Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 227 del 16/04/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 APRILE 2024
227ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(924-bis-A) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati, risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis,del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924 d'iniziativa governativa
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sull'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)], sull'attivazione di servizi di psicologia scolastica. Occorre valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché la sua sostenibilità, per la proposta 1.214 (già 1.17), in tema di copertura dei posti del personale docente. Occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per gli emendamenti 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.2, in quanto l'onere non risulta modulabile nell'ambito del tetto di spesa previsto, atteso che i parametri della spesa sono rimessi discrezionalmente a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, sull'emendamento 2.200 occorre valutare i profili finanziari connessi alla tenuta degli elenchi previsti dal comma 9-ter.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario sui profili di finanza pubblica dell'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)] per assenza di relazione tecnica necessaria a verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, come anche sulle proposte 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42).
Formula una valutazione di contrarietà anche sugli emendamenti 1.214 (già 1.17) e 1.0.2, in quanto le proposte appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri.
Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.200, convenendo con l'assenza di osservazioni sulle restanti proposte.
Il senatore MANCA (PD-IDP), nel chiedersi di chi sia il compito di elaborare la relazione tecnica sugli emendamenti in questione, evidenzia come, di fronte a un provvedimento di grande importanza come il disagio anche psicologico degli studenti, appaia inaccettabile il parere espresso dal Governo che adduce la mancanza di relazione tecnica al fine di far valere l'articolo 81 della Costituzione contro gli emendamenti in discussione. Il Governo dovrebbe invece assumersi la responsabilità politica di affermare in modo esplicito che non ritiene rilevante il tema del disagio psicologico degli studenti.
Chiede quindi formalmente al Governo la presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti in parola, non essendo rispettoso del ruolo della Commissione bilancio e del Parlamento stesso invocare la mera mancanza della relazione tecnica per fondare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa a quanto sostenuto dal senatore Manca, osservando che la mancanza di relazione tecnica non può essere addotta dal Governo per giustificare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Fa presente che una materia molto delicata, come la valutazione degli studenti, implica un'attenzione particolare alle persone e coinvolge il personale docente, per cui il Governo dovrebbe garantire il necessario approfondimento nell'espressione dei pareri, a differenza di quanto appena avvenuto con il mero rinvio da parte della Sottosegretaria alla mancanza di relazione tecnica.
Non essendovi altre richieste di intervento, Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.
La sottosegretaria SAVINO afferma che il Governo non sottovaluta affatto i temi in discussione, che ha anzi l'intenzione di prendere seriamente in carico.
Fa tuttavia presente che le proposte in questione pongono problemi di carattere finanziario che non possono essere elusi.
Dopo aver quindi ricordato che la predisposizione della relazione tecnica spetta al Dicastero di merito, ribadisce come la valutazione espressa dal Governo sugli emendamenti rappresenti il risultato dell'approfondimento possibile in tali circostanze.
Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.213 [già 1.16 (testo 2)], 1.214 (già 1.17), 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29), 1.236 (già 1.42) e 1.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
La Commissione approva.
(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.
La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica, verificata positivamente a condizione che siano approvati gli emendamenti della relatrice 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.
Il PRESIDENTE dispone che siano messi a disposizione della Commissione gli emendamenti richiamati nella relazione tecnica.
La relatrice MENNUNI (FdI) si riserva quindi di predisporre, sulla base della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.
La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.
Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, è stato modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, recependo alcune condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutro.
Alla luce delle predette modifiche occorre, per quanto di competenza, avere conferma che le disposizioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente all'articolo 4, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, occorre valutare se la spesa autorizzata al comma 3, per tali finalità, sia congrua.
Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, viene previsto che il Comitato tecnico-scientifico possa avvalersi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione del Ministero della cultura. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Circa l'articolo 8 occorre valutare se le autorità di pubblica sicurezza possano autorizzare l'esibizione, il porto e l'uso di armi, a salve, in occasioni di manifestazioni di rievocazione storica, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
In riferimento all'articolo 11, che prevede, nell'ambito della delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'istituzione dell'elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, occorre verificare se la relativa quantificazione dell'onere, contenuta nel comma 5, risulti corretta.
In ragione delle espresse considerazioni ritiene utile acquisire una relazione tecnica debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, al fine di verificare l'effettivo contenimento dell'andamento della spesa, nell'ambito del limite introdotto di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009, e considerato che non sono stati ascritti effetti finanziari alla misura introdotta, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione circa le previsioni scontate sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente rispetto al limite di spesa previsto dalla presente norma.
Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, occorre avere maggiori elementi informativi circa l'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di determinare se possano derivare ulteriori oneri rispetto al bilancio a legislazione vigente, anche considerato che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Relativamente all'articolo 7, comma 6, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla neutralità degli effetti del differimento infrannuale in termini di fabbisogno di cassa del settore statale.
Circa il comma 7, sarebbe utile disporre di maggiori elementi informativi sui potenziali introiti aggiuntivi che potrebbero derivare dal differimento in esame, atteso che la relazione tecnica asserisce che le minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni relative al ravvedimento "ordinario" sono ampiamente compensate dal gettito che scaturisce dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea.
Per quanto concerne l'articolo 8, comma 2, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio 2023, a fronte dei prevedibili fabbisogni di spesa ipotizzabili per la stipula di protocolli d'intesa con ciascuna regione per il riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali.
In relazione al comma 3, posto che si tratta di oneri rimodulabili, poiché la norma autorizza lo stanziamento per le sole annualità 2024 e 2025, andrebbero forniti elementi di rassicurazione in merito all'effettiva possibilità di ridurre nei periodi successivi le risorse variabili stanziate, ovvero delucidazioni circa gli ipotizzabili fabbisogni di adeguamento della relativa dotazione a decorrere, che si accompagnerebbe alla necessità di reperire idonea copertura finanziaria.
Per i profili di copertura, posto che la norma stabilisce che agli oneri complessivi si provveda a carico di una riduzione del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alle disponibilità a valere su tale autorizzazione di spesa, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'effettiva adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente.
Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla simmetria di tali effetti per le singole annualità rispetto allo stanziamento in termini di competenza finanziaria, atteso che, perlomeno in relazione alla corresponsione delle componenti retributive "incentivanti" (cosiddetta produttività) del trattamento economico accessorio, queste sono di norma corrisposte nell'esercizio successivo a quello di riferimento.
Per quanto concerne invece la quantificazione degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli stessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Riguardo all'articolo 9, comma 1, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate. Le medesime rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente andrebbero fornite in merito alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, atteso che non risulta chiara la sussistenza o meno delle necessarie disponibilità.
In riferimento al comma 2, che prevede l'estensione dell'operatività di CONSAP anche con riferimento alla gestione delle garanzie dello Stato nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, al fine di verificare l'effettiva assenza di impatti sui saldi di finanza pubblica, come sostenuto dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi per determinare se le risorse previste a legislazione vigente siano sufficienti allo scopo.
Con riferimento ai commi da 3 a 6, inerenti alle assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che hanno completato il percorso di risanamento del proprio bilancio, andrebbe chiarito con quali risorse si procederà all'espletamento dei concorsi in esame curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Andrebbe inoltre chiarito se, considerata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, non sia necessario rendere l'onere modulabile.
In merito al comma 7, andrebbe assicurato che la nuova rideterminazione del contributo per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, che fra l'altro assume carattere permanente, risulti coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 140.
La sottosegretaria SAVINO dichiara che fornirà gli elementi richiesti dalla Commissione in una successiva seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato
(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento deriva dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge della Camera n. 1532.
In relazione all'articolo 1, in materia di estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, e all'articolo 2, concernente il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, per i quali appare utilizzabile la relazione tecnica dell'atto Camera n. 1532, per le parti concernenti gli articoli 10 e 11, non vi sono osservazioni da formulare.
Anche per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3, che riconosce il 9 aprile di ogni anno quale giornata nazionale dell'ascolto dei minori, non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 4, già articolo 13 dell'Atto Camera n. 1532, che apporta numerose e articolate modifiche al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi effetti finanziari.
L'articolo 5 prevede che le imprese sociali destinino il tre per cento degli utili netti annuali, in luogo di una quota non superiore al 3 per cento come previsto a legislazione vigente, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 112 del 2017, nonché dalla Fondazione Italia sociale in relazione alla quale l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede l'estinzione e la liquidazione. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo elementi di quantificazione, considerato che tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.
L'articolo 6 prevede l'estinzione e la liquidazione della Fondazione Italia sociale, alla quale l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, destinava come dotazione iniziale un milione di euro per l'anno 2016. Pur considerando che la Fondazione Italia sociale non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito alla situazione patrimoniale della Fondazione, sulla eventuale presenza di esposizioni verso l'erario, nonché in relazione all'esistenza e all'esito di eventuali rapporti di lavoro dipendente.
Le disposizioni dell'articolo 7 sono volte ad esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha dichiarato che le previsioni di gettito non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Al riguardo, appare opportuno valutare gli effetti finanziari dell'articolo 7, considerato che tali disposizioni comunque riducono la garanzia della piena soddisfazione dei crediti vantati dall'erario.
In relazione all'articolo 8, in tema di dispensa dell'esecutore testamentario dall'apposizione di sigilli e dall'inventario nel caso gli eredi siano esclusivamente persone giuridiche senza scopo di lucro, il Governo dovrebbe chiarire se tra i debiti ereditari rientrino anche i debiti verso l'erario, e per quanto possibile, chiarimenti in merito alla prestazione di idonea garanzia, considerato che i relativi criteri e le modalità per la prestazione della garanzia saranno individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro.
In considerazione dei rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire la relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dalla Commissione.
La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.