Legislatura 19ª - 2ª e 6ª riunite - Resoconto sommario n. 5 del 17/04/2024

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

(Giustizia)

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana si è concluso il breve ciclo di audizioni informali.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Si apre il dibattito.

La senatrice LOPREIATO (M5S) presenta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) sollecita i relatori a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere un'osservazione circa il magazzino fiscale, il cui valore, alla data del 31 dicembre 2023, ammontava a circa 1.206 di euro. Segnala quindi che l'importo dei crediti appare di difficile recuperabilità, intanto per le condizioni soggettive del contribuente: 151,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 136,5 miliardi da soggetti che, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti; per circa 100,4 miliardi di euro l'attività di riscossione è sospesa per effetto di specifici provvedimenti di sospensione delle attività di recupero; 502,5 miliardi di euro si riferiscono a contribuenti nei confronti dei quali l'agente della riscossione ha già svolto azioni esecutive e/o cautelari. Al netto delle somme oggetto di rateizzazione (18,8 miliardi di euro), il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono essere maggiormente efficaci, si riduce a 101,7 miliardi. Suggerisce tuttavia di puntare l'attenzione anche sulla quota relativa ai soggetti interessati da procedura concorsuale (con riferimento alle persone giuridiche). In generale, la previsione di sanzioni molto alte può ingenerare fenomeni che danno avvio a procedure concorsuali nelle quali il debito verso l'erario è sempre subordinato ad altre valutazioni. Infatti, con una diversa procedura di controllo, introducendo, prima del discarico, un intervento da parte di professionisti, per valutare, con l'ausilio di strumenti informatici, i crediti in questione e l'effettiva incidenza di imposte, interessi e sanzioni da riscuotere, si potrebbero recuperare maggiori risorse.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) ringrazia in premessa la Presidenza per aver consentito lo svolgimento di un ciclo di audizioni, che ha consentito ai senatori di disporre di informazioni preziose per l'esame di un provvedimento molto tecnico. Segnala quindi alcuni temi meritevoli di particolare attenzione, tra cui quelli del doppio binario - esprimendo perplessità sulla soluzione ipotizzata dal Governo -, della eliminazione della cosiddetta forchetta edittale, che sembra non essere coerente con il proposito di semplificazione, e della non applicazione ai fatti emersi prima dell'aprile 2024 e oggetto di contenzioso delle disposizioni più favorevoli introdotte dal decreto. In conclusione, si riserva di presentare uno schema di parere alternativo a quello dei relatori, una volta valutata la proposta che verrà presentata dagli stessi.

Il PRESIDENTE avverte che il dibattito potrà proseguire nella prossima seduta delle Commissioni 2a e 6a riunite, che potrebbe essere convocata per mercoledì 24 aprile alle ore 9,15, allorquando si concluderà l'iter del provvedimento in esame.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali, svolte in sede di Uffici di Presidenza riuniti nelle giornate del 3 e del 9 aprile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,25.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

CROATTI, Ada LOPREIATO, TURCO, SCARPINATO, Barbara FLORIDIA E Anna BILOTTI

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 144

La 2ª e la 6ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo - Atto del Governo n. 144 - recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario;

tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premesso che:

va anzitutto evidenziato che con il provvedimento si introduce una generale rimodulazione delle sanzioni amministrative tributarie in ottica di riduzione del carico sanzionatorio. La riduzione generalizzata delle sanzioni irrogabili riguarda tutte le principali fattispecie di illecito tributario, senza alcuna distinzione in merito al disvalore sociale delle condotte. Tra le modifiche proposte, vi è anche la soppressione della disposizione che prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni nei casi di omessa dichiarazione di redditi prodotti all'estero;

nel merito delle proposte di revisione, si introduce una nuova definizione di crediti non spettanti e di crediti inesistenti nel tentativo di superare definitivamente le incertezze interpretative in relazione alle due fattispecie. La proposta di modifica appare, tuttavia, non risolutiva e solo parzialmente in linea con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 34419 del 2023. Come ampiamente evidenziato nel corso delle audizioni sul provvedimento da autorevoli esperti giuridici, anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nel provvedimento in esame, persiste l'incertezza in merito al confine tra inesistenza e non spettanza del credito, con particolare riferimento alla distinzione tra il «fatto reale non rientrante nella disciplina attributiva per difetto di specifici elementi o particolari qualità» (classificato come credito non spettante) e il diverso caso del credito inesistente ovvero carente, in tutto o in parte, dei presupposti costitutivi del credito, che a sua volta non esclude la configurazione di un «fatto reale»;

sempre con riferimento ai crediti d'imposta, si disciplina l'istituto della compensazione dei crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati. Al riguardo, appare oltremodo illogica la scelta di continuare ad escludere la compensazione diretta con il debito d'imposta;

si introducono ipotesi di esclusione della pena in presenza di crisi d'impresa sopravvenuta e situazioni non imputabili al debitore, tra cui: l'inesigibilità dei crediti per fatto di terzi, il mancato pagamento di crediti della PA e, da ultimo, la non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Si tratta, a ben vedere, di ipotesi di dubbia interpretazione, che ampliano significativamente la discrezionalità del giudice nella relativa valutazione e che, soprattutto per tale motivo, si prestano a potenziali abusi applicativi;

allo stesso modo, la scelta di subordinare la non sequestrabilità dei beni del contribuente al semplice accesso ad una procedura di rateizzazione dell'imposta dovuta - prevedendo come limite la sola verifica dell'insussistenza del pericolo della dispersione della garanzia patrimoniale - appare un'opzione oltremodo rischiosa per l'interesse erariale, prestandosi agevolmente a iniziative dilatorie al solo fine di sottrarsi al rischio del sequestro;

con riferimento al rapporto tra il processo tributario e il processo penale, si attribuisce rilevanza, ai fini della prova del fatto nel processo penale, alle sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili e aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale. A parte l'eccesso di delega sul punto, l'intervento di modifica non tiene adeguatamente conto né delle caratteristiche del processo tributario, e in particolare della relativa istruttoria (molto meno penetrante rispetto a quella penale), né del fatto che il processo tributario si definisce in genere molto tempo prima di quello penale, per cui quest'ultimo rischia di essere quasi sempre condizionato dalle sentenze irrevocabili di natura fiscale. In sostanza, non può condividersi, alla luce delle caratteristiche proprie dei due processi, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze. Al contrario, si ritiene necessario preservare in capo al giudice penale l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio, come sancito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità;

inoltre, lascia perplessi sul piano sistematico l'attribuzione del valore di prova del fatto all'atto di accertamento definitivo con esso accertato. Deve osservarsi, infatti, che il contenuto degli atti di accertamento o le informative della polizia giudiziaria, sotto la vigenza del regime attuale, non possono entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice penale se non attraverso l'esame di coloro che li hanno curati e redatti, salvo che le parti acconsentano alla loro acquisizione con espressa rinuncia all'esame del redattore. Per tale motivo, ammettere l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'atto di accertamento, ed utilizzarlo come unica fonte di conoscenza ai fini della ricostruzione del fatto, significa trasformare il rito ordinario del processo penale in un sostanziale rito abbreviato, comprimendo inevitabilmente anche il diritto di difesa del contribuente;

analoghe considerazioni critiche possono essere fatte con riferimento alla rilevanza, ai fini penali, dei fatti oggetto di procedure di definizione del rapporto tributario, tra cui anche l'esito di accertamenti con adesione. Si tratta di una scelta incauta che non valuta attentamente i riflessi negativi sul piano degli strumenti deflattivi del contenzioso, oggi molto diffusi, andando a snaturare la relativa funzione;

da ultimo, si prevede l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio, più favorevole, alle violazioni commesse dal prossimo 30 aprile 2024, derogando espressamente al principio di retroattività della legge più favorevole (cosiddetto favor rei). Sul punto, ferma la contrarietà espressa in premessa in merito alla generalizzata riduzione delle sanzioni amministrative tributarie, pur ritenendo legittimo l'esercizio della discrezionalità rimessa al legislatore (Corte costituzionale, sentenza n. 193/2016), si ritiene comunque auspicabile ancorare il termine di applicazione delle nuove sanzioni più favorevoli al periodo d'imposta, al fine di evitare l'applicazione di diversi regimi sanzionatori per fatti riconducibili al medesimo anno d'imposta. In ogni caso, è da valutare, eventualmente prevedendo una deroga espressa, il coordinamento con il principio di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, non modificato dal provvedimento e in base al quale «se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo»,

esprimono parere contrario.