 70 del testo unico in materia di stupefacenti. Tali modifiche sono mirate a estendere ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 la disciplina e le relative sanzioni già previste per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dal medesimo articolo 70.
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca infine la clausola di invarianza finanziaria
Il presidente SISLER apre la discussione generale.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) sottolinea che, da relatore sul medesimo provvedimento in 4ª Commissione, ha approfondito i temi riguardanti i precursori delle droghe, che, pur essendo inseriti nella categoria 4, sono tuttavia sostanze molto pericolose, se usate per la produzione di stupefacenti. Si tratta infatti dell'efedrina, ovvero della molecola base utilizzata per la produzione del fentanyl, la droga sintetica tristemente nota alle cronache - in particolare per l'alto tasso di mortalità misurato negli Stati Uniti tra coloro che ne fanno uso - per i gravi danni che può provocare. Al riguardo fa inoltre presente che l'esame della Commissione politiche dell'Unione europea si è concentrato, altresì, sulla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 15 del 2024 (Legge di delegazione europea 2022-23), che ha previsto sanzioni penali nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a 3 anni. L'atto del Governo, nel modificare il Testo Unico sugli stupefacenti, introduce invece la pena della reclusione fino a 5 anni anche per i precursori di droghe della categoria 4; la questione circa la valutazione dello schema dell'atto del Governo, alla luce delle disposizioni contenute nella legge delega, è tuttavia risolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale, nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale, è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi - come la delega in questione - comporti necessariamente il potere-dovere del Governo di adottare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, per evidenti ragioni di coerenza sistematica. È proprio questo il caso dello schema di decreto in esame, che estende la disciplina sanzionatoria prevista dal Testo Unico stupefacenti per le categorie 1, 2 e 3 anche alla categoria 4, di nuova introduzione. Esprime conclusivamente condivisione per la scelta operata dal Governo, anche in considerazione dei gravi danni che i precursori e le droghe prodotte sulla scorta di essi possono provocare in coloro che ne fanno uso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,30.