Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 145 del 16/04/2024

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 932

 

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale". 

2.100 (testo 2)/100

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni mentre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione non possono avere durata complessiva superiore a novanta giorni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/101

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/102

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/103

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.»".

2.100 (testo 2)/104

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/105

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»".

2.100 (testo 2)/106

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".

2.100 (testo 2)/107

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100 (testo 2)/108

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".

2.100 (testo 2)/109

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a sessantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/110

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/111

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/112

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/113

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), dopo le parole: «Le intercettazioni» inserire le seguenti: «di comunicazioni tra presenti».

2.100 (testo 2)/114

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.100 (testo 2)/115

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centottanta".

2.100 (testo 2)/116

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centocinquanta".

2.100 (testo 2)/117

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centoventi".

2.100 (testo 2)/118

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".

2.100 (testo 2)/119

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100 (testo 2)/120

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a) al capoverso, sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100 (testo 2)/121

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire le parole: «salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati dal comma 1».

2.100 (testo 2)/122

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di» con le parole «una durata superiore sia giustificata da».

2.100 (testo 2)/123

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole: "l'assoluta indispensabilità" con le seguenti: "la prosecuzione".

2.100 (testo 2)/124

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».