Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 230 del 19/04/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

VENERDÌ 19 APRILE 2024

230ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE introduce l'esame del provvedimento, dando la parola al relatore per l'illustrazione.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è composto di 64 articoli, di cui illustra una sintesi.

L'articolo 1, comma 1, provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Per la realizzazione di tali investimenti, non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029. I commi da 2 a 4 dell'articolo 1 disciplinano la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). L'articolo 1, comma 6, dispone il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). L'articolo 1, comma 7, incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato. Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito il comma 7-bis che incrementa di 400 milioni le disponibilità per il 2026 dell'unità di voto 1.4 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", missione 29, programma 5, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 8, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e dal nuovo 7-bis dell'articolo 1. I commi 9 e 10 dell'articolo 1 riguardano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027. L'articolo 1, comma 10-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede un incremento complessivo di 115 milioni di euro (10 milioni per il 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026, 30 milioni per il 2027 e 35 milioni per il 2028) delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana. L'articolo 1, comma 11, prevede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale Complementare, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario, al fine di adeguarli alle modifiche del Piano, introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Il comma 12 abroga la disposizione che prevede la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il comma 13 dell'articolo 1 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria. La disposizione prevede inoltre una integrazione di carattere procedimentale delle vigenti disposizioni in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute. L'articolo 1, comma 14 prevede la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio. Il comma 15 dispone il versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia delle risorse autorizzate dal comma 1 dell'articolo in esame, per la realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, dispone l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento. Entro i successivi trenta giorni l'unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. La verifica dell'adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali. La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'articolo 3, comma 1, estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Il comma 2 attribuisce al medesimo Comitato ulteriori funzioni e il comma 4 ne integra la composizione a seguito dell'attribuzione dei nuovi compiti prevista dalle disposizioni in esame. Il comma 5 specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR. Il comma 9 modifica l'articolo 512-bis del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Il comma 10, modificando il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dar luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.

L'articolo 4 trasferisce alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio risorse e personale della Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR, la quale viene contestualmente soppressa.

L'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un Commissario straordinario il quale opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e a cui sono attribuiti poteri sostitutivi, alle condizioni di legge, per l'attuazione della misura.

L'articolo 6 prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata.

L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

L'articolo 8, al comma 1, introduce delle modifiche all'articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale. L'articolo 8, comma 2, lettera 0a), introdotto nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che i contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", possano essere rinnovati o prorogati più di una volta. Le lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 8 integrano la formulazione di specifiche norme transitorie che consentono, in alcune pubbliche amministrazioni, contratti di lavoro a tempo determinato anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi. Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, novella una disciplina transitoria, posta in origine dalla legge di bilancio 2022 e successivamente più volte modificata, volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - di personale avente, in base a rapporti a termine, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), ivi compreso il personale non più in servizio. L'articolo 8, comma 3, reca modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. L'articolo 8, comma 4, reca disposizioni in materia di supporto tecnico ai commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma - Latina e per l'acquedotto del Peschiera, volte a prevedere la facoltà per gli stessi di avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e a disciplinarne i compensi, disponendo al riguardo l'applicazione delle norme in materia di limiti retributivi e di divieto di cumulo con la pensione anticipata "quota 100". L'articolo 8, comma 5, abroga il comma 520 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), con la conseguente soppressione, con finalità di semplificazione e rinvio alla disciplina generale stabilita per i commissari straordinari in materia di trasferimento delle risorse, della previsione secondo cui sono demandati ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione degli interventi da finanziare e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera". Il comma 6 dell'articolo 8 interviene sul comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, stabilendo che il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali ivi previsto, in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili indicati nel medesimo comma 1-quinquies alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni. L'articolo 8, comma 7, mira a riorganizzare il riparto delle risorse previste per il Fondo destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) apportando modifiche testuali all'articolo 26 del decreto-legge n. 36 del 2022, istitutivo del fondo stesso. Il comma 7-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che, per il 2024, i requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti degli enti locali possano derogare ai criteri stabiliti dal Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013. Il comma 8 istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente. Ai sensi del comma 9, il direttore generale, per lo svolgimento dei compiti, si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. L'articolo 8, comma 11, incrementa di 3 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). I commi 12 e 13 recano disposizioni relative al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il comma 14 dell'articolo 8 incrementa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato. Il comma 15 dell'articolo 8 incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro. L'articolo 8, comma 15-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone l'aumento al 20 per cento della percentuale stabilita per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa. L'articolo 8, comma 17, consente al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare e accelerare alcuni investimenti e riforme del PNRR nella titolarità del Dicastero o nella cui attuazione è coinvolto, nonché, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture. L'articolo 8, comma 17-bis, inserito durante l'esame alla Camera, modifica in più punti la legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante la disciplina della professione di guida turistica. L'articolo 8, comma 18 riduce di un anno la durata dell'effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto. L'articolo 8, comma 18-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, attribuisce al Ministero dell'interno la possibilità di stipulare con il Ministero della giustizia e con Equitalia Giustizia S.p.A. una o più convenzioni per la gestione, da parte della società stipulante, dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Il comma 18-ter dell'articolo 8, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che il personale di Poste Italiane Spa possa anche attestare la corrispondenza tra immagine fotografica e persona dell'interessato nell'ambito delle convenzioni per la realizzazione dello sportello unico dei servizi previsto dal progetto Polis - Casa dei servizi di cittadinanza digitale. Il comma 19 dell'articolo 8 dispone un incremento - pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024 - del limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga determinate funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa, presso gli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio. Il comma 20 dell'articolo 8 stabilisce che con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e regolati gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22 dicembre 2021 sulla programmazione della politica di coesione 2021-2027 per l'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei suddetti programmi, in linea con la normativa europea. L'articolo 8, commi 21-22, incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016. L'articolo 8, comma 23, introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente.

L'articolo 9, commi da 1 a 4, istituisce presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, per la definizione del piano di azione per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nonché per il correlativo monitoraggio. L'articolo 9, comma 5, autorizza il proseguimento dell'accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall'Ucraina fino al 31 dicembre 2024, termine dello stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 26,2 milioni di euro per il 2024. Il comma 5-bis dell'articolo 9, inserito durante l'esame alla Camera, prevede la facoltà di assegnare anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, i contributi forfettari già riconosciuti, nell'ambito delle misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina a favore delle Regioni e province autonome per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei "richiedenti e titolari della protezione temporanea", per un massimo di 100.000 unità.

L'articolo 10 inserisce una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché il suo contributo nella piena implementazione del PNRR (commi 1 e 2). Sono altresì previsti - al fine di concorrere al potenziamento dell'archivio nazionale dei contratti collettivi - un incremento della dotazione organica del CNEL e l'autorizzazione in suo favore, nel triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, a procedere a determinate assunzioni a tempo indeterminato (comma 3). Si dispone inoltre che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (comma 4).

L'articolo 11, come modificato durante l'esame alla Camera, fissa al 30 per cento la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori del PNRR (comma 1), attribuendo alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le Amministrazioni centrali dello Stato (comma 2); stabilisce inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria (comma 3).

L'articolo 12, comma 1, modificato alla Camera, prevede che, in relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di avanzamento e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. L'articolo 12, comma 2 prevede che, in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. L'articolo 12, comma 3, prevede che continuano a trovare applicazione in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre, le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi, esplicitamente richiamati. L'articolo 12, comma 4, prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi ricorrono, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al sistema informatico ReGiS, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo. L'articolo 12, comma 5 è finalizzato a confermare il contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi. L'articolo 12, al comma 6, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali previste dall'articolo 13, decreto-legge n. 76 del 2020. Il successivo comma 7 estende il campo di applicazione del citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, altresì alle conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e, più in generale, dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC. L'articolo 12, comma 8, prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili, si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. L'articolo 12, comma 9, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali provvedono all'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Si prevede inoltre che, qualora siano necessarie modifiche, le amministrazioni vi provvedono mediante propri provvedimenti adottati in deroga alle disposizioni di legge, che sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 12, comma 10, introduce alcune modifiche all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 con cui si prevedeva la possibilità di ricorrere alla società SACE S.p.A. per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali. L'articolo 12, comma 11, offre un chiarimento interpretativo in tema di Zone logistiche semplificate. L'articolo 12, comma 12, prevede che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Il comma 13 stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. L'articolo 12, comma 14, reca disposizioni integrative della disciplina che regola la proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA oltre i termini di validità in esso indicati. L'articolo 12, comma 14-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, aggiunge una previsione all'interno del decreto-legge n. 239 DEL 2003 a tenore della quale l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica, ha l'efficacia temporale, comunque di almeno cinque anni, che è definita dallo stesso provvedimento autorizzatorio, salva istanza di proroga. L'articolo 12, comma 14-ter, introdotto durante l'esame alla Camera, consente all'autorità competente di avvalersi di ISPRA, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle prescrizioni sulle valutazioni di impatto ambientale, nel limite di spesa di 3 milioni annui. Il comma 15 dell'articolo 12 prevede l'attribuzione con DPCM a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, quando strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR e, come previsto dalla Camera, dal Piano nazionale complementare (PNC), dei poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 20 del 2022 per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Il comma 16 dell'articolo 12 sospende fino al 31 marzo 2024 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti a partire dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. L'articolo 12, comma 16-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede alcune disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica. L'articolo 12, comma 16-ter, introdotto dalla Camera, aggiunge una previsione all'interno del decreto-legge n. 181/2023 a tenore della quale Terna spa, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, può realizzare mediante denuncia di inizio attività le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, già autorizzate e ammesse a finanziamento a valere PNRR, e purché dotate di determinate caratteristiche tecniche. L'articolo 12, comma 16-quater, introdotto durante l'esame alla Camera, disciplina in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025 il rilascio da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale della certificazione sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (e-procurement), in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme secondo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti previsti all'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 12-bis, inserito dalla Camera, reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

L'articolo 12-ter, inserito durante l'esame alla Camera, reca disposizioni volte a regolare la compatibilità, con l'esercizio dell'uso civico, delle opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge "sblocca cantieri" o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali dell'UE.

L'articolo 13, composto da un unico comma, modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (legge n. 99 del 2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR.

L'articolo 14, comma 1, lettera a), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera b) prevede - contrariamente a quanto disposto in precedenza - che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera c) dispone, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR. La lettera c-bis) del comma 1 prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate per assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. Il comma 2 abroga alle lettere a) e b) le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. La lettera b-bis) del comma 2 abroga la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021 che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 3 specifica che - in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l'altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale - alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Il comma 4 rende annuale - da biennale - la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti. Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il comma 7 prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici. Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. I commi 11, lettera a), e 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale ATA, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (comma 11, lettera b)). I commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 14 - introdotti nel corso dell'esame alla Camera - incrementano di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico.

L'articolo 15, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore aderenza dei curricoli degli istituti alle esigenze del tessuto produttivo nazionale.

L'articolo 15-bis, inserito durante l'esame alla Camera, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato.

L'articolo 17, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, modificato nel corso dell'esame alla Camera, integra l'articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, anch'esso in materia di edilizia universitaria, prevedendo, in particolare, il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa nelle relative procedure amministrative.

L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Il comma 3-bis dell'articolo 18, inserito nel corso dell'esame alla Camera, consente a talune categorie di candidati stranieri che abbiano sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione. Il comma 3-ter del medesimo articolo, anch'esso inserito nel corso dell'esame alla Camera, posticipa il termine per la pubblicazione del bando per le prove di ammissione a trenta giorni prima della loro effettuazione, in luogo dei sessanta previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 19, modificato durante l'esame alla Camera, reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR.

L'articolo 20, comma 1, lettera a), prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio delle funzioni dell''ufficio del responsabile per la trasformazione digitale, possano avvalersi - secondo la novella al Codice dell'amministrazione digitale introdotta dalla disposizione in esame - del supporto di società in house, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 20, comma 1, lettera b) prevede che le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possano continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità "già attivi" (anziché "già previsti dalla legislazione vigente"). L'articolo 20, comma 1, lettera c) prescrive l'allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane. Inoltre prescrive alle amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici di integrare con il codice identificativo unico i propri archivi informatizzati, che in tal modo possono essere utilizzati anche senza diretto avvalimento della citata Anagrafe. L'articolo 20, comma 1, lettera d), reca una nuova disciplina di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica. Al fine di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, il comma 1, lettera e), istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet). Il comma 2 dell'articolo 20 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti. L'articolo 20, comma 3, attribuisce i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società "Pago PA S.p.A.", all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti durante l'esame alla Camera, prevedono rispettivamente: che in caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale postale (Poste Italiane Spa) non può stipulare patti che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società; una serie di prescrizioni alle quali deve adeguarsi lo statuto di PagoPA S.p.A.; che la medesima società PagoPA S.p.A. garantisca la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma tecnologica di cui al Codice dell'amministrazione digitale. Il comma 5 prevede la disapplicazione a Pago PA dell'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro, del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, della rete telematica delle transazioni nonché degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip. L'articolo 20, comma 5-bis, modifica il contenuto dell'obbligo dei beneficiari delle risorse PNRR in relazione al Piano Italia a 1 Giga (Missione 1 - Componente 2 - Investimento 3).

L'articolo 20-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che le Autorità di sistema portuale garantiscano l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System con la Piattaforma logistica digitale nazionale.

L'articolo 21 dispone in materia di supporto tecnico-amministrativo da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mediante convenzione, alle pubbliche amministrazioni, nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale.

L'articolo 22, comma 1, lettera a), modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento di addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, altresì, che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. L'articolo 22, comma 1, lettera b), prevede che per il reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, possa attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura. L'articolo 22, comma 1, lettera c), reca disposizioni per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'articolo 22, comma 2, proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 22 recano disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'apposito Albo istituito presso il tribunale.

L'articolo 23 prevede incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti.

L'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede la possibilità di ricorrere ad applicazioni extradistrettuali di magistrati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato civile.

L'articolo 24, come modificato durante l'esame alla Camera, disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Si definiscono i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati. Il comma 2-bis dell'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di magistrati tributari.

L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca una disposizione volta a consentire agli avvocati la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici.

L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

L'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia) in materia di giustizia riparativa.

L'articolo 28 prevede che - con decreto interministeriale (MIT-MEF) - si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.

L'articolo 29, commi 1, da 3 a 9 e 14, interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, integra i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa, modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura, e di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro, anche con riferimento alla fattispecie della somministrazione fraudolenta, per la quale viene introdotta anche la pena dell'arresto. Viene altresì introdotto un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'iscrizione di tali datori di lavoro alla Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita. L'articolo 29, commi 2 e da 10 a 14 - come modificato dalla Camera - reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori. L'articolo 29, commi da 15 a 18, riconosce, entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il nucleo familiare del datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro. Al fine dell'esonero, le assunzioni o trasformazioni suddette devono decorrere nel periodo compreso tra la data che verrà indicata dall'INPS e il 31 dicembre 2025. Il comma 19 dell'articolo 29 reca alcune novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 1 dell'articolo 30 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. Il comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024) e il comma 3 (avente efficacia immediata) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile. Il comma 4 reca una norma finale di chiusura. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell'INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte - con decorrenza dal 1° settembre 2024 - dai commi 5 e 6. In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all'interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l'inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti. I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti. I commi 13 e 14 disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.

I commi 1 e 2 dell'articolo 31 recano, con riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente la proroga di autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate e l'autorizzazione ad effettuare ulteriori assunzioni di 250 unità di personale. Il comma 3 autorizza il medesimo Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure. I commi da 5 a 9 prevedono l'incremento di 50 unità di personale -mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri - del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, disponendo anche circa la quantificazione e la copertura dei relativi oneri; l'incremento è previsto con decorrenza dal 1° settembre 2024. I commi 10 e 11 recano disposizioni concernenti la destinazione di risorse per misure per l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per il personale del medesimo Ispettorato, nonché per interventi in materia di vigilanza (nel settore del lavoro e della legislazione sociale) e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Il comma 12 sopprime sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto. Il comma reca ulteriori novelle e disposizioni connesse al suddetto intervento.

L'articolo 31-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare possano ottenere le prescritte autorizzazioni ambientali anche successivamente all'ammissione al beneficio PNRR.

L'articolo 32, comma 1, interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per diversi interventi infrastrutturali nel periodo 2021-2034, disposti dall'articolo 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019. In tale ambito, le misure in esame si concentrano, in particolare, sulle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, sull'erogazione e rendicontazione dei contributi e sul monitoraggio degli investimenti. L'articolo 32, comma 2, incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese.

L'articolo 32-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, proroga di 180 giorni il termine per la presentazione del cronoprogramma da parte del Commissario straordinario per la linea 2 della metropolitana di Torino.

L'articolo 33 reca modifiche alla disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni («piccole opere»). Tra le modifiche principali si segnalano quelle volte: ad eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano (lettere a) e d); a modificare la disciplina del monitoraggio (lettera c), f) ed h); a fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi, nonché a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta (lettera e); a modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario (lettera f); a disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti nonché a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche (lettera g).

L'art. 33-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che il centro logistico "Alessandria Smistamento" possa essere non solo progettato ma anche realizzato con le risorse da destinare all'aggiornamento del contratto di programma (parte investimenti) tra MIT e RFI.

L'articolo 34 reca modifiche all'articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021 necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano.

L'articolo 35 reca alcune modifiche al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell'8 dicembre 2023 con riguardo agli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 36, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire l'applicabilità di particolari disposizioni derogatorie alle procedure di affidamento indette successivamente al 1° luglio 2023 e relative ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR. Il comma 2 reca invece disposizioni per la valutazione ambientale e la verifica dei progetti di infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale. Il comma 2-ter, introdotto durante l'esame alla Camera, reca disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale. Il comma 2-quater, introdotto durante l'esame alla Camera, reca disposizioni finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del novembre 2022 e del marzo 2023. L'articolo 36, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine previsto all'articolo 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020. La novella integrativa di cui al comma 2-bis - comma inserito dalla Camera - dell'articolo 36 consente alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ad alcuni eventi sismici, verificatisi nel 2009 e nel 2016-2017, il conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di incarichi remunerati di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza - ivi compresi i soggetti provenienti dalla stessa amministrazione conferente.

L'articolo 36-bis, inserito dalla Camera, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 37 modifica le disposizioni che regolano le attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni. In particolare, si prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge una funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione di un «Progetto bandiera», al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti.

L'articolo 37-bis, al comma 1, incrementa la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) di 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2024-2025 e stanzia ulteriori 1,5 milioni per l'anno 2026. Il comma 2 reca la compensazione finanziaria degli oneri di cui al comma 1. Il comma 3 dispone - per le richieste di comando e distacco presso il MIMIT di personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali - la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2026, del limite previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 38, modificato durante l'esame alla Camera, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0. Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.

L'articolo 39 dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

L'articolo 39-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone l'abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio camerale e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

L'articolo 40, come modificato durante l'esame alla Camera, riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione (comma 1), riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni (comma 2), prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati (comma 3), disciplina, per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari (commi 4-7), dispone l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento (comma 8), estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane (comma 9).

L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La norma, inoltre, precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.

L'articolo 41-bis, inserito dalla Camera, modifica la norma che - previa definizione delle aree idonee all'installazione di impianti a FER e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive - assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all'attività agricola, taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo. La norma in questione viene modificata nella parte in cui dispone che l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo: l'articolo 41-bis, sostituisce il termine coltivatore, con conduttore.

L'articolo 42 detta alcune novelle all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 in materia di Misure urgenti per la crescita del Paese (legge n. 221 del 2012) ai fini del potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Agenas, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 43, modificato dalla Camera, prevede l'adozione, al fine di assicurare l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, in attuazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 componente 2 progetto 1.3 'Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, elaborazione, l'analisi dei dati", entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di un apposito decreto del Ministro della salute al fine di individuare le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, conformemente alle specifiche tecniche europee e internazionali.

L'articolo 44, al comma 1, rivede, mediante alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell'interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, stabilisce che, nei casi in cui è ammesso il trattamento di dati personali relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, senza il consenso dell'interessato, il Garante per la protezione dei dati personali individua le garanzie da osservare.

L'articolo 44-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, apporta alcune modifiche alla normativa vigente in materia di funzionamento dei policlinici universitari, per migliorarne l'efficienza nel rispetto delle scadenze relative ai progetti PNRR individuati alla Missione 6 Salute, prevedendo la possibilità, da parte delle aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto dal SSN non più nel limite, come attualmente previsto, del 2 per cento dell'organico, bensì nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di personale.

L'articolo 44-ter, introdotto durante l'esame alla Camera, reca una disciplina relativa alle spese per l'avvalimento di personale a tempo non indeterminato, valevole per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario.

L'articolo 44-quater, introdotto durante l'esame alla Camera, interviene su una disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019.

L'articolo 44-quinquies, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che le Regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità.

L'articolo 44-sexies, introdotto durante l'esame alla Camera, stabilisce, al comma 1, che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. L'articolo 45, comma 2, abroga alcune disposizioni che consentono l'accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane.

Ai sensi dell'articolo 46, il decreto-legge è in vigore dal 2 marzo 2024.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al dossier n. 248/2 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SIRACUSANO sottolinea l'impegnativo lavoro svolto in modo proficuo dall'attuale maggioranza, ed in particolare dalla presidente Meloni e del ministro Fitto per la rimodulazione del PNRR, recata dal provvedimento in esame. Ricorda che presso la Camera dei deputati è stato svolto un lavoro complesso e di confronto, evidenziando che il provvedimento, a differenza di quanto si è da alcune parti detto, non reca alcun taglio alle risorse ma interviene sul dettaglio dei progetti recati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare l'intervento previsto da questo provvedimento è consistito in uno sforzo enorme per poter spendere risorse e rendicontare quindi i progetti, in linea con l'interlocuzione avuta presso la Commissione europea. Conclude quindi evidenziando l'importanza del provvedimento in un'ottica di attuazione del PNRR stesso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai Commissari per gli interventi.

Il senatore NICITA (PD-IDP), ricordando i tempi assai stretti previsti per l'esame in Senato del provvedimento, si sofferma sul tema della tabella di marcia assai stretta per l'attuazione del PNRR. Richiamando il dibattito svolto sul tema della distribuzione degli investimenti nell'arco temporale previsto, rispetto al quale si recano disposizioni relative all'attuazione di una parte ingente del Piano, per 150 miliardi, sottolinea come il provvedimento non sarà oggetto di interventi modificativi nel corso dell'esame in Senato. A tale riguardo evidenzia l'imprescindibile necessità, che, a fronte di questa compressione ancora una volta dell'esame parlamentare, vi sia un'effettiva tempistica assai stretta e rispettosa dei tempi per l'attuazione del Piano. Auspica infatti che tale forte compressione, rispetto alla quale in base al principio di democraticità si sarebbe potuto garantire più tempo per la discussione presso questo ramo del Parlamento, sia almeno associata a un rispetto strettissimo dei tempi di esecuzione del Piano.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, ricorda che ulteriori interventi in discussione generale potranno essere svolti nella giornata di lunedì, in occasione della prossima seduta.

Informa poi che, alla luce della calendarizzazione in Aula del provvedimento, come già convenuto nella precedente seduta, è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di lunedì 22 aprile 2024, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.