Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 152 del 11/04/2024

SUI SEGUITI DEL GOVERNO ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 12, SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2023) 234, SULLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

Il senatore SCURRIA (FdI) comunica che il 9 aprile scorso, il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, una relazione in cui si dà seguito alla risoluzione dalla 4a Commissione, del 22 novembre 2023 (Doc. XVIII-bis, n. 12), relativa alla proposta di direttiva COM(2023) 234, sulla lotta contro la corruzione.

Nella relazione si afferma che, sulle indicazioni relative alla disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti e attenuanti, delle pene accessorie e delle fattispecie di abuso di ufficio e abuso di funzioni nel settore privato, la delegazione italiana in seno al Consiglio dell'Unione europea ha espresso, sia attraverso commenti scritti che durante le riunioni, posizioni assolutamente coerenti con le valutazioni espresse dalla 4a Commissione.

In particolare, si è sostenuta l'inadeguatezza della disciplina dei termini di prescrizione, in quanto svincolata dalle pene edittali e sproporzionata nei termini proposti dalla Commissione europea. Questa opinione ha trovato larga condivisione, tanto che sia nella bozza proposta dalla Presidenza spagnola, sia in quella predisposto dalla attuale Presidenza belga, i termini sono stati sensibilmente ridimensionati.

Si è manifestata una posizione conforme a quanto espresso dal Senato in ordine alle circostanze attenuanti e aggravanti, e alle pene accessorie, anche in questo caso con supporto da parte di altri Stati membri, tanto che attualmente il negoziato sta orientandosi verso una formulazione flessibile o facoltativa delle relative norme (strutturate come "may provision", o come "pick lists" da cui gli Stati membri possano scegliere quali delle misure adottare).

Si è inoltre manifestato specifico dissenso rispetto alla sanzione che implica la privazione del diritto di eleggibilità, con ampio sostegno degli altri Stati, tanto che la Presidenza spagnola ha proposto la cancellazione della previsione dall'elenco delle possibili pene accessorie, in ciò seguita dalla Presidenza belga.

Si è insistito sulla mancanza di proporzionalità e di valore aggiunto europeo nella scelta di imporre agli Stati la previsione del reato di determinate condotte, non necessariamente riconducibili a contesti corruttivi o comunque non sufficientemente rilevanti in termini di transnazionalità, disvalore ed efficacia deterrente.

In particolare, si è sostenuta la posizione contraria all'introduzione di un obbligo di prevedere il reato dell'abuso d'ufficio (articolo 11, paragrafo 1) e dell'abuso di funzioni nel settore privato (articolo 11, paragrafo 2). Per quanto concerne la seconda fattispecie, vi è stata convergenza quasi unanime delle delegazioni sull'eliminazione del secondo paragrafo, tanto che anche la più recente bozza della Presidenza belga reca solo il primo comma.

In relazione all'abuso d'ufficio previsto nel primo paragrafo, la posizione sostenuta dal nostro Paese è stata diretta ad ottenere, ove non l'eliminazione, almeno la trasformazione della norma in una "may provision" o, in subordine, la possibilità di prevedere sanzioni amministrative anziché penali.

Si sono, inoltre, ampiamente illustrati i termini della riforma in discussione nel Parlamento italiano, sottolineando le criticità riscontrate nell'applicazione dell'articolo 323 del codice penale e illustrando sia la molteplicità delle norme di prevenzione sia la varietà dei rimedi, penali, amministrativi e contabili, previsti dal nostro ordinamento a copertura delle possibili condotte illecite del pubblico ufficiale.

Va segnalato che, mentre la Presidenza spagnola non ha mai considerato l'ipotesi di proporre l'eliminazione della fattispecie, la Presidenza belga ha invece suggerito di trasformare il primo paragrafo dell'articolo 11 in una previsione facoltativa. La facoltatività ha ricevuto ampio appoggio da parte delle delegazioni, sebbene si sia registrato anche qualche dissenso.

La delegazione italiana ha sollevato critiche in riferimento alla fattispecie di arricchimento da reati di corruzione di cui all'articolo 13 della proposta di direttiva, sia in ragione di una carenza di proporzionalità, sia per la vaghezza e dubbia compatibilità della condotta descritta con i principi del ne bis in idem e della presunzione di innocenza. Questa posizione ha trovato diversi sostenitori.

La delegazione italiana ha infine sostenuto la carenza nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in relazione a talune fattispecie che incriminano condotte private in ambito societario e che presentano una tale ampiezza e genericità da non apparire necessariamente riconducibili a contesti corruttivi.

Va ad ogni modo segnalato che il negoziato in sede consiliare è tuttora nel pieno del suo svolgimento, potendo quanto sopra riferito subire evoluzioni e modifiche nel prosieguo.

In merito alle modifiche proposte dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo, finalizzate a equilibrare meglio le esigenze delle indagini contro gli atti di corruzione, su cui la 4a Commissione ha espresso condivisione, non sono ancora state espresse posizioni specifiche.

Pur tuttavia si è mostrata condivisione in ordine all'importanza delle misure in materia di prevenzione, sulla cui copertura nell'ambito della base giuridica penale, si è in attesa di un parere scritto, che è stato richiesto al Servizio giuridico del Consiglio, ma non ancora reso. Il medesimo Servizio giuridico ha peraltro, in via preliminare, ritenuto che non vi sono ostacoli a considerare la base giuridica penale sufficiente, ove le norme sulla prevenzione risultassero del tutto ancillari rispetto alle disposizioni penali. Condizione di sufficienza della base giuridica sarebbe dunque l'accessorietà delle norme sulla prevenzione, accessorietà che potrebbe essere desunta dal peso, dalla rilevanza e dalla collocazione delle relative disposizioni nell'economia dello strumento. La Presidenza belga ha in effetti raccolto in parte il suggerimento del Servizio giuridico, proponendo nell'ultima bozza di posporre le disposizioni sulla prevenzione, attualmente contenute nei primi articoli della proposta della Commissione, inserendole dopo le norme penali, così da fornire anche dal punto di vista sistematico una indicazione di accessorietà delle prime rispetto a queste ultime. La reazione degli Stati membri sulla nuova struttura è stata generalmente positiva, anche se non ha fugato i dubbi di taluni Stati sulla carenza di base giuridica per le norme di prevenzione.

Quanto alle modifiche da apportare alla direttiva (UE) 2017/1371, sulla lotta alla frode mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF, si è ritenuto preferibile, da parte degli Stati membri e delle Presidenze di turno, definire prima il contenuto delle altre norme della direttiva in negoziato per poi procedere al necessario allineamento della direttiva PIF.

Il Governo segnala tuttavia che, in via preliminare, alcune delegazioni hanno espresso generica riluttanza ad estendere alla direttiva PIF i nuovi reati previsti nella proposta di direttiva in esame, considerando la vigenza relativamente breve dello strumento adottato nel 2017 e la necessità di procedere ad ulteriori valutazioni in merito agli esiti della sua concreta applicazione, prima di modificarne in modo così significativo il contenuto. La stessa Commissione europea ha escluso la volontà di introdurre nuovi reati nella direttiva PIF, mentre si è espressa nel senso dell'adeguamento di quest'ultima alla nuova direttiva per quel che concerne le sanzioni, i termini di prescrizione e le definizioni, in specie quelle di pubblico ufficiale e di pubblico ufficiale di alto livello.

Il senatore Scurria sottolinea come la relazione del Governo abbia dato diffusamente e convincentemente conto dei negoziati in corso e di come le posizioni della 4a Commissione siano state attentamente considerate. Va quindi espressa soddisfazione per il significativo lavoro svolto dall'Italia su questa importante proposta di direttiva.

La Commissione si associa.